Gorvernance e Organi Collegiali: le proposte DiSAL


Pubblichiamo la proposta presentata da DiSAL sia al Forum delle Associazioni Professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) che al Seminario nazionale di studio convocato dal Ministro Fioroni e dal Sottosegretario Letizia DeTorre per giovedì 22 e venerdì 23 al Ministero per discutere il futuro della "Governance" del sistema scuola.

 

Di.S.A.L.- Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie – Ente qualificato dal Miur alla formazione

 

Milano, 20 marzo 2007 – al Forum Associazioni FONADDS e al Seminario nazionale MPI sulla Governance

 

Proposte per la riforma degli organi di governo delle istituzioni scolastiche autonome

 

 

A. Motivazioni della proposta

 

1.  Il futuro della professione di direzione delle istituzioni scolastiche e quello degli organi del loro governo sono strettamente legati tra loro. Continuare a parlare di autonomia della scuola senza decidere al più presto su chi la debba governare, su chi debba dare precisi indirizzi di organizzazione delle attività cui è affidato il compito dell’educazione e dell’introduzione alla conoscenza dei dati fondamentali della cultura e della società contemporanea, significa restare nello stato attuale di confusione di compiti e ruoli che spesso paralizza le migliori intenzioni di buon funzionamento della scuola.

Per stabilire chi deve governare la scuola statale occorre decidere “a chi appartiene la scuola”. Senza nulla togliere a soluzioni di altri tempi, riteniamo che oggi la scuola appartenga non agli organi, più o meno decentrati, dell'amministrazione statale, ma al mandato sociale delle famiglie e delle comunità locali.

Per questo bisogna assolutamente evitare soluzioni che si limitino alla riedizione, se non alla semplice riproposizione degli esistenti organi collegiali della scuola. E’ in gioco infatti il sistema complessivo e moderno di “governo” generale delle scuole.

 

2. Per una riforma “vera” degli organi di governo della scuola, insomma, occorre proseguire nella direzione positiva già presa dai più recenti progetti di legge, che si può riassumere in questi termini:

-         semplificare il numero e la funzione degli organismi di gestione della scuola;

-         essere coerenti con l’autonomia delle istituzioni scolastiche – specie dopo la sua “costituzionalizzazione” avvenuta con la riforma del Titolo V -  cui va riconosciuta potestà di autogoverno;

-         realizzare il principio di responsabilità, promuovendo i vari soggetti che vivono nella scuola al rango di “attori del patto educativo”;

-         riconoscere ai genitori (unici titolari del diritto-dovere costituzionale di educare ed istruire i figli) la porzione di maggioranza nel Consiglio di amministrazione  della scuola;

-         introdurre una vera e propria “cultura” della valutazione (“interna” ed “esterna”) dei processi formativi;

-         riconoscere al Collegio l’autonomia, non certo assoluta, nella didattica; autonomia professionale che va affidata definitivamente alla legge – ridefinendo lo stato giuridico del personale docente – e tolta alla contrattazione sindacale.

 

3.  Per superare gli aspetti problematici, presenti anche nelle proposte di legge più recenti, occorre soprattutto una chiara definizione dei “poteri” e dei “compiti” delle varie componenti della scuola, altrimenti si innescano facilmente tutti i possibili contrasti: sempre pericolosi, o comunque negativi, per i bisogni delle comunità scolastiche.

Le problematicità dei recenti progetti sono così sintetizzabili:

-         tendono a concentrare i poteri di indirizzo, di governo, di gestione e di amministrazione nel dirigente scolastico.

Perseguendo questa linea non si procurerebbe, rispetto all’attuale situazione, una maggiore efficienza alla scuola, ma si andrebbe ad istituire un forse ancor più problematico “centralismo locale”. Infatti, in nessun sistema scolastico europeo colui che dirige la scuola  è anche chi ne presiede il governo, tranne che in Francia, dove, però, la “buona tradizione burocratica” mette in atto meccanismi di controllo, ed anche di difesa, del dirigente assai più snelli e funzionali di quelli esistenti in Italia.

-         continuano a mortificare la funzione docente in una “collegialità assoluta”, senza precise e chiare responsabilità nella didattica, della quale quindi il singolo docente continuerà a non essere chiamato a rispondere.

Questo problema - che nella loro autonomia professionale i docenti non rispondano a nessuno - è dovuto al fatto che non se ne prevede mai chiaramente la valutazione da parte di nessuno.

-         non chiariscono i ruoli del “nucleo di valutazione della scuola”, non attribuendo responsabilità di autovalutazione agli organi di autogoverno, né creando rapporti con il sistema nazionale di valutazione: così si crea solo l’illusione di una valutazione da parte degli utenti/fruitori del servizio scolastico. Alla fine, occorre riconoscerlo, una effettiva valutazione avviene solo quando c’è reale libertà di scelta tra le diverse scuole.

Occorre semmai prevedere un nucleo di valutazione come organo avente solo chiare funzioni tecniche,  per evitare di riproporre elementi di confusione decisionale.

 

4.  Ci sono, infine, due punti che si ritiene debbano essere considerati molto attentamente:

1.              A presiedere il futuro organo di governo di ogni istituzione scolastica statale autonoma non deve essere il dirigente, ma una persona “esterna” all’amministrazione statale, individuata per le capacità che gli vengono riconosciute dal Consiglio e non per la semplice appartenenza ad una componente in esso eletta. Al presidente, poi, va riconosciuto un rimborso spese, anche se minimo, per porre termine all’epoca del volontariato scolastico.

2.              La possibilità del reclutamento diretto del dirigente e dei docenti, con un “concorso pubblico di scuola”, è il completamento serio del percorso dell’autonomia scolastica iniziato con la legge Bassanini (L.59/1997), anche se dalla stessa eslcuso: completamento senza il quale non avremo mai un moderno ed efficace sistema di istruzione e formazione, né tanto meno una piena autonomia delle scuole.

 

Da tutte queste considerazioni scaturisce la proposta di DiSAL, sintetizzata nei 6 punti che seguono:

1.      Note preliminari

2.      Finalità e regolamentazione degli organi di governo delle istituzioni scolastiche autonome

3.      Consiglio di amministrazione dell’istituzione scolastica

4.      Collegio dei docenti

5.      Consiglio di classe

6.      Altre forme di partecipazione delle famiglie e degli studenti

7.      Organismi territoriali

 

 

 

B. Articolazione della proposta

 

1.     Note preliminari

·     La scuola va intesa come ambiente comunitario di educazione, cultura e istruzione, che recuperi la propria funzione educativa.

·     La dirigenza scolastica non va ridotta a pura managerialità o burotecnocrazia, ma va resa responsabile degli aspetti organizzativi ed amministrativi solo in quanto diretti a creare le condizioni che favoriscano esperienze culturali ed educative ricche di significati per i giovani, in un contesto di comunità scolastiche autonome e libere.

·     La responsabilità primaria della potestà di indirizzi di governo della scuola scaturisce (come vuole la Costituzione) dal “mandato” delle comunità locali e dalle famiglie che le costituiscono; di conseguenza, la potestà di autoregolamentazione delle istituzioni scolastiche diventa piena espressione dell’autonomia scolastica solo se si può esplicare all’interno di poche ed essenziali linee di indirizzo nazionali.

·     La Legge costituzionale n.3/2001, ridisegnando i poteri legislativi in capo allo Stato e alle Regioni, richiede un passaggio “condiviso” in sede di Conferenza unificata.

·     Pertanto occorre:

     dare un quadro di riferimento snello ed essenziale nell’esercizio della potestà statutaria e regolamentare delle scuole autonome;

     distinguere tra i poteri di “indirizzo e mandato” e quelli di “amministrazione e organizzazione”;

     dare una semplice, chiara ed essenziale indicazione delle principali responsabilità dei differenti organismi  (al collegio dei docenti la didattica; al consiglio di amministrazione gli indirizzi, il bilancio, l’autovalutazione ed il reclutamento; al dirigente la direzione educativa e organizzativa e, insieme al direttore amministrativo, l’amministrazione);

     prevedere la possibilità di rimborsi spese per il presidente del consiglio di amministrazione;

     valutare se introdurre l’abolizione delle RSU delle scuole statali, per trasferirne i compiti di contrattazione al livello regionale, per chiarire meglio le funzioni degli organi di istituto e ridurre l’esponenziale crescita di conflittualità nelle scuole;

     affidare chiaramente ai docenti della responsabilità di elaborazione metodologica e didattica;

     affidare la responsabilità di autovalutazione al consiglio di amministrazione, in stretta relazione con le funzioni di valutazione esterne dell’istituendo sistema nazionale;

     affidare progressivamente al consiglio di amministrazione la potestà di indire (in forma singola o consorziata) concorsi per il reclutamento dei professionisti della scuola.

·     Va lasciata piena potestà di autoregolamentazione dei principali organi di gestione anche alle scuole paritarie, in quanto appartenenti al sistema nazionale di cui all’art.1 della L.62/2000. Per esse andrebbe indicata la necessità di adeguare i propri organi di gestione, in semplice analogia con quelli previsti per le istituzioni autonome statali, ma con piena autonomia di organizzazione interna. Sarebbe sufficiente un comma come il seguente: “Le istituzioni educative e le scuole paritarie istituiscono organi collegiali sulla base di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62”.

 

2.     Finalità e regolamentazione degli organi di governo delle istituzioni scolastiche autonome

FINALITA’

§      governano le scuole del sistema nazionale di di istruzione e formazione, come definito dall’art.1 della L.10 marzo 2000, n.62, realizzando la collaborazione alla vita della singola istituzione, intesa come comunità scolastica;

§      perseguono la qualità formativa e culturale della scuola;

§      attuano il patto e l’alleanza educativa tra scuola, famiglie e comunità locale;

§      garantiscono   - la libertà di insegnamento dei docenti, dei quali valorizzano la funzione educativa e culturale, nei limiti della coscienza degli allievi;

                          - la libertà di apprendimento degli allievi

                          - la libertà di scelta delle famiglie;

REGOLAMENTAZIONE

§      si fondano sul regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione (in via provvisoria dal consiglio di istituto uscente, successivamente modificabile da parte del nuovo Consiglio).

3.     Consiglio di amministrazione dell’istituzione scolastica

COMPITI

§      adotta lo statuto (o regolamento) dell'istituzione scolastica;

§      ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell’attività;

§      definisce gli obiettivi ed i criteri generali per l’amministrazione di tutte le risorse, umane e materiali e gli orientamenti generali del Piano dell’offerta formativa;

§      vota il bilancio di previsione ed il consuntivo annuale (affidando al dirigente scolastico ed al direttore amministrativo la gestione amministrativa);

§      assume con contratto a termine il dirigente scolastico, scegliendolo tra una terna di nomi dalle comunità locali di appartenenza della scuola o dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale;

§      affianca il dirigente scolastico nella assunzione del direttore amministrativo e dei docenti, tramite pubblico concorso di istituto o in consorzio di istituti, con la vigilanza di un rappresentante della AS e delle comunità locali;

§      provvede a regolare l’autovalutazione “interna” dell’istituzione scolastica per la didattica e la qualità degli apprendimenti, con il supporto e la collaborazione del sistema nazionale e regionale per la valutazione “esterna”;

§      autorizza gli accordi di rete o con altre istituzioni scolastiche del sistema scolastico nazionale di istruzione e formazione;

§      adotta il Piano dell’Offerta Formativa, su proposta del Collegio docenti, che lo elabora;

§      designa un nucleo tecnico che collabori alla autovalutazione per l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico. Gli esiti dell’attività del nucleo sono sottoposti annualmente al Collegio docenti ed al Consiglio di amministrazione per le rispettive valutazioni.

COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E DURATA

§      è composto da: - dirigente scolastico di diritto (non presidente)

                             - direttore amministrativo di diritto (con funzioni di segretario)

                             - rappresentanti dei docenti

                             - rappresentanti dei genitori (in maggioranza)

                             - rappresentanti degli studenti (per le scuole del II ciclo)

                             - rappresentante dell’Ente locale più “vicino” (responsabile dell’erogazione dei fondi per il diritto allo studio)

                             - rappresentante dell’Ente locale proprietario dell’edificio (in aggiunta al precedente, se l’Ente è diverso)

                             - rappresentante del mondo dell’impresa e del lavoro che caratterizza la comunità locale di appartenenza.

§      definisce autonomamente la propria composizione e articolazione interna;

§      è presieduto da persona (escluso il dirigente scolastico e gli studenti) che abbia riconosciute/comprovate competenze/capacità gestionali, con forme di riconoscimento stabilite dal Consiglio stesso;

§      ai componenti non spetta alcuna indennità o gettone di presenza, fatto salvo un appannaggio al presidente ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal presidente per lo svolgimento della sua funzione;

§      dura in carica quattro anni;

§      può essere sciolto dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, d’ufficio o in seguito ad una delibera di scioglimento assunta dal Consiglio medesimo con voto di almeno i due terzi dei membri in carica.

4.     Collegio dei docenti

COMPITI

§      elabora la proposta tecnica del POF, sulla base degli orientamenti generali formulati dal Consiglio di amministrazione e nel rispetto delle indicazioni nazionali previste dalla L.59/1997;

§      delibera la programmazione educativa e didattica generale dell’istituzione scolastica, entro la quale, fatta salva la libertà d’insegnamento, si esercita la scelta programmatoria degli organismi di classe, ed i criteri per la valutazione finale (didattica e disciplinare) degli alunni degli alunni da parte dei Consigli di classe;

§      fa proposte al Consiglio di amministrazione sul regolamento di istituto.

COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E DURATA

§      è composto da tutti i docenti in servizio;

§      si riunisce obbligatoriamente due volte all’anno in seduta plenaria;

§      si articola autonomamente in gruppi e commissioni da esso regolamentate, che si riuniscono con cadenza minima definita nella riunione plenaria;

§      le deliberazioni del Collegio dei docenti, in quanto espressione della libertà di insegnamento, non costituiscono materia contrattuale.

5.     Consiglio di classe

§      è autonomamente organizzato e finalizzato alla partecipazione al cammino educativo e didattico degli alunni;

§      il regolamento di istituto può prevederne l’articolazione interna;

§      è composto da tutti i docenti e genitori della classe (anche dagli studenti, nelle scuole del II ciclo di istruzione e formazione);

§      è presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore;

§      è limitato ai soli docenti per la programmazione didattica e curricolare e la valutazione didattica.

6.     Altre forme di partecipazione delle famiglie e degli studenti

§      il regolamento dell’istituzione scolastica stabilisce altre forme di possibile collaborazione alla vita scolastica da parte delle famiglie (e degli studenti, negli istituti del II ciclo di istruzione e formazione);

§      sono garantiti i diritti di associazione e riunione nella scuola, nel rispetto delle regole democratiche e del regolamento dell’Istituzione scolastica (che definisce anche gli orari di apertura e chiusura), con assunzione di responsabilità circa eventuali danni.

 

 

7. Organismi territoriali e nazionali

La “costituzionalizzazione” delle autonomie scolastiche, il processo di decentramento agli enti locali avviato con la riforma del Titolo V e l’inderogabile attribuzione per legge di tutta la materia dello stato giuridico del personale dirigente e docente delle scuole comporta la totale revisione degli attuali Organismi territoriali della scuola. Proponiamo:

§                     l’abolizione degli attuali consigli distrettuali, provinciali e nazionali;

§                     la costituzione ai livelli provinciali, regionali e nazionali di organismi professionali  tecnici di docenti e dirigenti, da collegarsi alla riforma delle professioni della scuola ed al riconoscimento dell’associazionismo professionale;

§                     la costituzione di organi tecnici, consultivi per la programmazione territoriale della scuola, a livello provinciale, regionale e nazionale, costituiti con un regime di secondo livello e composti ciascuno, dai presidenti degli organismi di livello inferiore.

 

                                                              Per la Direzione

                       Roberto Pellegatta – presidente      Marco Zelioli – responsabile settore

                  

                       

Di.S.A.L.   Viale Lunigiana, 24 – 20125  Milano  - Tel./fax n.  02-66987545  -  Internet:  www.disal.it  -  Posta: segreteria@disal.it

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