Il Mef avverte: responsabilità amministrativa in caso di sanzioni. Le p.a. snobbano Consip. Convenzioni derogabili solo con prezzi più bassi
Italia Oggi - 2 settembre 2015 - DI ANDREA MASCOLINI
Obbligo di ricorso alla Consip derogabile dalle amministrazioni statali soltanto in caso di contratto stipulato a un prezzo più basso delle convenzioni Consip. Negli altri casi la violazione dell'obbligo di utilizzare la centrale di acquisto può essere sanzionata come illecito amministrativo e come causa di responsabilità amministrativa; necessaria una stretta verifica e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di ricorso alla Consip per garantire un'efficace riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica. Sono questi alcuni degli elementi che emergono dalla circolare del 25 agosto 2015 sul programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da attuare attraverso Consip, emessa dal ministero dell'economia e finanze (dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e ragioneria generale dello stato) e trasmessa agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali dello stato.
Nella circolare si riassume compiutamente tutto il quadro delle norme di riferimento che disciplinano la materia prevedendo l'obbligo per le amministrazioni statali dì ricorrere a Consip, a partire dalla prima disposizione risalente al 1999 (art. 26 della finanziaria 2000) fino a quella che ha previsto che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorso alla Consip siano nulli e costituiscano illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Dopo l'excursus normativo, la circolare sottolinea come il programma si articoli in una pluralità di strumenti attuativi (di cui si dettagliano le modalità d'uso) che vedono Consip impegnata anche in attività di consulenza alle amministrazioni richiedenti (gare su delega, disponibilità della piattaforma di negoziazione, assistenza merceologica, legale e organizzativa). La circolare ricorda anche che l'obbligo di utilizzo di Consip «non si applica quando il contratto sia stato stipulato a un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, e a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».
Il punto centrale della circolare riguarda però alcune indicazioni tese a rendere effettivo l'obbligo da parte di tutte le amministrazioni statali anche attraverso la verifica dell'esistenza delle condizioni che consentono di non ricorrere alle convenzioni Consip. Si precisa in particolare che quando non si fa ricorso alla Consip, occorre «fornire ai competenti uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile adeguata indicazione dei concreti motivi per i quali si è proceduto in deroga agli obblighi sopra richiamati». L'input è quello di porre particolare attenzione alle modalità di raffronto fra i riferimenti di qualità e prezzo messi a disposizione da Consip e quelli concernenti i contratti acquisiti al di fuori delle modalità di acquisto centralizzati, avendo riguardo soprattutto alle «prestazioni contrattuali principali» e alle «caratteristiche essenziali dell'oggetto delle stesse». Questo accurato confronto dovrà essere effettuato anche quando non vi siano convenzioni stipulate da Consip; in questi casi occorrerà guardare ai prezzi di riferimento messi a punto dall'Autorità nazionale anticorruzione che rappresentano il «prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa». La circolare chiede quindi agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali dello stato di vigilare «nell'esercizio delle proprie competenze, con la consueta attenzione e sollecitudine».
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