PUBBLICATO IN G.U. n. 20 del 24 gennaio 2008
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 29 novembre 2007, n.263
Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5, concernente le modalità procedimentali per l'inclusione delle scuole non paritarie in un apposito elenco regionale, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali
delle scuole non paritarie
2. La domanda é presentata dal gestore o dal rappresentante legale del gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha sede, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
3. Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la documentazione riguardante:
a) la predisposizione di un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali;
b) la predisposizione delle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;
c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti.
4. Per le scuole dell'infanzia che richiedono l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla correlazione dell'attività didattica al conseguimento di un titolo di studio.
Art. 2.
Riconoscimento della condizione di scuola non paritaria
Art. 3.
Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione negli elenchi regionali
1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente al competente ufficio scolastico regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'articolo
2. La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale é tenuta a comunicare tempestivamente al competente ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, le variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi o di corsi serali.
3. Nel caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale diversa, deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, deve essere presentata una nuova domanda d'iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie all'Ufficio scolastico competente per territorio.
Art. 4.
Norme finali
1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
3. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Fioroni
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 197