Tar Veneto: il crocifisso nelle scuole segno per tutti


IL CROCIFISSO NELLE SCUOLE,

VERO SIMBOLO DELLA LAICITA’ DELLO STATO

Il crocifisso, inteso come simbolo di una particolare storia, cultura ed identità nazionale ...oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità ...può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano. Così ha stabilito il Tar del Veneto (sentenza n. 1110 del 22 marzo 2005) con una lunga ed articolata decisione. Innanzi tutto, ricordano i giudici amministrativi, l’esposizione del crocifisso nelle scuole è espressamente prevista e resa obbligatoria da due regi decreti del 1924 e del 1928, tuttora in vigore, inerenti gli arredi scolastici. Ma per il Tar del Veneto l’esposizione del crocifisso non si basa solo su un obbligo giuridico ma anche e soprattutto su motivazioni storiche e culturali, partendo proprio dal concetto della laicità dello Stato e del crocifisso come simbolo. Esso rappresenta infatti il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in generale dell’Europa intera e ne costituisce un’efficace sintesi (cd. simbolo storico e culturale) ed in esso vi si possono identificare numerose confessioni religiose che si rifanno alla figura del Cristo (cd. simbolo religioso). Da queste considerazioni, quindi, la sentenza continua con una approfondita indagine su come il Cristianesimo, così rappresentato dal crocifisso, si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla Costituzione repubblicana, anche per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica. Il Tar del Veneto, partendo dall’ebraismo di Mosè fino ai lavori della Costituente, formula pertanto la conclusione che ...il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, uguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta Costituzionale, ed anzi in questo senso assume anche una precisa valenza formativa per i giovani. All’obiezione che nelle aule scolastiche vi possano essere anche alunni di fedi diverse, come la figlia dei ricorrenti nel caso esaminato dal Tar, i Giudici rispondono che ...il meccanismo logico dell’esclusione dell’infedele è insito in ogni credo religioso ... con la sola eccezione del cristianesimo. Il simbolo del cristianesimo – la croce – non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno. Quanto a lasciare la scelta ad ogni scuola – conclude poi la sentenza – a parte che il dato normativo non lo consente, appare dubbio che in siffatta materia, che coinvolge le libertà individuali, possa essere la maggioranza a decidere. Con questa sentenza si è consolidato pertanto l’orientamento giurisprudenziale che riconosce il valore del fatto cristiano, origine dell’identità culturale europea ed italiana, ed il valore dell’autentica laicità dello Stato che non può essere confessionale in senso laicistico.

(a cura degli Avvocati Marco Masi e Gianluigi Pagani)

 
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