DM 263 29.11.07: Nuovo regolamento scuole non paritarie


PUBBLICATO IN G.U. n. 20 del 24 gennaio 2008

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

DECRETO 29 novembre 2007, n.263

Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5, concernente le modalità procedimentali per l'inclusione delle scuole non paritarie in un apposito elenco regionale, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

 Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

 Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;

 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali

delle scuole non paritarie

 1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie è disposta, su domanda, dall'ufficio scolastico regionale competente per territorio.

 2. La domanda  Ã© presentata dal gestore o dal rappresentante legale del gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha sede, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

 3. Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la documentazione riguardante:

 a) la predisposizione di un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali;

 b) la predisposizione delle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;

 c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti.

 4. Per le scuole dell'infanzia che richiedono l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla correlazione dell'attività didattica al conseguimento di un titolo di studio.

 5. L'ufficio scolastico regionale procede alla verifica della documentazione fatta pervenire dalla scuola circa il possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di riscontro positivo, entro il successivo 30 giugno iscrive la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

 6. L'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine del 30 giugno, comunica alla scuola che ha prodotto domanda l'esito positivo o negativo del procedimento.

 7. L'amministrazione è tenuta ad effettuare, entro il termine del 30 novembre successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda, appositi accertamenti ispettivi. Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, l'ufficio scolastico regionale dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata.

 8. L'elenco regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Art. 2.

Riconoscimento della condizione di scuola non paritaria

 1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie disposta dal competente ufficio scolastico regionale comporta, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

 

Art. 3.

Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione negli elenchi regionali

 1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente al competente ufficio scolastico regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di restare iscritta nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'articolo 1. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere al suddetto adempimento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, scaduto il quale, senza che la scuola abbia presentato la prescritta dichiarazione, ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione formale alla scuola medesima.

 2. La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale  Ã© tenuta a comunicare tempestivamente al competente ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, le variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi o di corsi serali.

 3. Nel caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale diversa, deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

 4. Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, deve essere presentata una nuova domanda d'iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie all'Ufficio scolastico competente per territorio.

 5. L'ufficio scolastico regionale accerta la veridicità delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale e, nel caso accerti la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale effettua gli opportuni accertamenti e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione della scuola interessata dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola stessa.

 

Art. 4.

Norme finali

 1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.

 2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

 3. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.

 

 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  Ã‰ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Roma, 29 novembre 2007

 Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

 Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007

 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 197

 
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