Lavoratori e uso dei videoterminali
Applicazione del nuovo T.U. sulla sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008
Dirigere la scuola 7/2008
Teresa Polsinetti
Funzionario amministrativo
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (nuovo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in vigore dal 15 maggio 2008, i lavoratori che utilizzino un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali hanno diritto a particolari cautele, in ordine ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Hanno, inoltre, diritto a un'interruzione dell'attività mediante pause, ovvero cambiamento di attività , e in particolare ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.
I suddetti lavoratori devono, infine, essere sottoposti a costante sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Obblighi del datore di lavoro
II datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:
* ai rischi perla vista e per gli occhi;
* ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
* alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
e deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle opportune valutazioni.
Svolgimento quotidiano del lavoro
II lavoratore ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause, ovvero cambiamento di attività . Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante le interruzioni, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità .
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori devo essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento:
* ai rischi per la vista e per gli occhi;
* ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età ; quinquennale negli altri casi. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità .
II datore di lavoro deve fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Informazione e formazione
II datore di lavoro deve, inoltre, fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
* le misure applicabili al posto di lavoro;
* le modalità di svolgimento dell'attività ;
* la protezione degli occhi e della vista.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
II datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
* con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.000 fino a € 10.000 per la violazione delPart. 174, comma 2 e 3,175,176, commi 1, 3,5,177, comma 1, lettera b);
* con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da €
Sanzioni a carico del preposto
II preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'art. 19:
* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da €
* b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da €