Incostituzionali i finanziamenti statali alle scuole paritarie
La norma contenuta nel comma 635 della legge finanziaria dello scorso anno era stata impugnata dalla Regione Veneto che aveva sostenuto che in tal modo viene lesa una precisa competenza regionale. Ora
Con una sentenza depositata il 7 marzo scorso,
La disposizione riguarda l’incremento di 100milioni di euro del finanziamento statale alle scuole paritarie (“da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia”, recitava testualmente la norma) ed era stata impugnata dalla Regione Veneto che aveva obiettato che, in tal modo, si esautora il ruolo delle Regioni che hanno “competenza concorrente” in materia di istruzione.
In sede di discussione presso
La Corte, però, nella sentenza conclusiva ha sottolineato che “l’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di genericità, a tutti gli aventi diritto”.
La norma in questione, infatti, “non determina alcun livello di prestazione, ma prevede soltanto meri finanziamenti di spesa”
A dire il vero su questo punto
D’altronde, ha chiarito nuovamente
Comunque allo scopo di evitare che vi sia una interruzione nella erogazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle scuole paritarie,
La sentenza chiude un capitolo importante nei rapporti fra Stato e Regioni e pone un vincolo normativo di cui il prossimo Governo dovrà tenere conto.