Legge 10 marzo 2000, n. 62
(in GU 21 marzo 2000, n.
67)
Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione
Articolo
1
1. Il sistema nazionale di
istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della
Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie
private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
2. Si definiscono scuole
paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per
quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti
locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli
ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa
delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di
cui ai commi 4,5, e 6.
3. Alle scuole paritarie
private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale
e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della
scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla
Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico,
accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi,
compresi gli alunni e
gli studenti con handicap. Il
progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e
religioso.
Non sono comunque
obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o
esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta
alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai
commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della
Costituzione; un piano dell’offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione
della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui
genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio
valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può
essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di
settore.
5. Le istituzioni di cui ai
commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte
del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli
ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto
delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali
ovvero ricorrere anche a contratti di
prestazione d’opera di
personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della
pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti
per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali
che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento una
relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto,
previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle
citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche
al fine di ricondurre tutte le scuole
non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non
paritarie.
8. Alle scuole paritarie,
senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal
suddetto decreto e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere
effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle
scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione
di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo
eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro della
pubblica istruzione entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge sono
stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione dei
beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinarsi a norma
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n.448, nonché le modalità per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i
requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma
9 possono fruire della borsa di studio mediante la detrazione di una somma
equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata
sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze
e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al
corrispondente versamento delle somme occorrenti all’entrata del bilancio dello
Stato a carico dell’ammontare complessivo di tali somme stanziate ai sensi del
comma 12.
11. Tali interventi sono
realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate.
Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in
materia di diritto allo
studio.
12. E’ autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere
dall’anno
2001.
13. A decorrere
dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente
legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi
per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire
280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E’ autorizzata, a
decorrere dall’anno 2000, la spesa di lite 7 miliardi per assicurare gli
interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni
scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15 All’onere complessivo di
lire 347 miliardi derivanti dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti.
16. All’onere derivante
dall’attuazione dei commi 9,10,11, e 12 pari a lire 250 miliardi per l’anno
2000 e a lire 300 miliardi per l’anno 2001 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno
2000 e lire 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e
l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere
dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ordini
del Giorno accolti dal Governo
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
esaminata la proposta di
legge n. 6270, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione”;
tenuto conto che il comma 1
dell'articolo 1 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali,
mentre al successivo comma 3 si fa riferimento unicamente alle scuole paritarie
private senza menzionare le scuole istituite dagli enti locali;
considerato che l'evidente
mancanza di omogeneità tra i due commi potrebbe ingenerare confusione
relativamente all'applicazione del provvedimento in esame alle scuole istituite
dagli enti locali;
impegna il Governo
a garantire la piena libertà
di insegnamento e di organizzazione anche alle scuole istituite e gestite dagli
enti locali, in tal modo prevenendo le eventuali difficoltà che potrebbero
derivare dall'applicazione dell'attuale testo di legge.
La Camera,
esaminata la proposta di
legge n. 6270, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione”;
considerato che il comma 7
dell'articolo 1 prevede che, allo scadere del terzo anno scolastico successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, con
proprio decreto, riconduca tutte le scuole non statali alle due tipologie delle
scuole paritarie e delle scuole non paritarie;
impegna il Governo
a garantire l'esistenza anche
delle scuole private che non intendano accedere al sistema paritario.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 1, comma 13, della proposta di legge n 6270
reca una previsione di spesa per contributi in favore delle scuole elementari
parificate, nonché in favore delle scuole materne per la partecipazione alla
realizzazione del sistema prescolastico integrato, a decorrere dall'esercizio
finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge in questione;
la disposizione sopra
richiamata è stata formulata sul presupposto di una definitiva approvazione
della legge nel corso dell'anno 1999, di talché fosse possibile assegnare i
finanziamenti previsti fin dall'esercizio finanziario 2000;
il ritardo nell'approvazione
definitiva della legge nei tempi ipotizzati impedisce l'utilizzo dei
finanziamenti;
coerentemente con
l'impostazione sopra descritta, il successivo comma 16 prevede la copertura
della relativa spesa a decorrere già dall'esercizio 2000;
un intervento del Governo,
per dare all'impegno di spesa di cui al comma 13 decorrenza fin dall'esercizio
finanziario in corso, non comporta aggravi di spesa rispetto alle previsioni di
bilancio per l'anno 2000;
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti,
anche d'urgenza, per consentire che l'impegno di spesa di cui all'articolo 1,
comma 13, possa essere reso operante a decorrere dall'esercizio finanziario in
corso.
La Camera,
considerato che:
i riferimenti all'attuale
assetto degli ordini e gradi di scuola contenuti nella proposta di legge n. 6270,
sono esclusivamente finalizzati ad individuare i destinatari attuali dei
benefici ivi previsti, senza pregiudizio delle modifiche ordinamentali
introdotte dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, modifiche che troveranno
attuazione dopo l'adozione dei relativi provvedimenti;
impegna il Governo
in sede di attuazione della
legge n. 30 del 2000 ad individuare e adottare i provvedimenti necessari per
raccordare le disposizioni in materia di parità scolastica con quelle in
materia di riordino dei cicli
La Camera,
considerato che:
le norme in materia di parità
scolastica sono successive a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e introducono una tipologia di enti che lo stesso decreto legislativo non
poteva considerare in quanto non ancora esistenti;
il comma 8 dell'articolo 1
della proposta di legge n. 6270 deve pertanto essere interpretato alla luce di
quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo e, in particolare, dalle
lettere d) ed e);
impegna il Governo
ad interpretare il comma 8
dell'articolo 1 nel senso che tra i requisiti di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, richiesti alle scuole paritarie
senza fini di lucro per godere dei benefici fiscali dallo stesso introdotti,
non sono compresi quelli che contrastano con la stessa definizione di scuola
paritaria e, segnatamente, non è compreso il requisito di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera b), come precisato dai successivi commi 2 e 3.
La Camera,
premesso che le norme per la
parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione (contenute nella
proposta di legge n. 6270) prevedono, all'articolo 1, comma 7:
a) la possibilità, per le
scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità a
norma della nuova disciplina, di continuare ad avvalersi delle disposizioni di
cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) che allo scadere del terzo
anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della nuova disciplina legislativa, il Ministro della pubblica istruzione
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima
disciplina e, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, propone il definitivo superamento delle disposizioni del citato
testo unico, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due
tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;
considerato che:
la relazione del Ministro è
configurata, nell'enunciazione del testo, in funzione della proposta del
definitivo superamento del precedente regime giuridico in materia di
riconoscimenti legali;
la proposta del Ministro,
proprio perché tale, non può identificarsi in alcuna delle forme di esercizio
diretto della potestà normativa del Governo a norma della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, e che, nella fattispecie, non ricorre, in
particolare, una delegificazione della materia a norma dell'articolo 17, comma
2, della predetta legge, né, d'altra parte, può ipotizzarsi una proposta del
Ministro presentata con proprio decreto;
impegna il Governo
ad interpretare la previsione
del testo nel senso di considerare la relazione del Ministro come finalizzata
ad acquisire le valutazioni del Parlamento, in vista del definitivo superamento
delle disposizioni del testo unico n. 297 del 1994, e delle conseguenti
proposte legislative da parte del Governo, da assumere nelle forme previste
dall'ordinamento vigente.
La Camera
in sede di discussione della
proposta di legge n. 6270, recante norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
considerato che:
dal 1o settembre 2000
troveranno piena attuazione le norme sull'autonomia didattica e organizzativa
delle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e, in particolare, dal comma 9;
è in corso di esame presso la
Camera un disegno di legge finalizzato al riordino degli organi collegiali, in
coerenza con i principi che informano le norme sull'autonomia;
impegna il Governo
a dare attuazione alle
disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, armonizzandole con le sopra
citate disposizioni sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni
scolastiche.
Ordini
del Giorno accolti dal Governo come raccomandazione
Il Senato,
considerato che:
in merito alla parità
scolastica si è manifestato, nel corso di questa legislatura, un forte impegno
civile e parlamentare espressosi attraverso dibattiti, documenti, audizioni
presso la VII Commissione del Senato, undici disegni di legge, a testimonianza
che le questioni afferenti la scuola hanno occupato il ruolo che ad esse competono
nella pubblica opinione, ma anche nei lavori parlamentari;
dopo decenni di immobilismo e
disinteresse sono in atto o, in divenire, o allo studio riforme fondamentali
quali l'autonomia, l'elevamento dell'obbligo, il riordino dei cicli, i sistemi
formativi integrati, il servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, il
sistema nazionale di valutazione, le carte dei servizi e le offerte formative;
tali riforme sono
effettivamente sostenute da rilevanti impegni finanziari;
atteso che:
le scelte definitive circa
gli orientamenti di fondo sulla questione nodale della parità scolastica devono
necessariamente maturare in un arco di tempo congruo, affinché le diverse
opzioni possano risultare valorizzate anziché vanificate da un confronto
affrettato;
non corrisponderebbe agli
interessi della scuola e quindi del Paese operare scelte definitive che, in
questo momento di transizione, non consentirebbero di verificare condizioni,
valutare opportunità, ricercare ulteriori convergenze, anche e soprattutto alla
luce delle riforme in atto e in divenire;
ribadito che:
i progetti educativi sono di
competenza delle scuole, ma allo Stato compete non solo l'obbligo di istituire
scuole di ogni ordine e grado, bensì anche la funzione di controllo e
valutazione stante la vigenza del valore legale dei titoli di studio;
constatato che:
frattanto il riconoscimento
dell'autonomia e della funzione pubblica della scuola non statale, quale
arricchimento e non mera alternativa, nonché l'affermazione della parità nel
diritto allo studio rappresentano un significativo e concreto avvio sulla
strada di un'effettiva parità,
impegna il Governo:
a ricercare, contestualmente
alla progressiva attuazione delle riforme scolastiche, e nel rispetto dei
principi della Costituzione italiana, nuove convergenze, nuove soluzioni a
sostegno di una parità effettiva, anche in armonia alle forme e ai modi
adottati nell'Unione Europea.
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in
discussione prevede la realizzazione del diritto allo studio e all'istruzione
quale diritto costituzionalmente garantito,
verificato:
che lo stesso prevede altresì
- per la realizzazione di tale diritto - l'adozione di un piano straordinario
di finanziamento alle regioni al fine di sostenere le spese documentate dalle
famiglie,
considerato:
che i criteri per la
ripartizione delle somme tra le regioni e per l'individuazione dei beneficiari
di tale finanziamento dovranno essere stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,
impegna il Governo:
a stabilire tra i criteri e
le modalità previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un
tetto minimo i spesa scolastica per la fruizione dei benefici previsti.