Il 26 ottobre 2007 è stato siglato a Roma il CCNL FISM 2006-2009.Il testo, prima della firma definitiva, è ora sottoposto alle assemblee dei lavoratori e alle riunioni degli organi statutari delle OO.SS.
In breve sintesi:
DIRITTI SINDACALI
· La rappresentanza sindacale sui posti di lavoro (RSA) ha diritto a 75 ore di permesso retribuito su base annua INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO. Nel precedente CCNL 2002-2005 le ore di permesso erano 60 (20 ore per quadrimestre).
· E’ riconosciuto il diritto alle assemblee provinciali IN ORARIO DI LAVORO (in deroga all’art. 20 della legge 300/70), su accordo tra le parti.
RAPPORTI DI LAVORO
· Apprendistato professionalizzante: obbligo di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato.
· Lavori atipici : il ricorso al lavoro autonomo è limitato alle sole figure professionali non previste dal CCNL.
DECORRENZA E DURATA
· Le parti hanno concordato una decorrenza contrattuale, normativa ed economica, quadriennale.
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
· Aumenti (Livello VI° di riferimento): 200 euro a regime (80 euro – sett. 2007, 60 euro – sett. 2008, 60 euro – sett. 2009). La riparametrazione per gli altri livelli è stata realizzata sul montante finale e non sulle singole quote ripartite.
· Aumenti periodici di anzianità (liv. V° e VI° di riferimento): 31 euro mensili.
· Perequazione scatti di anzianità : gli scatti di anzianità relativi agli anni 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 sono perequati ai valori degli scatti al 31/12/06.
EMERSIONE
· Le parti definiranno in sede di Commissione paritetica nazionale le modalità di attuazione dei percorsi di emersione e di riallineamento al CCNL delle istituzioni scolastiche che operano al di fuori dello stesso.
ORARIO DI LAVORO
· Al personale docente di scuola dell’infanzia, che svolge un orario settimanale oltre le 32 ore, sono riconosciuti:
· 26 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo (orario settimanale di 35 ore);
· 18 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo (orario settimanale di 34 ore);
· 9 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo (orario settimanale di 34 ore);
· Le parti hanno precisato con dichiarazione congiunta che le ore non svolte dal personale docente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, ovvero anche al di fuori delle 44 settimane, non sono soggette ad alcuna forma di recupero da parte del lavoratore, né possono essere imputabili a ferie.
· Il docente di scuola dell’infanzia, con un orario di lavoro di 35 ore, potrà usufruire nell’arco dell’anno scolastico di 61 giorni lavorativi tra permessi retribuiti e ferie (30 giorni lavorativi di ferie, 4+1 giorni di festività abolite e S. Patrono, 26 giorni lavorativi di permesso retribuito). · Definiti specifici articoli che regolamentano la materia degli infortuni sul lavoro e patologie oncologiche.
· Diritto allo studio: i permessi per il diritto allo studio (150 ore annue) sono inoltre concessi per la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento.
· Con dichiarazione di intenti le parti hanno assunto l’impegno a verificare, entro il 31 dicembre 2008, la possibilità di integrare fino al 100% la retribuzione delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria.
· La copia del CCNL, siglata lo scorso 26 ottobre in allegato alla presente comunicazione, sarà oggetto di una rilettura prima della firma e della stampa del testo definitivo, fermo restando quanto sin qui definito. Saranno altresì aggiornati gli allegati al CCNL .