Scrutini finali: resta importante il ruolo del dirigente


In una nota apparsa l'altro giorno sul sito Cgil scuola  “con la fine dell’anno scolastico, da più parti viene riproposto il quesito su quali siano i soggetti titolati a formulare le valutazioni finali degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in particolare nel caso - da considerarsi sempre eccezionale - di non ammissione alla classe successiva”.

Non è ben chiaro dove e da chi sia stata ancora sollevata la questione, ma ricordiamo che questa era stata ampiamente dibattuta nello scorso anno scolastico, dibattito al quale DiSAL ha dato un apporto decisivo  ( http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=1862). Ripercorriamo i fatti.

La CM 85/04, rifacendosi al decreto legislativo 59/04, aveva indicato tale soggetto nell’équipe pedagogica, utilizzando non solo un termine che aveva unicamente rilevanza pedagogica, ma soprattutto omettendo il compito del dirigente scolastico.

DiSAL sollevò l’erroneità dell’impostazione della circolare che, non solo comportava il calo della qualità del servizio e l’abbassamento delle garanzie per gli alunni, ma era anche in contrasto con le prerogative degli organi collegiali in materia.

Ricordiamo in proposito il comunicato con cui DiSAL promosse un generalizzato invio di fax di protesta e proposta al Ministero.  Seguirono poi contatti diretti con gli uffici del Personale per giungere ad un chiarimento indispensabile soprattutto per gli scrutini finali.

Fu proprio la Nota Ministeriale ( http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=2468) 4212 del 9 maggio 2005 a precisare e correggere quanto contenuto nella circolare. Riconoscendo l’Organo Collegiale, presieduto dal Dirigente Scolastico, quale sede nella quale i giudizi si arricchiscono delle valenze del confronto interdisciplinare, concludeva: “per tali aspetti le norme di riforma del primo ciclo non hanno portato a significative innovazioni e (…) nelle fasi della valutazione i dirigenti scolastici conservano tutte le pregresse prerogative”.

E’ vero che la CM 84/05 (quella sul portfolio) richiama la circolare 85/04 (quella dell’anno precedente sopra ricordata), ma non la nota di maggio.  Ed è anche vero che la nota, in quanto successiva, è da considerarsi integrativa della circolare stessa.

Il giudizio finale, in particolare quando comporti la non ammissione alla classe successiva, va espresso in forma collegiale dallo specifico Organo allo scopo convocato.

Nella scuola secondaria di primo grado l’équipe pedagogica coincide in maniera pressoché automatica con il Consiglio di Classe. Meno evidente è la coincidenza, nella scuola primaria, tra équipe e Consiglio di Interclasse;

Non condividiamo per questa ragione la proposta della Cgil scuola per “una delibera del Collegio Docenti che si esprima per la coincidenza, al fine di superare la difficoltà”.

Non è infatti una delibera del Collegio che attribuisce all’organo collegiale, previsto dal testo Unico e tutt’ora in vigore, il compito della deliberazione ad esso affidato dalla norma.   

Il vero problema consiste invece nel fatto che ogni eventuale delibera di non promozione venga assunta dal consiglio di classe in sede tecnica, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale non solo assicura la correttezza formale del procedimento, ma soprattutto garantisce (in quanto presiede) la collegialità della valutazione.

 
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