Scuola-lavoro con obbligo formativo per gli alunni
martedì 22 novembre 2016 - da Il Sole 24 Ore - di Mauro Pizzin
La copertura assicurativa degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro sarà garantita – come per le altre attività degli studenti delle scuole o istituti di istruzione – mediante il sistema della gestione per conto dello Stato nel caso degli iscritti agli istituti statali e tramite il versamento di un premio speciale unitario (di cui si sta valutando «l’aggiornamento anche in relazione all’andamento infortunistico») per gli iscritti agli istituti non statali. L’infortunio dello studente in alternanza scuola-lavoro – a cui andrà erogata la formazione – dovrà essere denunciato dal dirigente scolastico.
I chiarimenti arrivano dalla circolare 44/16 dell’Inail, pubblicata ieri, che detta le regole da seguire sul fronte assicurativo-infortunistico per gli studenti di età compresa fra i 15 e i 18 anni chiamati a seguire la nuova metodologia didattica inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi d’istruzione, dalla legge 107/15.
Si ricorda che attualmente gli studenti godono della copertura assicurativa Inail soltanto se svolgono esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche di lavoro; attività di educazione fisica nella scuola secondaria; attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. Resta invece escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
Nel caso degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro bisogna invece distinguere fra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio, per i quali viene confermata l’attuale copertura assicurativa poco sopra elencata (compresa l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere) e gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Per quest’ultimo ambito – chiarisce l’Istituto – premesso che questi percorsi non costituiscono rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda in quanto esposti agli stessi rischi lavorativi, ragion per cui tutti gli infortuni in «ambiente di lavoro» sono indennizzabili, intendendo per tale non solo lo stabilimento aziendale ma anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola lavoro. Vengono inoltre ammessi a tutela gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui svolge l’esperienza di lavoro in quanto «prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro». Resta scoperto, invece, l’eventuale infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
Un altro corollario della sostanziale assimilazione degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai lavoratori è costituita dall’obbligo di erogare loro la formazione secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08 con modalità in presenza o e-learning.
Dopo aver ricordato le principali prestazioni garantite in caso di infortunio e chiarito che gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori, l’Istituto sottolinea, infine, che l’obbligo di effettuare le denunce ricade sul dirigente scolastico (salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale), a cui l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli.
La nota |
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