Sentenza GdL: nelle contrattazione di scuola non accettabile la dilazione


Fonte: Lettera ASASI Sicilia  -  3 luglio 2008

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO (RSU)

Non sono consentite tattiche ostruzionistiche o dilatorie nelle procedure previste dalla contrattazione
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, nel procedimento iscritto al n. 2347/07 R.G. ha pronunziato il seguente DECRETO
L'organizzazione sindacale ricorrente lamenta l'antisindacalità della condotta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale ”G.G.” di Messina sia per aver dato esecuzione unilaterale al contratto integrativo d'Istituto non interamente approvato dalle OO.SS., sia per aver respinto un'istanza di accesso avanzata da essa O.S.
Procedendo ad esaminare il primo profilo sopra segnalato e cioè quello relativo alla contrattazione d'istituto, va rilevato che -- per dato pacifico tra le parti — il Dirigente Scolastico ha assunto le proprie determinazioni chiudendo la contrattazione in questione nonostante l'O.S. non avesse prestato il consenso su tutto il testo del contratto integrativo.
Tale comportamento però non assume — a parere di questo decidente -- il carattere dell'insindacabilita.
Appare infatti condivisibile l'assunto di parte resistente, secondo cui la determinazione assunta dal Dirigente Scolastico trova il suo fondamento giustificativo nella previsione di cui al V comma del citato art. 6 C.C.N.L. Tale disposizione prevede che ”fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa".
Orbene, dal tenore letterale di tale disposizione contrattuale si evince che, decorso il termine di venti giorni ivi previsto, l'amministrazione può procedere ad assumere una determinazione, senza con ciò privare il sindacato — in caso di mancata condivisione dei provvedimenti adottati ex uno latere dall'amministrazione — dei suoi diritti sindacali e conseguentemente della sua facolta di intraprendere forme di lotta sindacale.
Siffatta opzione emieneutica si pone in coerenza con un'interpretazione sistematica della norma contrattuale da ultimo richiamata ed appare altresì conforme alla ratio ad essa sottesa.
In particolare, sotto il primo aspetto è significativo che il IV comma dell'art. 6 de quo, in relazione alle ”materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico", dispone che ”tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni"; il comma successivo — come gia detto — fissa in venti giorni il termine di chiusura delle trattative. In altri termini, i commi 4 e 5 prevedono differenti termini di chiusura delle trattative valevoli per casi diversi ivi contemplati, dovendosi quindi escludere che il termine fissato dal V comma sia un termine di continuazione delle trattative negoziali in realta mai interrotte, perché — se cosi fosse — non avrebbe neppure senso stabilire detto termine, anche in considerazione del fatto che la contrattazione a livello di istituzione scolastica si svolge con cadenza annuale (art. 6 comma 2).
In ordine al secondo aspetto sopra segnalato, l'interpretazione suggerita da parte resistente e condivisa da questo Giudice ben si concilia con la ratio ad essa sottesa, che può correttamente ravvisarsi nell'esigenza di contemperare le prerogative sindacali nel rispetto del principio di autonomia negoziale e il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, che verrebbe inevitabilmente compromessa qualora si consentisse di continuare sine die nelle trattative negoziali,
Da ultimo, non può non rilevarsi. che — ove si accedesse all'assunto di parte attorea — ben potrebbe capitare di non addivenire mai ad una intesa integrale sull'ipotesi di accordo, sicché il contratto d'istituto non verrebbe stipulato annualmente, come invece prescrive il gia citato comma 2 dell'art. 6 C.C.N.L.
In ordine al secondo profilo di antisindacalità denunciato, ossia quello relativo al denegato accesso ad atti, giova premetene un breve richiamo alla normativa di riferimento.
L'art. 22 della legge n. 241/90, dopo aver subordinato l'esercizio del diritto di accesso ai documenti aministrativi al rispetto delle ”modalita stabilite dalla presente legge", fornisce una definizione ampia di documento amministrativo, considerando tale ”ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita amministrativa". L'art. 25 dispone poi che ”la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata” e ”deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente". Si e precisato che la necessita di un'adeguata motivazione a sostegno della richiesta di accesso deriva, tra l'altro, dall'esigenza di consentire all'amministrazione destinataria di detta richiesta di valutare la sussistenza di ”un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e chiesto l'accesso” cui l'art. 22 (così come modificato dalla Legge n. 15/2005) subordina la legittimazione attiva del diritto di eccesso (v., in questo senso, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 dicembre 2005, n. 20171. Cfr. anche Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2283).
Cio premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, Ia normativa sopra richiamata — contrariamente a quanto sostenuto dall'organizzazione ricorrente - e applicabile alla fattispecie in esame. Ed invero, la istanza in questione aveva ad oggetto verbali di riunione tenutesi nell'anno precedente, i quali ben possono configurarsi come documenti amministrativi ex art. 22 1. n. 241/90, sicché la richiesta di accesso ad essi, correttamente presentata all'autorita amministrativa che li deteneva, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata. Ne consegue che nel diniego, peraltro non assoluto, opposto dall'amministrazione non puo ravvisarsi alcun sacrificio di diritti sindacali. Per contro, 1'O.S. odierna opponente ben avrebbe potuto ripresentare l'istanza supportandola della necessaria motivazione o, al più, qualora avesse ritenuto effettivamente illegittimo il diniego oppostogli avrebbe potuto azionare i rimedi appositamente previsti dall'art. 25 della citata legge, ossia proporre — nel rispetto del termine di trenta giorni — ricorso al T.A.R. ovvero al difensore civico, anziché ricorrere all'istituto di all'art. 28 1, n. 300/70 previsto esclusivamente a tutela di interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, la cui lesione — per quanto sopra chiarito — non puo che escludersi nella fattispecie in esame.
Sulla base delle considerazioni che precedono, mancando ogni elemento utile alla configurazione di una condotta antisindacale nei comportamenti denunziati, le domande attoree devono essere disattese.
Sussistono tuttavia giusti motivi, ravvisabili nella novità e peculiarità delle questioni affrontate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dalla O.S. FLC — CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza (già CGIL Scuola) — federazione provinciale di Messina, in persona del Segretario Provinciale pro tempore, con atto depositato in data 20.4.2007 nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e dell'Istituto Comprensivo Statale”G. Galatti", in persona del Dirigente Scolastico in carica.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Messina, 28 giugno 2007.

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Laura Romeo


Tribunale di Messina Depositato in Cancelleria oggi 28.6.2007

Il Cancelliere

dott. F. Venuto
 
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