Scheda
Contributo di proposte per la conclusione dell’a.s. 2019/20
Si riportano nella presente Scheda osservazioni e proposte in merito agli adempimenti valutativi e certificativi finali riferiti al corrente a.s. 2019/20.
Si intende in questo modo offrire un contributo al confronto in atto in questi giorni a livello istituzionale e scolastico auspicando siano al più presto emanati dispositivi legislativi che consentano agli operatori della scuola una chiara e positiva gestione del delicato momento che il sistema scuola deve affrontare con l’approssimarsi della conclusione dell’a.s. 2019/20.
1) Validità dell’anno scolastico 2019/20
Il decreto legge 9/2020 - norma primaria - stabilisce che: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”
I giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID 19 - dalla data stabilita per le diverse regioni ed attualmente per tutto il territorio nazionale, e dalla quale in vari modi ogni scuola ha avviato la didattica a distanza - sono periodi in cui si stanno svolgendo di fatto attività scolastiche, rispondendo alla necessità di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di apprendimento e di favorire l’assunzione di responsabilità da parte di ogni studente rispetto al proprio processo di apprendimento.
L’a.s. in corso va quindi considerato nella sua interezza computando il primo periodo di attività didattiche svolte in presenza (rispetto al quale le istituzioni scolastiche hanno già formulato in sede di scrutinio valutazioni intermedie degli alunni) e la seconda parte svolta prevalentemente o interamente a distanza (caratterizzata dalla applicazione di modalità innovative e con valutazioni di tipo formativo).
2) La valutazione degli apprendimenti
Non si può immaginare che la valutazione dei risultati alla fine di questo a.s. straordinario sia quella ordinaria: essa non potrà essere riferita a standard impersonali, ma dovrà tener conto della concreta situazione nella quale ciascuno studente avrà potuto operare.
Nelle diverse Note pubblicate dal Ministero Istruzione si sottolinea, in particolare:
- il dovere della valutazione del docente
- il
diritto alla valutazione dello studente
- il ruolo della valutazione come valorizzazione in un’ottica di
personalizzazione
- il ruolo del Consiglio di classe.
Il tema è quello di individuare “che cosa” valorizzare come indicatore di qualità e di esiti nei processi di insegnamento/apprendimento avvenuti a distanza e “come” effettuare la misurazione della valutazione.
E’ largamente condivisa nelle scuole l’impostazione didattica che mira a realizzare modalità di valutazione che abbiano una chiara caratterizzazione formativa e di valutazione di competenze trasversali lasciando alla valutazione delle conoscenze disciplinari un ruolo integrativo.
Attuare una valutazione formativa significa nell’attuale situazione:
§ effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne, …);
§ valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle crisi;
§ valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate;
§ valutare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i guadagni conseguiti tramite lo studio.
La valutazione dei contenuti viene attuata attraverso:
- colloqui e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti;
- verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate agli studenti per il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente scelto;
- limitato utilizzo di test graduati privilegiando, anche per garanzia di correttezza, quesiti di comprensione, collegamento, riflessione ed argomentazione.
La valutazione delle competenze tramite la presentazione di uno stimolo didattico nella forma del compito di realtà, chiedendo di produrre un elaborato che comprenda la comprensione della consegna, la ricerca delle informazioni secondo attendibilità delle fonti, l’elaborazione di un piano d’azione coerente e rispettoso delle norme, il superamento delle crisi, il corretto uso delle risorse cognitive e tecnologiche, la documentazione, l’argomentazione e l’autovalutazione di quanto svolto. Soprattutto - in riferimento alle competenze di cittadinanza - la motivazione del proprio elaborato mettendo in luce, oltre agli aspetti tecnici, anche il valore per la comunità e l’ambiente.
Per quanto riguarda gli ambiti tecnici e professionali, si ricorda che - pur nella grave limitazione causata dall’impossibilità di una didattica nei laboratori - è possibile svolgere compiti di realtà realistici e basati sulle competenze utilizzando casi di studio, video tutorial, tecnologie della simulazione, piattaforme di progettazione…
§ Priorità per una corretta valutazione
In sintesi, in tema di valutazione si dovrà tenere presente che la valutazione dei risultati di apprendimento e formativi raggiunti con attività di DAD:
Criticità
- Si pone sin d’ora il tema della valutazione finale al termine dell’a.s. che dovrà avere un carattere non solo formativo, ma anche sommativo e certificativo e che dovrà necessariamente avvenire attraverso lo scrutinio da parte dei consigli di classe/interclasse . La norma da emanare dovrà disporre la validità delle deliberazioni dei consigli di classe/interclasse - deputati alla valutazione finale ed alla ammissione alla classe successiva - in sede di scrutinio finale, contemplando anche la possibilità e validità deliberativa di riunione di scrutini svolti a distanza, qualora permanesse lo stato di emergenza sanitaria.
- Come regolarsi con studenti che non hanno risposto o lo hanno fatto solo in parte alle indicazioni dei loro docenti, che non si sono presentati alle lezioni interattive, che non hanno prodotto le ricerche e svolto le verifiche richieste?
- Come ci si dovrà comportare in caso di presenza di elevato numero di valutazioni negative da parte dell’alunno?
- Come regolarsi per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità?
- Come applicare, in situazione di emergenza, la previsione dell’art 5 dell’OM 80/2007 che prevede la possibilità di deliberare il ‘giudizio sospeso’ per gli alunni della scuola secondaria di II grado che non hanno completato la preparazione in alcune discipline? Potrebbero essere previste modalità e tempi nel primo periodo del prossimo a.s. attraverso i quali offrire agli studenti occasioni in presenza di integrazione/approfondimento/recupero di apprendimenti non consolidati nel corrente a.s.?
3) Scrutini finali ed Esami conclusivi
Scrutini finali
Per lo svolgimento degli scrutini finali, in presenza o a distanza, essendo che i Consigli di classe dovranno deliberare la ammissione o la non ammissione degli alunni tenuto conto degli esiti valutativi di tutto l’a.s., è decisivo che le autorità di governo e l’amministrazione scolastica centrale regolino con criteri e modalità omogenee le procedure relative alle deliberazioni finali. Occorre rimodulare, per le scuole secondarie di II grado, la previsione dell’art.5 del D.M. n. 80/2007 riguardo al rinvio della formulazione del giudizio finale (cd ‘giudizio sospeso’) nei confronti degli studenti per i quali, al termine del corrente a.s., sarà constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline prevedendone, almeno per il corrente a.s., la non applicazione. E’ opportuno che la norma preveda che il Consiglio di classe proceda ad un eventuale attestazione delle modalità di progressione rilevata nell’alunno rispetto ai traguardi di apprendimento definiti per il corrente a.s. e la possibilità di modalità di recupero/approfondimento ed accertamento di competenze/conoscenze nel corso dell’a.s. successivo.
Si ritiene che l’ipotesi di una decretazione che operi una ammissione automatica all’a.s. successivo per gli alunni delle classi intermedie sia una soluzione da non considerare in quanto vanificherebbe l’impegno che il mondo scolastico sta offrendo per dare una risposta educativa valida all’emergenza sanitaria. Il processo valutativo, che si conclude con il giudizio di ammissione alla classe successiva e con gli esami conclusivi, è insito e necessario nel percorso di apprendimento che a scuola si svolge e mette in gioco decisivi ed utili rapporti di responsabilità dei docenti nei confronti dei discenti.
Esami di Stato I e II ciclo
Per quanto riguarda gli esami di fine I e II ciclo, ammesso che nel prossimo mese di giugno esistano condizioni di sicurezza che consentano lo svolgimento delle prove, esse devono essere, da subito, in ogni caso, opportunamente riformulate e dimensionate attraverso l’emanazione di un dispositivo legislativo che intervenga a modificare in particolare quanto previsto in materia dal Dpr 122/2009, dal D.lgs 62/2017 e dalla normativa di riferimento.
Precedenti normativi
Per la regolazione dello svolgimento degli scrutini finali e degli esami di stato in tempi di emergenza può essere preso in considerazione come spunto il precedente normativo che va nella direzione di una forte semplificazione degli adempimenti di fine anno scolastico rintracciabile nel D.L. 13 maggio 1976, n. 227 “Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976” agli artt. 33 e 34.
Altro analogo precedente normativo è quello che ha regolato il tema per gli alunni delle zone terremotate dell’Abruzzo nel 2009.
4) Proposte per Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo
Esame I ciclo
Il modello già oggi previsto dalla norma con commissioni interne composte dal dirigente scolastico dell’istituto e dai docenti della classe rende meno difficile immaginare una modalità di semplificazione e gestione delle prove per il I ciclo.
Si formulano qui due possibili modelli:
Modello A) – Svolgimento sola prova orale in presenza.
La prova si svolge in forma di colloquio multidisciplinare sui contenuti delle materie svolti nella classe terza + la presentazione discussione di una relazione scritta/ricerca multidisciplinare/progetto predisposto dall’alunno che consenta alla commissione di accertare evidenze di capacità organizzative, di ricerca, di argomentazione, di analisi.
All’attribuzione del voto finale d’esame concorrono gli esiti del colloquio d’esame, la valutazione della relazione scritta/ricerca/progetto e, in quota parte stabilita attraverso norma, i risultati accertati in sede di scrutinio di ammissione riportati nel corso dell’a.s. 2019/20 nelle materie Italiano, Matematica e Lingua straniera.
Modello B) - Scrutini finali al posto dell’Esame di stato I ciclo
Gli scrutini finali della classe terza media effettuati dal consiglio di classe tengono luogo degli esami di licenza media, senza svolgere specifiche prove né orali, né scritte (ipotesi da preferire in caso di previsioni di permanenza prolungata della situazione di emergenza).
Si può prevedere, in tale ipotesi, di far redigere dall’alunno durante il mese di maggio una relazione scritta/ricerca multidisciplinare/progetto che sarà utilizzata dal Consiglio di classe come prova con evidenza accertativa di capacità organizzative, di ricerca, di argomentazione, di analisi.
Il Consiglio di classe sulla base di osservazioni sistematiche, di valutazioni formative e do esiti di prove oggettive, di elementi vari desunti nel corrente a.s. e nel triennio precedente e della valutazione della ricerca/progetto predisposta dallo studente attribuisce una valutazione finale che certifica la conclusione del I ciclo e attesta il passaggio al II ciclo.
Esame II ciclo
La didattica online, seppur molto diffusa, non consente evidentemente la stessa ricchezza di apprendimento della didattica d’aula ed ogni classe quinta sta svolgendo attualmente i programmi di studio disciplinari in modo diverso, senza tenere conto del fatto che in questo momento gli alunni degli istituti tecnico-professionali non possono frequentare attività di laboratorio e di officina utili anche allo svolgimento della prova pratica in sede di esame di stato.
Il dispositivo di legge che dovrà normare l’Esame di stato di II ciclo 2019/20 si propone che preveda:
- commissione: composta solamente da docenti interni che conoscono gli studenti ed i contenuti delle programmazioni disciplinari svolte nel corrente a.s.;
- presidente: un dirigente scolastico o docente esterno con compito di presidente di un numero di commissioni compatibile con una adeguata gestione degli adempimenti connessi (non più di 2 o 3 classi) - che svolga il ruolo di coordinatore garante della regolarità dello svolgimento delle prove;
- annullamento del vincolo di partecipazione alle prove Invalsi e dell’obbligo dello svolgimento del monte- ore previsto per le esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
( PCTO) quali requisiti per l'ammissione alla maturità.
Articolazione delle prove d’esame di II ciclo
Si ritiene che possano essere presi in considerazione due modelli.
Modello A) – Prova scritta
di indirizzo + prova orale
unica prova scritta specifica per l’indirizzo frequentato: predisposta -
con parametri di riferimento nazionali - dalla commissione d’esame (composta da
presidente esterno e membri interni) a seconda dell’indirizzo di studio sulla
base dei contenuti e competenze effettivamente raggiunte dalla classe e
formalizzate precedentemente in un apposito ‘Documento del consiglio di classe’
riferite all’intero a.s. con riferimenti all’ultimo triennio.
prova orale: colloquio
condotto sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento e
delle discipline che caratterizzano il percorso di studi e sulla base del
modello del colloquio previsto dal D.Lvo 62/2017. I contenuti e le esperienze e
competenze effettivamente raggiunte dalla classe sono quelle formalizzate
precedentemente in un apposito ‘Documento del consiglio di classe’ riferite
all’intero a.s. con riferimenti all’ultimo triennio. Il Documento dovrà
prevedere la valorizzazione in sede di colloquio d’esame di approfondimenti/ricerche svolte dall’alunno,
delle esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO) e delle esperienze di cittadinanza.
Modello B) – Solo prova orale
prova orale: colloquio condotto sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento e delle discipline che caratterizzano il percorso di studi, sulla base del modello previsto dal D.Lvo 62/2017. I contenuti e le esperienze e competenze effettivamente raggiunte dalla classe sono quelle formalizzate precedentemente in un apposito ‘Documento del consiglio di classe’ riferite all’intero a.s. con riferimenti all’ultimo triennio. Il Documento dovrà prevedere la valorizzazione in sede di colloquio di approfondimenti/ricerche svolte dall’alunno, delle esperienze maturate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e delle esperienze di cittadinanza.
Questo modello è già attualmente praticato da molte università italiane per le lauree online.
Criticità
- occorre ridefinire criteri di ammissione all’esame di Stato in presenza di più valutazioni negative dell’alunno al termine del I periodo valutativo del corrente a.s. e/o al termine del corrente a.s. oppure stabilire per decreto l’ammissione al’Esame di Stato di tutti gli alunni delle classi quinte;
- occorre definire dei parametri di riferimento cui fare riferimento nella stesura da parte della commissione della prova scritta di indirizzo;
- occorre stabilire in che maniera calcolare i crediti scolastici acquisiti dall’alunno nel corrente ultimo anno scolastico di frequenza, posto che la sospensione delle attività didattiche potrebbe non aver consentito l’acquisizione piena di crediti riferiti all’ultimo anno di frequenza;
- la rimodulazione del numero e tipologie di prove d’Esame di fine II ciclo comporta di ricalibrare le proporzioni dei decimi di voto da attribuire alle diverse prove e ai crediti scolastici al fine di consentire di raggiungere il punteggio di 100/100mi;
- occorre dare indicazioni alle commissioni d’esame per garantire, agli studenti che ne hanno i requisiti, non solo il punteggio massimo al termine dell’esame, ma anche l’accesso alla lode stabilendo criteri uniformi per il territorio italiano.
5) Questioni aperte
Oltre alle tematiche ed agli aspetti didattici e procedurali sopra esposti vi sono molte altre incombenze di tipo gestionale-amministrativo che gravano la responsabilità di chi è chiamato a dirigere una istituzione scolastica e la sua organizzazione e che richiedono soluzioni normative.
In questa sede se ne segnalano alcune.
Candidati privatisti ed esterni agli esami di stato
- Per i candidati privatisti agli esami di idoneità a classi di scuole secondarie, di licenza di scuola media e di qualifica professionale potrebbero essere indette apposite sessioni di esami che consisteranno nelle sole prove orali;
- I candidati esterni agli esami di maturità che non risultano avere la promozione all’ultima classe, per poter essere ammessi a sostenere l’esame di Stato, devono sostenere un esame preliminare che dovrà essere svolto in presenza prima della data di svolgimento delle prove dell’Esame di stato II ciclo nel quale svolgeranno le stesse tipologie di prove previste per i candidati interni o, a loro scelta, in apposita sessione che verrà indetta nel mese di settembre 2020.
Adozione libri di testo
La situazione di sospensione delle attività didattiche e dello svolgimento delle riunioni degli OO.CC. in presenza rende difficoltoso l’iter procedurale previsto dalle normative per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/21 che nella prassi deve concludersi entro il mese di maggio.
Si richiede di definire con urgenza e secondo criteri di fattibilità tale procedura, valutando la possibilità di posticipare di un anno le procedure per la scelta dei libri di testo in uso e la conferma dei testi già in adozione.
Svolgimento dei viaggi di istruzione
I diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno previsto la sospensione dei viaggi di istruzione fino alla data del 13 aprile che le scuole stanno rispettando dopo aver sospeso a loro volta contratti ed impegni con le agenzie di viaggio e gli operatori. Si chiede che questo dispositivo sia prolungato fino al termine dell’a.s., in modo da consentire alle istituzioni scolastiche di procedere di conseguenza nei confronti dei fornitori e dell’utenza.
Milano, 3 aprile 2020
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