Nota del MEF sulle ore eccedenti l’orario di cattedra:
pagamento fino al 30 giugno
Una nota del Mef sostiene il pagamento fino al 31
agosto solo in caso di cattedre istituzionalmente costituite oltre le 18 ore
settimanali.
da FlcCgil – 04 maggio2016
Il MEF ha trasmesso la nota
32509 del 6 aprile 2016 dell’IGOP (Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale) alle Ragionerie territoriali dello Stato (e per
conoscenza a MIUR e UCB) per fornire indicazioni circa l’espletamento delle
attività di registrazione e pagamento in materia di contratti di attribuzione
di ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento.
In sintesi, secondo l’IGOP le ore eccedenti (previste
dall’art. 30 del CCNL 2007/2009), ad eccezione di quelle correlate a cattedre
istituzionalmente costituite con un orario eccedente le 18 ore, debbono
essere corrisposte limitatamente al 30 giugno e il loro
conferimento al docente interessato deve partire dal giorno
della effettiva prestazione del servizio fino a quella di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di
luglio e agosto.
Tale interpretazione sarebbe anche maggiormente in
linea con le direttrici della legge 107/2015 e con le modalità di composizione
di posti e cattedre. Interpretazioni diverse, prosegue l’IGOP, appaiono
suscettibili di ingenerare significativi oneri aggiuntivi a carico del bilancio
statale privi della necessaria copertura finanziaria e costitutivi di danno
erariale.
Si tratta di un'interpretazione fallace del CCNL
vigente sostenuta dal MEF ai soli fini del contenimento della spesa pubblica. Continueremo ad agire, nel rispetto del
Contratto e a tutela dei diritti dei docenti interessati, portando le
ragioni dei lavoratori davanti ai giudici.
Secondo il dettato contrattuale il pagamento delle ore
eccedenti segue la scadenza del contratto "madre". Dunque, il pagamento degli spezzoni orari fino a 6
ore spetta fino al 31 agosto, se conferiti a personale con contratto a
tempo indeterminato (in aggiunta alle 18 ore) o con contratto annuale. Solo se
conferite a supplenza, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 30 giugno.
In base alle norme in vigore, si tratta a tutti gli effetti di salario (a
differenza di altre tipologie di ore eccedenti, es. gruppo sportivo,
sostituzione colleghi assenti, ecc...), quindi, con diritto al pagamento per
tutto l’anno.