Per gentile segnalazione dell’AGESC pubblichiamo la situazione attuale delle vertenze giudiziarie avviate dalla stessa associazione per sostenere i diritti degli alunni potatori di handicap e dei loro genitori nelle scuole paritarie.
Come già segnalato, DiSAL è interessata a collaborare con AGESC e tutte le altre associazioni o singoli cittadini affinché cada la grave discriminazione che la legge italiana impone a questi alunni per il solo fatto di frequentare scuole non statali.
A G E S C
Associazione Genitori Scuole Cattoliche
I PORTATORI DI HANDICAP
NELLA SCUOLA PUBBLICA PARITARIA
Memoria
L’ A.G.E.S.C. – Associazione Genitori Scuole Cattoliche ha inteso convogliare l’attenzione sulla grave problematica che coinvolge i genitori di alunni portatori di handicap iscritti presso istituti scolastici riconosciuti paritari per decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché gli istituti stessi.
Detta questione concerne l’onere economico che le scuole paritarie e/o le famiglie devono sopportare per garantire ai propri alunni/figli in situazione di handicap il necessario sostegno da parte di insegnanti specializzati e/o all’uopo dedicati.
Differentemente dagli istituti statali, infatti, le spese per garantire l’istruzione di sostegno agli alunni in situazione di handicap secondo le esigenze dettate dalla disabilità degli stessi sono sostenute direttamente dagli istituti scolastici paritari ovvero dalle famiglie interessate.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, infatti, a fronte dell’evidenziato impegno economico si limita a corrispondere somme attinte da apposito fondo istituito dalla L. 104/92, che è, tuttavia, del tutto insufficiente a far fronte ai predetti oneri (si valuti che, mediamente, il contributo del Ministero non copre più del 20% dei costi effettivamente sopportati).
Tutto quanto esposto ha determinato e determina una situazione di illegittimità, in contrasto con le norme dettate in tema di diritto all’istruzione e parità scolastica e in violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
Appare opportuno ricordare che, ai sensi degli art.i 34, comma 1, e 38, commi 3 e 4, della Costituzione, è compito della Repubblica garantire e promuovere il pieno sviluppo della persona umana mediante un proficuo inserimento nell’istituzione scolastica.
In punto, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) ha dato attuazione ai predetti precetti, sancendo che
Il metodo indicato costantemente dalla normativa per sovvenire alle disabilità è il ricorso all’insegnamento di sostegno.
L’indispensabilità dell’insegnante di sostegno -e, quindi, la non facoltatività di questo servizio- è tale che l’art. 13, comma 3, della L. n. 104/92 stabilisce che “nelle scuole di ogni ordine e grado (…), sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.
Di identico tenore la previsione dell’art. 315, comma 2, D.Lgs. n. 297/94.
Al fine di garantire il descritto servizio,
Al riconoscimento del diritto dell’alunno disabile all’istruzione consegue l’obbligo a carico dello Stato di garantirne l’integrazione scolastica con gli strumenti e le modalità più opportune in relazione alla situazione di disabilità e, in particolare, mediante l’assegnazione di insegnanti di sostegno.
In -parziale- ottemperanza alla richiamata normativa
Tale somma è destinata, genericamente, alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap, siano esse statali o paritarie, e si appalesa come del tutto insufficiente allo scopo.
Ciò sebbene il servizio reso dall’insegnante di sostegno, ovunque sia espletato, non possa venir in alcun modo compresso o vulnerato, essendo indispensabile all’integrazione ed allo sviluppo della persona handicappata (in tal senso si esprime la costante giurisprudenza: cfr. ex multis, Trib. Roma, sez. II civile, ordinanza 17/12/2002; Trib. Napoli, sez. XI civile, ordinanza 16/12/03).
Il Ministero, dunque, non ha apprestato e non garantisce quelle modalità idonee a realizzare l’integrazione e lo sviluppo della personalità dell’alunno disabile, venendo meno agli obblighi che la normativa costituzionale ed ordinaria impongono.
Sotto il profilo della violazione delle norme in materia di parità scolastica, occorre ricordare come
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 1, comma 4, della citata normativa l’istituto scolastico privato è “pareggiato” e, con ciò, assoggettato alla medesima normativa sul sistema di istruzione applicabile alle scuole statali, ivi compresa, naturalmente, quella concernente l’inserimento e lo sviluppo degli alunni disabili.
L’art. 1, comma 3, della L. n. 62/00, infatti, dispone che “le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”.
L’obbligo delle scuole paritarie -tra i plurimi- consiste, pertanto, nel dover accogliere anche soggetti disabili.
Ciò premesso, è evidente che la parità non può consistere nella sola assunzione dei medesimi obblighi della scuola statale, ma deve includere anche la possibilità di poter godere -in caso di esigenze particolari, come quella di provvedere alle necessità degli alunni disabili- degli stessi sostegni economici di cui beneficia quest’ultima.
Nulla quaestio, infatti, in merito alla continuità di scopi che esiste -come riconosce l’inserimento delle scuole paritarie nel sistema di istruzione nazionale- tra i diversi istituti di istruzione e che giustifica un intervento sussidiario al settore statale, così come a quello non statale.
Come sopra ricordato, sia
L’onere dello Stato di provvedere a garantire insegnanti di sostegno in tutti gli istituti riconosciuti facenti parte del sistema nazionale di istruzione -statali e paritari- è la diretta conseguenza del ripetuto richiamo alla Repubblica come soggetto garante della non discriminazione in ragione della disabilità.
In tal senso, si osservi anche la circolare 12/11/2001 della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione, secondo la quale le risorse stanziate per assicurare le finalità di integrazione degli alunni disabili “sono destinate nella logica della legge 62/2000, che inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale d’istruzione”.
Si noti che tale intervento non costituisce una contribuzione all’istituzione della scuola non statale -vale a dire che non sopperisce a un’insufficienza di risorse per il raggiungimento del progetto educativo che ha portato all’istituzione della scuola non statale-, ma risponde alla vocazione dello Stato a provvedere alle esigenze di soggetti più svantaggiati, nella fattispecie soggetti disabili.
D’altra parte, un caso analogo si rinviene nell’art. 339 del D.Lgs. n. 297/94, che prevede espressamente che il Ministero dell’Istruzione attribuisca assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita.
Non si vede, pertanto, perché il Ministero non debba provvedere alle necessità degli alunni disabili iscritti presso istituti scolastici non statali.
Non si deve confondere, infatti, la libera scelta della famiglia in merito alla scuola cui iscrivere il figlio, con un diritto -quello all’insegnante di sostegno- che lo Stato è tenuto a garantire a prescindere dalla scuola scelta dalla famiglia.
Per quel che concerne, infine, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, si sottolinea che il riferimento di tutta la normativa richiamata è alle “istituzioni scolastiche” e alle “scuole di ogni ordine e grado”, senza che sia operata alcuna differenziazione tra istituti scolastici statali e non statali.
Anche in questi ultimi, dunque, la disabilità non può divenire condizione discriminante.
Lo Stato si deve adoperare affinché la presenza di handicap non divenga per la famiglia motivo determinante della scelta di scuola cui iscrivere il figlio.
Se è vero che la scelta della scuola è frequentemente condizionata dalla disponibilità finanziaria della famiglia dell’alunno, che non sempre è in grado di accollarsi le spese di un istituto non statale, occorre che a questo limite non se ne sommi un secondo, legato alla previsione di dover sostenere, in aggiunta alle spese di iscrizione e a differenza degli altri alunni, anche quelle relative all’insegnante di sostegno.
E’ compito dello Stato porre le famiglie in condizione di operare la scelta sulla scuola indipendentemente dalla presenza dell’handicap, sollevandole dall’onere di accollarsi le relative spese.
Diversamente ne risulterebbe vanificato lo stesso diritto alla libera scelta dell’istituto di istruzione in cui iscrivere il figlio disabile, di cui al citato art. 5 della L. n. 104/92, comma 1, lett. l), che garantisce, appunto, “il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei”.
Tale assunto è diretta esplicazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, della Costituzione, il quale afferma inequivocabilmente che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Si ricordi che della norma in esame viene data univoca interpretazione nel senso che essa legittima trattamenti uguali per situazioni analoghe e trattamenti differenziati per situazioni differenti.
Il peculiare trattamento di cui necessitano gli alunni disabili e il sostegno alle loro famiglie costituisce, pertanto, diretta applicazione di detto principio di eguaglianza.
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Sulla base delle esposte argomentazioni, alcune scuole paritarie si sono rivolte all’Autorità Giudiziaria per ottenere la condanna del M.I.U.R. al pagamento delle spese sostenute per gli insegnanti di sostegno.
Anche i genitori di un alunno disabile iscritto a scuola paritaria hanno ritenuto di percorrere la medesima strada, con ciò evidenziando come la descritta problematica investe non solo le scuole paritarie che si accollano gli oneri delle famiglie in relazione all’insegnamento di sostegno, ma anche quelle famiglie che vi provvedono personalmente.
Lo stato delle predette controversie è evidenziato di seguito:
§ Bozzi-Capitani / M.I.U.R. - Trib. Roma, sez. II, G. U. Buonuomo – alunno di scuola media
Dopo quattro udienze, all’esito delle quali il Giudice ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero ed ha ritenuto di non rilevare questione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Amministrativo, la causa è stata rinviata all’udienza del 15/11/06 per l’espletamento di C.T.U medico-legale, atta ad accertare la necessità per l’alunno di fruire di un insegnante di sostegno ed a quantificare il numero di ore occorrenti nel caso specifico in relazione alla diagnosi ed al grado di inabilità.
§ Cooperativa Sociale Nuova Scuola / M.I.U.R. - Trib. Roma, sez. II, G. U. Lamorgese – alunno di scuola media
Dopo due udienze il Giudice, stanti le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di giurisdizione sollevate dal Ministero costituito, ha rinviato la causa al 27/9/06 per la precisazione delle conclusioni in ordine alle predette eccezioni.
§ Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo / M.I.U.R. - Trib. Roma, sez. II, G. U. Lamorgese – alunno di scuola media
Dopo tre udienze il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha rinviato le parti per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22/6/06 e, all’esito, ha trattenuto la causa in decisione.
§ Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo / M.I.U.R. - Trib. Roma, sez. II, G. U. Curatola – alunno di scuola media superiore (Istituto Agro-alimentare)
Dopo tre udienze il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha rinviato le parti per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 16/2/07.
§ Casa Religiosa Istituto Suore Marcelline / M.I.U.R. - Trib. Roma, sez. II, G. U. Bochicchio – alunno di scuola media
Dopo quattro udienze il Giudice, assunta la testimonianza dell’insegnante di sostegno in ordine all’attività espletata a favore dell’alunno disabile ed agli emolumenti conseguentemente ricevuti dalla scuola paritaria, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 4/12/07.
Settembre 2006