Fonte: Orizzonte scuola. Articolo del 23.06.2023. Il Ministero ha rilasciato indicazioni su criteri e modalità di conferimento e mutamento di incarico dei DS per il 2023/2024.
Queste operazioni sono regolate da vari articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001, del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto nel 2006 e 2010, e da altre normative specifiche.
Le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2023. In caso di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede a una nuova stipulazione dell’atto di incarico.
Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione.
È prevista una mobilità interregionale per l’anno scolastico 2023/2024, alla quale partecipano anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2023, fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico.
La domanda per la richiesta di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024 deve essere presentata entro il 26 giugno 2023 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione entro il 6 luglio 2023.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sottolinea l’importanza di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2023.
Integrazione del Ministero
Viene disposto che, per l’anno scolastico 2023/2024, qualora l’Ufficio scolastico regionale tenuto all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella regione medesima non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, “i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione”.
Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità e, comunque, entro e non oltre il 17 luglio, si invita ciascun Ufficio scolastico regionale a comunicare all’indirizzo PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, anticipando a mezzo PEO all’indirizzo dgper.ufficio2@istruzione.it, il numero di posti vacanti e disponibili residuati, escludendo il numero richiesto per i trattenimenti in servizio, al fine di consentire l’attuazione della procedura sopra riportata.
Si evidenzia che la conclusione della procedura descritta, introdotta dal DL n. 44/2023, è propedeutica alla successiva fase delle ordinarie immissioni in ruolo dei 166 candidati ancora inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 1259/2017, per la quale seguirà specifica comunicazione.
La legge 74/2023, infine, all’articolo 19 -quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, aggiunge il comma 20-ter che dispone: “I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell’articolo 1, commi 87 e 88, lettera b) , della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4 a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico”.