Legge 108 21.09.2018: Milleproroghe per la scuola


Milleproroghe   -  gi  -   Edscuola

Il 20 settembre l’Aula del Senato approva definitivamente – con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due le astensioni – il disegno di legge 717-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il 14 settembre l’aula della Camera approva l’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato) (C. 1117-A). Il provvedimento torna all’esame del Senato.

Il 13 settembre l’Aula della Camera con 329 voti a favore e 220 contrari ha votato la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato il 6 agosto 2018) (C. 1117-A), nel testo della Commissione.


Testo coordinato
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 –
disegno di legge

Art. 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall’articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, al 31 ottobre 2018.

2. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

3. All’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall’anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/18 è prorogata per l’anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all’articolo 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si rendono disponibili nell’ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2»

3-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

3-ter. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

3-quater. L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

3-quinquies. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “Entro il 31 agosto 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2018”».

3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all’anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell’articolo 13, comma 2, lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.

3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell’articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019».

 

 
Salva Segnala Stampa Esci Home