Miur - Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola - Servizio per l'Automazione Informatica e l'Innovazione Tecnologica
Prot. n. 1899/E/1/A Roma, 1 aprile 2003
Oggetto: attività di formazione integrata rivolta al personale della scuola
Da parte di istituzioni scolastiche ed enti affidatari di interventi di formazione integrata rivolti al personale della scuola pervengono vari quesiti determinati dalla peculiarità del modello adottato che, com'è noto, prevede di alternare attività d'aula con attività di autoformazione veicolata su piattaforme di e-learning. Data l'estensione nazionale delle iniziative e la loro comune impostazione, si ritiene opportuno che i criteri e le soluzioni adottate per la parte concernente la retribuzione dei tutor, le assenze e il rilascio degli attestati siano il più possibile uniformi. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni.
Compensi per chi svolge il ruolo di tutor. Il modello di formazione integrata comporta il superamento della formula usata abitualmente: i contenuti sono fruibili in qualunque momento con accesso diretto ad una piattaforma on line, mentre l'attività in presenza è affidata ai tutor d'aula con il compito di favorire discussioni, confronti, approfondimenti. Di conseguenza a tale figura sono richieste non solo le competenze necessarie per gestire l'aula e gli aspetti tecnologici, ma anche per promuovere e svolgere l'analisi, i dibattiti e le attività laboratoriali sui contenuti oggetto del corso. Si tratta in effetti di una figura professionale che al pari del docente tradizionale svolge, sia pure con funzioni e modalità nuove e diverse, un ruolo centrale contestualizzando, organizzando e gestendo in prima persona il processo di formazione fino ad arricchire i materiali on-line e contribuire a valutare l'efficacia delle azioni formative. Ciò porta a sostenere che, in queste circostanze, non sia giustificato un diverso trattamento economico fra docente e tutor così come previsto dalla normativa vigente (D.M. n. 324 del 12/10/95 e C.M. n. 63 del 9/2/96) per il caso in cui quest'ultimo attenda a compiti più limitati e si possa corrispondere la stessa retribuzione in quanto trattasi di persona alla quale, al di là della denominazione usata dagli estensori dei progetti formativi, è chiesto di svolgere la sostanza della funzione docente.
Assenze dei corsisti. In analogia con quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale n. 202 del 16/9/2000, un corso deve ritenersi validamente seguito se le assenze non superano il 25% delle ore previste in presenza.
Attestato di partecipazione. La dichiarazione di partecipazione agli interventi formativi in oggetto assume un carattere di mera attestazione. Si tratta, infatti, di un servizio messo a disposizione del personale scolastico per dare strumenti utili alla gestione delle istituzioni scolastiche o dei processi di apprendimento e non per certificare competenze volte allo sviluppo della carriera. Ciò premesso, il Direttore del corso, dopo aver verificato il rispetto di quanto indicato al punto b), rilascerà l'attestato comprensivo anche delle ore in autoformazione previste da ciascun tipo di intervento.
IL CAPO DIPARTIMENTO - Pasquale Capo