Nella mattinata di ieri, giovedì 24 novembre, su cortese invito del dott. Giuseppe Cosentino, Direttore Generale del Personale, il presidente di DiSAL Roberto Pellegatta ha illustrato, presso gli uffici della Direzione, una proposta indirizzata al Ministro Moratti contente richieste di modifica dell'art. 20 della bozza del Contratto Nazionale di Lavoro per la dirigenza scolastica statale, che probabilmente verrà sottoscritto entro dicembre.
La proposta nasce dal lavoro della direzione nazionale e dei rappresentanti di DiSAL (i dirigenti scolastici Vincenzo Costabile e Giuliana Colombo) nel Gruppo di Lavoro sul SiVaDiS3, Gruppo avviato appunto dal Direttore Generale che, unico caso al Ministero, ha coinvolto le Associazioni professionali nella riflessione ed elaborazione degli strumenti da utilizzare per attuale la valutazione dei Capi di istituto.
Il dott. Cosentino ha motivato l'ipotesi e l'impostazione che
Lo stesso testo (qui allegato) è stato inviato ai sindacati dei dirigenti scolastici. Purtroppo, salvo l'eccezione del metodo di lavoro avviato dalla Direzione Generale per il Personale, siamo ancora in presenza di un Ministro che su tematiche con forte carattere di cultura professionale (quali la formazione ed la valutazione) persiste a non assumere effettivamente le Associazioni professionali quali interlocutori delle scelte generali che riguardano gli elementi culturali della professione dirigente e che poi caratterizzano i contenuti delle trattative contrattuali.
Al termine dell'incontro il presidente ha apprezzato l'intenzione espressa dal dott. Cosentino di proseguire neia rapporti di collaborazione avviati con le Associazioni profesisonali.
Di.S.A.L.- Dirigenti Scuole Autonome e
Libere
Associazione professionale dirigenti scuole statali
e paritarie – Ente qualificato dal Miur alla formazione
Milano, 23 novembre 2005
Al Ministro dell’Istruzione
dott.ssa Letizia Moratti
Al Direttore Generale del Personale
dott. Giuseppe Casentino
Proposte di
modifica dell’art. 20 della bozza del CCNL dirigenti scolastici statali
1. In premessa
ribadisco a nome della associazione le più preoccupate riserve per il permanere
di un metodo di confronto sulle tematiche più spiccatamente professionali tutto
appiattito sul piano sindacale. Non si
intende ovviamente contestare il protagonismo del sindacato, insostituibile nel proprio campo di difesa del diritto
del lavoro e del salario. Proprio
questa sua specificità convince DiSAL sulle riserve verso il permanere di
indebite estensioni delle relazioni Ministero-sindacati ad aspetti tipicamente
tecnico-professionali, quali anche le finalità e le modalità di valutazione dei
dirigenti scolastici.
Ribadiamo quindi,
unitamente all’altra associazione professionale dei dirigenti scolastici, che
un corretto metodo di relazioni tra la Dirigenza scolastica e l’Amministrazione
debba organizzarsi sui due soggetti esistenti: il Sindacato come polo contrattuale di tutela dei diritti e degli interessi,
l’Associazione professionale come luogo deputato allo sviluppo ed alla difesa
degli elementi culturali e professionali.
Per questa ragione
DiSAL ha registrato con soddisfazione e collaborato attivamente alla
costituzione del Forum delle Associazioni
professionali di docenti e dirigenti scolastici.  Allo stesso modo abbiamo registrato e collaborato con favore al Gruppo di Lavoro sul SiVaDiS3 promosso
dalla Direzione del Personale. In
realtà  il primo organismo è rimasto a
tutt’oggi ai margini delle relazioni con l’Amministrazione.
2. In merito
all’art. 20 della bozza del CCNL per la Dirigenza scolastica, a seguito di
valutazioni già espresse sia nel Gruppo di lavoro ministeriale, sia nel
comunicato DiSAL del 28 ottobre scorso,
presento, a nome del gruppo di
dirigenti che ha collaborato, le modifiche riportate nel documento allegato, al
preciso fine di collaborare a promuovere effettivamente una cultura della
valutazione nelle scuole.
Resta comunque per
noi valida la convinzione che una effettiva e non formale valutazione dei
dirigenti scolastici, come delle altre figure professionali della scuola, si
avrà solamente in un pieno regime di autonomia, dove i contratti di assunzione
avvengano in forma autonoma appunto a livello della singola istituzione
scolastica.
Ringraziando della
attenzione porgo distinti saluti.
                                                                                      Â
Il presidente
                                                                                  Roberto Pellegatta
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- Milano
Art.
20Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Aggiunte
o modifiche      soppressioni)
1.
Il dirigente scolastico risponde, unitamente ai
docenti e non docenti per le loro competenze, in ordine ai risultati
della propria azione dirigenziale, tenuto conto delle competenze spettanti
nell'assetto funzionale tipico delle istituzioni scolastiche.
2.
L'amministrazione adotta preventivamente i criteri generali e le procedure che
informano il sistema di valutazione, dandone informazione alle OO.SS. ed alle Associazioni professionali di categoria.
3.
I criteri di cui al comma 2 saranno definiti all’interno dei limiti stabiliti dalle devono tener conto della
correlazione tra le  direttive impartite, dagli obiettivi
assegnati per la specifica istituzione scolastica  gli obiettivi da perseguire e dalle risorse umane,
finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione del
dirigente, restando
comunque nell’ambito  tenuto altresì conto degli obiettivi e delle finalità del POF dell’Istituzione
medesima.
4.
Il sistema di valutazione    (…) privilegiando nella misura massima possibile
l’utilizzazione di dati oggettivi ed assumendo come
chiaro riferimento la situazione ed il contesto specifico dell’istituzione in
cui opera il dirigente valutato.
5.
(…). Il dirigente scolastico facente parte del nucleo deve avere almeno 10 anni
di servizio nella qualifica di Capo di istituto e dirigente scolastico dello stesso settore formativo, aver frequentato e
superato apposito corso di formazione e prestare servizio in provincia diversa
da quella in cui insiste l’Istituzione cui è preposto il dirigente valutato.
(…)
6.
Tutti i dirigenti (…).
7.
L’incarico di valutatore ha durata massima di sei anni non
rinnovabili ed anche non consecutivi  è
rinnovabile dopo una interruzione di due anni  e non da luogo ad esonero dal servizio.
8. La valutazione finale è
formulata dal Direttore (…).
9.
Il nucleo di valutazione (…)
10.
La valutazione ha carattere pluriennale (…).
11. La valutazione può essere anticipata in base alla decisione (…).
12.
Prima di procedere alla definitiva formalizzazione (…).
13.
Avverso le determinazioni di cui al comma precedente (…).
14.
I dirigenti che si trovano in altre posizioni di stato (…).
15
.Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al presente articolo
sarà oggetto di monitoraggio annuale da parte dell’Amministrazione. Degli esiti
del monitoraggio viene data informativa alle OO.SS. ed
alle Associazioni professionali di categoria.
16. La valutazione di cui al presente articolo ha inizio con
l’avvio di percorsi valutativi individuati nelle competenti sedi per la
funzione docente e per la funzione non docente. Fino all’inizio della
valutazione prevista nel presente articolo le risorse saranno assegnate
forfetariamente ai dirigenti scolastici.