TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il giudice del Lavoro,Dott.ssa Amalia Svignano, ha emesso il seguente DECRETO:
visto il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. Proposto dalla UIL Scuola di Frosinone nei confronti di…, Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) di Cassino, con cui si chiede la repressione della condotta antisindacale dello stesso posta in essere;
Vista …. si osserva quanto segue.
Segretario Provinciale Organizzativo della UIL Scuola di Frosinone, in qualità di membro della delegazione trattante per la contrattazione integrativa dell’IPSSAR di Cassino, in data 20.12.2002, ha avanzato formale richiesta al Dirigente Scolastico del suddetto istituto di poter conoscere le tabelle di liquidazione dei compensi ai dipendenti dell’Istituto, impegnati in attività e progetti retribuiti con il relativo Fondo. Il Dirigente Scolastico ha negato l’accesso alla suddetta documentazione, giustificando il proprio diniego in ragione dell’esigenza di tutelare la riservatezza del personale dipendente. (….)
L’art.22 L.241/90, nel disciplinare l’accesso a documenti amministrativi prevede che "è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti."
Orbene, è evidente che, in relazione al dovere di informazione sancito a carico del Dirigente Scolastico dal già citato art. 6 CCNL, si conferma in capo alle OO.SS. (o, meglio, in capo ai membri delle delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa di istituto) una "situazione giuridicamente rilevante", tale, cioè, da fondare una legittima pretesa di accesso agli atti.
Pur nella consapevolezza che la L.675/96 (sulla cd. Tutela della privacy) abbia introdotto una serie di limiti al diritto di accesso agli atti amministrativi, non può certo ritenersi, come, peraltro, più volte ribadito dalla stessa Autorità Garante, che la legge in questione abbia abrogato le disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi o abbia introdotto delle limitazioni irragionevoli. Si pone, pertanto, esclusivamente un problema di contemperamento di interessi contrapposti, aventi entrambi rilevanza costituzionale: quello pubblico all’informazione (art.21 Cost.) e quello privato alla riservatezza (arg.ex art.2 Cost.). (….)
In conclusione, sulla base delle considerazioni dianzi svolte, deve ritenersi che il diniego di pubblicazione delle tabelle dei dipendenti retribuiti con risorse del Fondo d’istituto integri gli estremi della condotta antisindacale, in quanto limitativa dell’attività del sindacato e lesiva di una prerogativa allo stesso riconosciuta dalla contrattazione collettiva. La circostanza, poi, che il suddetto rifiuto possa essere stato motivato più da un atteggiamento di eccessiva prudenza nella gestione dei dati personali dei dipendenti, che da uno specifico intento lesivo delle prerogative sindacali, non esclude il carattere antisindacale della condotta, essendo sufficiente che la stessa abbia oggettivamente leso l’interesse di cui erano portatrici le organizzazioni sindacali (v. Cass. SS.UU. 12.6.1997 n.5295, cui la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformemente conformata). Deve pertanto ordinarsi al Dirigente d’istituto di cessare l’illegittimo comportamento antisindacale e di consentire, quindi, alla parte ricorrente di accedere alle tabelle di liquidazione del Fondo d’istituto, in conformità ai criteri su indicati. Appare conforme a giustizia, avuto riguardo alla complessità della materia esaminata, compensare integralmente tra le parti le spese di lite. (….)
Cassino 9.3.2003 - Giudice del Lavoro Dott.ssa Amalia Svignano Depositato in Cancelleria il 12.5.2003