Da Scuola e Amministrazione – maggio 2008
Nuovo regolamento per pagamenti superiori a 10.000 euro
Nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 602. recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".
A decorrere dal 29 marzo 2008, data di entrata in vigore del regolamento, tutte le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico, che erogano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a lOmila euro, devono - ai sensi dell'articolo 48 bis del Dpr 602/73 - preliminarmente verificare se il beneficiario abbia debiti verso l'agente della riscossione almeno pari a alla suddetta somma, inoltrando una apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
Se sussistono debiti, l'ente deve astenersi dall'effettuare il pagamento e allertare il competente agente della riscossione, affinchè questi proceda al pignoramento del credito presso terzi (ai sensi dell'articolo 72 bis dello stesso Dpr 602/73).
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008 conferma che la situazione di morosità si verifica in tutti i casi in cui il debitore non abbia pagato una o più cartelle di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica. Può quindi trattarsi anche di entrate non tributarie, purché iscri-vibili a ruolo.
Nessun rilievo ha invece la semplice notifica di un avviso di accertamento. L'ente pubblico, dopo la registrazione sul portale wwwv.acquistinretepa.it, deve comunicare il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni.
Successivamente alla procedura di registrazione, Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che. unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica, sempre attraverso il portale wwwv.acquisiinretepa. it
Per effettuare la verifica, l'operatore deve inserire il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificai ivo del pagamento da effettuare. Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà l'eventuale ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione.
Se, durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguente-mente effettuare a favore del beneficiario. Decorso il termine senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
Dal Regolamento in oggetto sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica, per le quali sarà adottata una disciplina diversa con successivo regolamento.
La procedura
L'ente pubblico che deve erogare somme superiori a 10.000 euro ha l'obbligo, pertanto, di:
- verificare, con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Spa (la società pubblica che cura la riscossione), la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario;
- attendere cinque giorni dall'invio del l'interrogazione.
Se entro tale termine non giunge nesuna risposta, il pagamento può avvenire. Altrimenti, se Equitalia comunica la morosità , si procede come segue:
- il pagamento deve essere sospeso per trenta giorni, sino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo. L'eventuale eccedenza deve quindi essere corrisposta al beneficiario;
- entro trenta giorni, l'agente della riscossione procede a notificare l'atto di pignoramento presso terzi. È previsto che, se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti dell'ente creditore che riducono la somma a ruolo, l'agente della riscossione ne dia tempestiva segnalazione all'ente pubblico, al fine di sbloccare parte delle somme da pagare;
- se entro trenta giorni l'agente della riscossione non notifica alcun atto di pignoramento, l'importo è libero da vincoli e può essére interamente erogato.
È molto opportuna la scelta del decreto di fissare termini precisi per l'esaurimento della procedura, in modo da non sospendere i pagamenti per tempi indefiniti.