Docente svolge attività di programmazione presso il proprio domicilio: la scuola come verifica l’idoneità della postazione di la


Fonte: LA tecnica della scuola. Articolo di Lara La Gatta del 26/06/2024.

L’ARAN è recentemente intervenuta su una delle novità introdotte nell’ultimo CCNL 2019/2021, per quanto concerne la disciplina concernente il lavoro a distanza.

In proposito, ha risposto al seguente quesito:

Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, la scuola in quale misura può essere ritenuta responsabile della postazione di lavoro del docente che svolge attività di programmazione presso il proprio domicilio? Come si può ottemperare alla verifica della sua idoneità ai fini della valutazione del rischio di infortuni?

L’ARAN innanzitutot richiama la norma contrattuale: il titolo III del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 – intitolato “Lavoro a distanza” – all’art. 10 individua i destinatari dello stesso, ricomprendendo tra questi il personale tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, ove compatibile con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro. A seguire, le disposizioni contrattuali si articolano in due Capi che regolano due modalità di prestazione dell’attività lavorativa a distanza: il lavoro agile (artt.11, 12, 13, 14 e 15) e il lavoro da remoto (art. 16).

Nel parere l’ARAN si sofferma sulle differenti misure in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per le due tipologie di lavoro a distanza.

Infatti, nel caso di lavoro agile, che si caratterizza per l’assenza di vincoli di luogo e di orario, è lo stesso legislatore che, all’art. 22 della legge n. 81/2017, tenuto conto dell’impossibilità di verificare l’idoneità di un numero infinito di potenziali luoghi ove svolgere la prestazione, ha previsto che “il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

Diversamente, nel caso di lavoro da remoto, che invece si caratterizza per la presenza di un preciso vincolo di luogo e di orario, l’assenza di espresse deroghe alla disciplina del d.lgs. n. 81 del 2008 ha comportato la necessità di prevedere (art. 16 del CCNL 18/01/2024) che “L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale.” Tale obbligo è indipendente dalla quantità di lavoratori ai quali viene riconosciuta la possibilità di effettuare lavoro da remoto.

Fatte queste premesse, l’ARAN richiama l’art. 44, comma 6, del CCNL, il quale offre la possibilità di prevedere lo svolgimento a distanza anche di alcune delle attività funzionali all’insegnamento, tra cui rientrano le due ore di programmazione didattica collegiale per i docenti della scuola primaria.

Tali attività – conclude l’Agenzia – devono essere previste nel Regolamento d’istituto e possono essere svolte utilizzando una delle due modalità di lavoro a distanza disciplinate nel Titolo III, fermo restando che la scelta di quale modalità adottare è direttamente correlata alla compatibilità della stessa con il funzionamento e l’organizzazione scolastica“.



 
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