Miur – Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia
Prot. N° 9481 - Milano, 20 settembre 2002
OGGETTO: Riduzione della durata delle ore di lezione e orario di servizio degli insegnanti
In relazione alle questioni di cui all’oggetto e alle connesse problematiche discusse nel corso dell’ultima riunione con tutti i responsabili dei CSA, circa l’obbligo o meno per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione, si ritiene opportuno, al fine di assicurare omogeneità di comportamento, far presente che attualmente la materia risulta disciplinata dalla C.M. n. 225 del 5 ottobre 2000, che richiama l’ipotesi di Accordo perfezionato in data 18 ottobre 2000 tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali di categoria, sulla sequenza contrattuale relativa all’art. 24, comma 3 del CCNL 26/05/1999 del comparto Scuola. Resta, pertanto, inteso che, qualora nel Piano dell’Offerta Formativa gli organi collegiali competenti non abbiano introdotto nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova articolazione dell’orario, l’orario medesimo continua ad essere disciplinato dall’art. 24 del CCNL 25/05/1999 e dall’art. 41 del CCNL 4/08/1995, nonché dai contratti di interpretazione autentica che negli anni passati sono stati sottoscritti dalle parti con riferimento alla disciplina contrattuale. Si segnala, in particolare, l’Accordo stipulato tra l’ARAN e le OO.SS. di categoria il 17/09/1997 e allegato alla C.M. n. 620 del 3 ottobre 1997.
IL DIRETTORE GENERALE Mario G. Dutto