Contratti beni e servizi: obbligo comunicazione alla Corte dei Conti


Pubblichiamo la seguente circolare della Direzione Lombarda in quanto di interesse generale. Direzione Scolastica Regionale Lombardia - Ufficio pianificazione, programmazione, gestione e controllo risorse finanziarie
Protocollo numero 4090 Milano, 26 marzo 2003
Oggetto: obbligo di comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti solo dei contratti conclusi a trattativa privata per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore a 50.000 euro, IVA esclusa (articolo 24, comma 5 legge 27 dicembre 2003, n. 289 – legge finanziaria 2003).
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nell’adunanza del 27 febbraio 2003, deliberazione n.7/CONTR/03, hanno affermato, fra l’altro, che la comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti dei contratti conclusi a trattativa privata dalle pubbliche amministrazioni, prescritta dall’articolo 24, comma 5 (1), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), è limitata agli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 50.000 euro, IVA esclusa. Si riporta comunque, qui di seguito, uno dei passaggi finali della deliberazione della Corte dei Conti sulla possibilità della stessa di effettuare indagini e controlli di propria iniziativa anche sui contratti di importo inferiore ai 50.000 euro. Infine è opportuno ribadire, allo scopo di evitare possibili equivoci o fraintendimenti, che la Corte dei conti – al di là dell’obbligo di comunicazione che incombe alle Amministrazioni – conserva pienamente le attribuzioni ad essa intestate in materia di controllo successivo sulla gestione, sia al di sopra che al di sotto della ripetuta soglia di 50.000 euro. In tale senso, indagini settoriali o intersettoriali potranno comunque essere programmate e realizzate, di propria iniziativa, dai competenti organi centrali e decentrati, specie con riferimento a gestioni contrattuali che non raggiungano il predetto limite di importo, in ordine alle quali la Corte potrà “richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia…” ed “…effettuare o disporre ispezioni e accertamenti diretti” ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni.
Il dirigente
(1) Articolo 24, comma 5, legge 289/2003 (finanziaria 2003): Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa (quella stabilita dai commi precedenti del medesimo articolo e dalle altre norme richiamate - ndr) consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti
 
Salva Segnala Stampa Esci Home