Scheda: licenziamento dirigenti scolastici, le cause


Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei Dirigenti scolastici

Rocco Calla   (parte seconda)

 

Da “RASSEGNA AMMINISTRATIVA”  febbraio 2007

 

Proseguiamo con questo numero della rivista nell'analisi delle cause di estinzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti scolastici. La disciplina generale delle cessazioni è contenuta nel decreto n. 351 del 28/4/1998 e negli arti 28,29,30,31 e 35 del CCNL 1/3/2002 dell'area V della Dirigenza.

Nel n. 1/2007 di Dirigere la Scuola ci siamo occupati della cessazione per limiti di età, per limiti di servizio, del recesso dell'amministrazione e del recesso del dirigente. L'estinzione del rapporto di lavoro può avvenire anche per una delle seguenti cause.

 

 

Risoluzione consensuale

La risoluzione consensuale è contemplata dall'ari:. 29 del CCNL 11/4/2006. La norma è in sintonia con il  principio generale contenuto nell'ari:. 1372 del codice civile che consente lo scioglimento del contratto per mutuo consenso.  Essa si verifica allorquando entrambi le parti, amministrazione e Dirigente, si accordano per porre fine al rapporto di lavoro.   L'amministrazione, secondo quanto prescritto dall'ari. 29 del CCNL 11/4/2006, nel caso proponga la risoluzione consensuale, può erogare un'indennità supplementare per 24 mesi comprensiva della quota della retribuzione di posizione in godimento secondo condizioni dalla stessa definite.

Nel caso di risoluzione consensuale i requisiti per conseguire il diritto a pensione sono quelli previsti per il recesso unilaterale del Dirigente.

 

 

Risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del limite massimo di assenza per malattia

La durata massima dell'assenza per malattia generica e per infortunio non dipendente da causa di servizio è stabilita per i dirigenti in 36 mesi (art. 25 CCNL). Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla conservazione del posto ed è inibito all'amministrazione intimare il licenziamento, se non per giusta causa (art. 31 CCNL).  Il superamento del limite massimo di assenza determina la possibilità per l'amministrazione di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 25, comma, 4 CCNL).

Al periodo di conservazione del posto devono essere aggiunti anche i giorni di ferie non goduti (Corte di Cassazione 15/12/1994, n. 10761). In alternativa, l'art. 16, comma 13, del CCNL, stabilisce che le ferie disponibili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, e non fruite dal dirigente per ragioni di servizio, danno titolo al pagamento dell'indennità sostitutiva.   La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di conservazione del posto.  Il trattamento di pensione sarà corrisposto se il dirigente è in possesso dei requisiti stabiliti dalla tabella D annessa alla legge n. 449/1997, mentre la decorrenza della pensione rientra nelle finestre previste dal comma 8 dell'ari 59 della medesima legge.

 

 

Cessazione del rapporto di lavoro per decesso

II Decesso del Dirigente determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro.

L'amministrazione è tenuta ad erogare agli eredi aventi diritto, l'indennità sostitutiva del preavviso, unitamente al trattamento di fine rapporto o l'indennità di buonuscita. Le competenze maturate dal dirigente deceduto, per trattamento di fine rapporto e indennità di preavviso devono sottostare alle disposizioni dettate dall'ari 2122 del codice civile.   Nel caso invece in cui il dipendente deceduto avesse maturato il diritto all'indennità di buonuscita, l'art. 7 della legge n. 177/1976 stabilisce che deve essere corrisposta agli eredi, nella stessa misura che sarebbe spettata al dipendente, secondo il seguente ordine:

• al coniugo superstite e agli orfani;

• ai genitori;

• ai fratelli e alle sorelle.

Al coniugo superstite con orfani minorenni spetta l'intera indennità. Se con il coniugo concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali il medesimo non abbia la rappresentanza legale, ovvero orfani maggiorenni, l'indennità di buonuscita è così ripartita:

• se concorre un orfano, compete per il 60 al coniugo e il 40 all'orfano;

• se concorrono più orfani compete il 40 al coniugo e il 60 in parte uguali agli orfani.

L'indennità è ripartita in parti uguali quando concorrono orfani da soli o fratelli e sorelle.   Se compete ai genitori è attribuita al padre ovvero è divisa in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dante causa, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.    Gli aventi diritto al fine di conseguire le indennità di cui sopra devono presentare all'amministrazione la seguente documentazione:

• certificato di morte;

• atto notorio o certificato sostitutivo dal quale risultino gli aventi diritto;

• decreto del giudice tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono dei minori, che autorizza il legale dei minori a ritirare le quote a quest'ultimi spettanti;

• certificato di stato di famiglia del dipendente deceduto.

Con il decesso in attività di servizio agli eredi ricorrendo determinati condizioni compete anche la liquidazione della pensione indiretta.    La pensione indiretta spetta a condizione che il Dirigente, alla data della morte, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti alla data di morte.   La decorrenza della pensione è fissata al 1 ° giorno del mese successivo a quello in cui si è verifìcato l'evento.

I familiari aventi diritto alla pensione sono:

a) II coniugo, che può ottenere la pensione anche se separato con addebito di colpa, quando sia titolare di un assegno alimentare.   Anche il coniuge divorziato ha titolo alla pensione a condizione che:

• sia titolare di assegno di divorzio;

• non si sia risposato;

• l'ex coniuge non sia deceduto prima del 12/3/1987;

• il rapporto assicurativo dell'ex coniuge deceduto abbia avuto inizio prima della data della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il coniuge divorziato può avere diritto alla pensione anche se il dante causa si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso occorre una sentenza del Tribunale che divida la pensione tra i due interessati. Tale assegnazione avviene solo se l'ex coniuge è titolare di assegno di divorzio.

b) I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, minori affidati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal matrimonio dell'altro coniuge), che alternativamente siano:

• minori di anni 18;

• studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito (escluso l'apprendistato);

• studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;

• di qualunque età (a carico del genitore al momento della morte), purché dichiarati inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

c) i genitori, di età superiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano ne coniuge, ne figli o, pure esistendo non abbiano titolo alla pensione.

d) fratelli o sorelle, celibi o nubili, che non siano titolari di pensione, sempre che al momento della morte del dipendente risultino permanentemente inabili ed a suo carico, quando non vi siano ne coniuge, ne figli, ne genitori, o pure esistendo non abbiano titolo alla pensione.

La misura della pensione dipende dalla percentuale stabilita dalla legge per i diversi gradi del rapporto di parentela e dai redditi eventualmente posseduti dai superstiti.

Nel caso che il dipendente alla data della morte non maturi il diritto a pensione, ai superstiti compete l'indennità una tantum a condizione che nei 5 anni anteriori alla data del decesso il dipendente abbia accreditato almeno un anno di contribuzione. L'importo dell'indennità è pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati.

 

 

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta

Questa causa di estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti trova riferimento nell'ari 512 del D.L.vo n. 297/1994 e nell'ari 25, comma 2 e comma 3 del CCNL 11/4/2006.    È nella facoltà dell'amministrazione disporre nei confronti del dirigente in qualsiasi momento l'accertamento delle condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Costituisce obbligo per l'amministrazione disporre il predetto accertamento medico qualora il dirigente, superati i primi 18 mesi di assenza per malattia, richieda l'ulteriore periodo di 18 mesi ai sensi  dall'ari 25, comma 3 del CCNL.

Qualora il collegio medico dovesse dichiarare il dirigente inidoneo in modo permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dirigente stesso, l'indennità sostitutiva di preavviso ovvero, mantenere il rapporto di lavoro senza retribuzione fino allo scadere del limite massimo di assenza.

Superati i limiti massimi di conservazione del posto, cioè 36 mesi, l'amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente l'estinzione decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.   In questa ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti per conseguire il diritto a pensione il requisito minimo è costituito da 15 anni di anzianità, cioè 14 anni, 11 mesi 16 giorni. La decorrenza della pensione è stabilita dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

Cessazione per inabilità

I riferimenti normativi di questa causa di estinzione del rapporto di lavoro e dei conseguenti effetti pensionistici sono contenuti nella legge 8/8/1995 n. 335 - art. 2, comma 12, nel D.L.vo 8/5/1997 n. 187 e nella circolare 57/1998. L'art. 2, comma 12 della Legge 8/8/1995 n. 335, prevede con effetto dall'1/1/1996, anche per i Dirigenti, il diritto a conseguire il trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisiti indispensabili sono:

1) Anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità (senza arrotondamenti);

2) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

3) Stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta da parte della competente Commissione Medica di verifica.

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la presentazione della domanda all'Amministrazione di appartenenza corredata da certificazione medica attestante lo stato di impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda può essere presentata:

1 ) dal dipendente in attività di servizio;

2) dal dipendente cessato dal servizio per dispensa entro 2 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Non è consentito agli eventuali superstiti dell'interessato presentare la domanda.   Dopo la presentazione della domanda vengono disposti gli accertamenti presso la Commissione Medica di verifica territorialmente competente.  In caso di esito attestante l'inabilità, l'Amministrazione provvede a risolvere il rapporto di lavoro del dipendente con conseguente attribuzione della pensione di inabilità.   Nel caso in cui il dipendente sia già cessato dal servizio, l'Amministrazione provvede alla riliquidazione della pensione già attribuita, con decorrenza dal 1 ° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso di domanda presentata dall'interessato, successivamente deceduto in attività di servizio, e in presenza dei requisiti contributivi richiesti, il trattamento pensionistico di inabilità è reversibile nei confronti dei superstiti aventi diritto.

Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità non è compatibile con:

• compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero;

• trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione;

• iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;

• iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

È invece compatibile con la rendita INAIL riconosciuta per qualsiasi evento invalidante.

Per la determinazione dell'anzianità pensionabile e della misura della pensione vanno tenute presenti le due situazioni seguenti:

1) Coloro che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni:

• hanno diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo;

• hanno diritto ad un incremento figurativo dell'anzianità pensionabile posseduta, di un numero di anni pari a quelli mancanti al compimento del 65 anno di età e comunque non oltre i 40 anni di servizio.

2) Coloro che al 31 /12/1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione:

• hanno diritto all'incremento figurativo dell'anzianità pensionabile rispetto a quella posseduta, di un numero di anni pari a quelli mancanti al compimento del 60° anno di età e comunque non oltre i 40 anni di servizio;

• il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema retributivo per l'anzianità posseduta alla data di cessazione e con il sistema contributivo per l'ulteriore incremento anzianità.

Il personale divenuto inabile al servizio per motivi di salute, a decorrere dal 1/1/1996, per effetto dell'ari 2 della legge n. 335/1995 ha diritto al trattamento di pensione di inabilità seguendo il medesimo calcolo in vigore per i lavoratori del settore privato.

Nei confronti quindi del personale scolastico che ha avuto la risoluzione del rapporto di lavoro  per infermità non dipendente da causa di servizio, il calcolo della pensione avviene secondo il  seguente sistema:

1 ) si sommano tutti gli anni di servizio utili a pensione prestati fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro;

2) alla predetta anzianità contributiva viene aggiunto un aumento figurativo di contribuzione da parte dell'INPDAP corrispondente agli anni ancora mancanti per raggiungere il 60° o il 65° anno di età (sia per gli uomini che per le donne).

Questo sistema di determinazione dell'anzianità pensionabile è soggetto a limiti invalicabili:

a) sommando il servizio effettivo e l'aumento figurativo non si possono comunque superare i 40 anni di servizio;

b) l'importo della pensione di inabilità non può comunque essere superiore all'80 della base pensionabile;

e) l'importo della pensione di inabilità inoltre non può essere superiore all'importo liquidato per la pensione privilegiata qualora l'infermità contratta dal dipendente fosse stata giudicata dipendente da causa di servizio.

Esempio

Un dirigente che diventa inabile per motivi di salute a 50 anni con 24 anni di servizio, ha diritto ad un aumento di servizio di 10 anni per raggiungere i 60 anni. Nel caso di dipendente con 50 anni di età e supponiamo 34 anni di servizio, l'aumento di servizio cui ha diritto è di 6 anni (e non 10), perché non si possono comunque superare i 40 anni di servizio utili a pensione

 

 

Limiti di età

Art. 28, comma 1 CCNL 2006

Limiti di servizio

 

Recesso del dirigente

Art. 28, comma 3 CCNL 11/4/2006

Recesso dell'amministrazione

Art. 30 CCNL 11/4/2006

Risoluzione consensuale

Art. 29, CCNL 11/4/2006

Superamento del limite massimo di assenza per malattia

Art. 25 comma 3 CCNL 11/4/2006

Risoluzione per inidoneità fìsica permanente ed assoluta

Art. 25, comma 4 CCNL 11/4/2006

Cessazione per inabilità

Art. 2, comma 12, legge n. 335/95

Cessazione per morte

Art. 27, lett f) CCNL 11/4/2006

Dimissioni volontarie

Art.510D.Lvon.297/94

Risoluzione per assenza ingiustificata superiore a 15 giorni

Art. 28, comma 4, CCNL 11/4/2006

Decadenza

Art. 127 TU. n. 3/57 e art. 511 D.L.vo n. 297/94

Estinzione del rapporto a seguito di condanna penale

Art. 5 legge n. 97/2001

 

 

 
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