da Tuttoscuola – 27/2/2020
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 che fornisce “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”. Con la direttiva, ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
In base alla direttiva, le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica le misure adottate in attuazione delle indicazioni fornite. La direttiva, che potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, è in corso di registrazione presso gli organi competenti.
Pubblichiamo di seguito la diretta integrale:
DIRETTIVA N. 1 /2020
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020.
1. Il decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6
In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il
Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che
introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019. Il decreto interviene in modo
organico, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore
trasmissione del virus. Il decreto, in particolare, prevede che nei
comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la
quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso
non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata
dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura
di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione
epidemiologica.Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti,
di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la
diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 sono state
adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019 nei comuni interessati delle
Regioni Lombardia e Veneto.Ferme restando le misure adottate dalle autorità
competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all’articolo I del
decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi
indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I, comma 2 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine
di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del
datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro.
2. Ordinario svolgimento
dell’attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I , comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle zone non soggette a misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-20
19, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la
propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il
regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le
predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano
l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico
e agli enti vigi lati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed
i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto.
3. Modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al
fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla
continuità dell’azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell
‘esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle
misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti
al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per
raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli
a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola
dell’infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresi, a potenziare il
ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di
accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza
distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
4. Obblighi informativi dei lavoratori Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei succeSSIvI provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo l , comma l , del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
5. Eventi aggregativi di
qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi
natura, così come ogni forma di riunione e attività fonnativa (quali convegni,
seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità
telematiche o tali da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza
epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con
riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono
a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l’opportunità di
adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l’adeguato
distanziamento.
6. Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e
internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria
attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni
organizzate o convocate dall’Unione europea o dagli Organismi internazionali di
cui l’Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione
in call conference o sistema similare. Le sole aree verso le quali è opportuno
escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari
esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della
salute.
7. Procedure concorsuali
Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le
opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i
candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la
fase dell’accesso e dell’uscita dalla sede, dell’identificazione e dello
svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento
procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il
calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione
con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per
territorio, valutano l’eventuale necessità di riprogrammare le date di
svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza
sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei
candidati attesi. Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove
concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa
alle autorità di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai
fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date
programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza
territoriale in termini di residenza e/o domici lio dei candidati. In ogni caso
sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari
della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all ‘articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165.
8. Ulteriori misure di
prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali
frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento
anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente
aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte
incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di
mantenere un’adeguata distanza con l’utenza. Le amministrazioni pubbliche
provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al
pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute,
quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani,
salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo
prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i
relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro
che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le
amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le
informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la
pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.
9. Altre misure datoriali
Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o
comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli
strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet,
intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni
disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da
seguire, sui seguenti siti: • Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus •
Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
10. Monitoraggio
Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo dfu@mailbox.governo.it le
misure adottate in attuazione della presente direttiva. La presente direttiva
potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza
sanitaria.