Stato giuridico docenti e dirigenti: DiSAL alla Camera


Dirigenti Scuole Autonome e Libere - Proposte e osservazioni sulle Proposte di Legge per lo stato giuridico del personale docente e dirigente (n. 4091 e 4095) - Camera dei Deputati – Commissione VII - 23 marzo 2004
Riportiamo l’intervento che il presidente Roberto Pellegatta ha fatto oggi per l’audizione al Comitato Ristretto che ha iniziato i lavori sui disegni di Legge 4091 (Santulli e altri) e 4095 (Napoli).
1. Innanzitutto prediamo atto con soddisfazione di due proposte di legge che tentano di delineare dopo trent’anni le condizioni normative per una ripresa della dignità sociale ed istituzionale della professione docente e dirigente. Maggiore soddisfazione ci viene dal vedere le due figure professionali appartenere all’unico compito istituzionale e sociale della scuola.
2. Definire per legge il futuro della figura docente e dirigente è liberarlo dal continuo ricatto delle relazioni economiche e sociali ed assumere il coraggio del cambiamento reale. Ci pare invece che il documento finale della commissione istituita dall’art. 22 del nuovo contratto nazionale della scuola, nonostante la voluminosità e l’ampia trattazione, non contenga proposte per un effettivo rinnovamento della professione docente e della carriera. Anche secondo DiSAL sarebbe meglio proseguire sulla strada della de-statalizzazione delle figure professionali specie della scuola. Ma per ora, purtroppo, questo in Italia significherebbe conservare una figura docente e dirigente non indirizzata al più grande bene comune del paese, l’educazione, ma volta per volta agli interessi corporativi di alcuni settori particolari dell’impiego pubblico. Si tratta poi di dimostrare che ci sia stato un vantaggio sociale e formativo con la privatizzazione del rapporto di lavoro nella scuola e con la contrattualizzazione di tutta la professione docente e dirigente.
3. A maggior ragione riteniamo essenziale mettere mano alla abolizione delle RSU di scuola, che hanno in questi due anni di solito introdotto situazioni di conflittualità in quelle che dovrebbero essere quelle che anche l’attuale Ministro ha definito “comunità educative”, che esigono un alto livello di motivazioni e di corresponsabilità. Si può semmai pensare (visto l’andamento della revisione costituzionale in materia di scuola) a livelli regionali di contrattazione già in parte esistenti. Resta il problema comunque urgente di definire (completando il percorso normativo richiesto dalla legge Bassanini) “chi governa che cosa” nella scuola.
4. Entrando nel merito dei due Progetti di Legge vogliamo segnalare alcuni aspetti. Il richiamo nell’art. 1 di entrambi i PdL ai criteri della qualità ed dell’autonomia della scuola, pur importante, ci pare restino, nello sviluppo dell’articolato, solo affermazioni di principio. Infatti una ridefinizione delle professioni formative e direttive della scuola necessiterebbe di un inserimento di queste in un organico quadro di norme sulle scuole autonome, attualmente ancora mancante.
Nell’art. 2 ci sembra utile l’introduzione (d’altronde anticipata dalla legge 53) di diverse figure e fasce della carriera docente. Non deve essere una di queste quella del tirocinante, poiché questo è tappa del necessario percorso che precede il reclutamento. Non si dovrebbe trattare di “fasce” però ma di vere e proprie figure di articolazione della funzione, come avviene in Francia, Germania, Inghilterra, ecc., ivi compresa la vicedirigenza e la dirigenza come funzione terminale. Le fasce economiche, che non possono essere materia legislativa, debbono invece essere predisposte vincolando la carriera ad una valutazione periodica positivamente superata.
Laddove poi nell’articolo si attribuisce pienamente ai docenti l’autonomia e libertà di insegnamento, si dovrebbe invece ricordare che queste andrebbero correlate al mandato che la scuola riceve costituzionalmente dalla famiglia ed alla naturale collaborazione tra docenti e con la dirigenza.
Con l’art. 3 apprezziamo fortemente il permanere della dirigenza nel complesso dello stato giuridico della docenza. La dirigenza scolastica, elemento terminale della carriera docente, è una figura solo funzionalmente separata dalla docenza, ma inserita nell’unica finalità di istruzione e formazione della scuola. In questo ci associamo alla posizione dell’altra associazione professionale nazionale per la dirigenza e siamo fermamente e motivatamente contrari a chi invece vuole ridurre la dirigenza unicamente ad una funzione amministrativa o manageriale, che non solo snaturerebbe totalmente la professione, ma alla lunga renderebbe invivibile la comunità scolastica, con la conseguenza di dover poi istituire comunque un’altra figura di coordinamento didattico e col conseguente problema di rapportarla a tutta l’attività organizzativa e gestionale della scuola. Nel contesto di tale articolo deve prendere posto il superamento del dirigente come rappresentante dello stato, reclutato con concorsi nazionali o regionali. Questi dovrebbero servire solo alla formazione ed abilitazione alla professione, attribuendo alle istituzioni scolastica autonome o alle comunità locali, con organismi da definire, il compito della assunzione.
Fatichiamo ad comprendere ed accettare il ruolo degli organismi tecnici rappresentativi previsti dall’art. 4 in quanto indicano percorsi troppo rigidi per la futura funzione delle associazioni. E’ da apprezzare invece nell’art. 5 del PdL 4091 il riconoscimento della funzione positiva dell’associazionismo professionale, che collaborerà sicuramente a sviluppare in Italia la dignità sociale e culturale delle professioni della scuola, lasciando agli organismi sindacali il giusto compito delle relazioni economiche del rapporto di lavoro.
Siamo invece contrari alla soluzione dell’art. 6 del PdL 4091 e dell’art. 5 del PdL 4095 dell’albo professionale come strumento di un organismo unico, salvo che non venga strutturato come organica, libera ed autonoma corresponsabilità dell’associazionismo professionale, sul modello scozzese. Tali organismi poi, rispetto al potere esecutivo, non debbono avere la funzione di pareri obbligatori ma quella di consulenza tecnico-professionale
Condividiamo la definizione per legge degli ambiti demandati alla contrattazione (art. 7 Pdl 4091 e art. 6 PdL 4095), l’istituzione dell’area separata per la docenza, l’istituzione dell’unico ambito regionale per la contrattazione a seguito della riforma costituzionale.
Si condivide in pieno l’abrogazione della rappresentanza sindacale unitaria a livello di istituto, per le ragioni già sopra anticipate, rinviando il livello a quello unicamente regionale. Tuttavia questo comporta un ripensamento ed una chiara individuazione delle potestà di gestione del personale da parte del futuro Consiglio di Amministrazione della scuola e del dirigente scolastico. Ringrazio per l’occasione che ci è stata offerta.
 
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