Passaggi di consegne DSGA


 

Ancora sul tema dei ritardi nel passaggio di consegne...

In una notizia del 20 novembre scorso abbiamo rilanciato una risposta ad un quesito che riguardava una situazione di stallo venutasi a creare in relazione ad un passaggio di consegne, visto che il consegnatario uscente e quello subentrante non riuscivano a trovare dei momenti di lavoro comune per portare a termine la procedura di passaggio di consegne.   Oggi segnaliamo una sentenza della Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione  Calabria – 5 marzo 2008 n. 154, recentemente pubblicata sulla Banca dati normativa e giurisprudenziale dell' Indire, a cui rimandiamo per la lettura del testo integrale.   L'obiettivo è quello di completare quanto già esposto nel nostro precedente intervento, evidenziando, in particolare, i seguenti principi desumibili dalla sentenza citata:
1) Inventario e custodia dei beni. La fattispecie esaminata dalla Corte dei Conti riguarda un caso di rilevante ritardo nell' effettuazione del passaggio di consegne in una Istituzione scolastica, in seguito al quale si evidenzia che sono andati smarriti alcuni beni della scuola e si acclara una rilevante negligenza nella inventariazione dei beni. Il fatto che sia stato difficile per la Corte, a causa di una cattiva gestione delle attività d'inventario e di etichettatura, capire esattamente quanti e quali beni dell'Istituzione scolastica sono venuti a mancare all'atto del passaggio di consegne ritardato, ha costituito una aggravante di non poco conto ai fini dell'individuazione della responsabilità dei diversi soggetti chiamati in giudizio.
2) La prescrizione quinquennale. La sentenza pone un altro principio importante. La prescrizione dell'azione di responsabilità per danni non decorre dal momento in cui il mancato passaggio di consegne doveva essere fatto ma, al contrario, dal momento in cui è stato effettivamente posto in essere, con ritardo, e dalla correlata ricognizione di beni.

3) Responsabilità solidale del consegnatario uscente e di quello subentrante. Nel periodo che intercorre tra il momento in cui il passaggio di consegne doveva essere fatto e il momento del passaggio avvenuto con ritardo, si determina una situazione di "confusione" della gestione, da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità contabile in via solidale di entrambi gli agenti consegnatari, per cui la Corte può chiedere a ciascuno di loro di risarcire l'interno danno, fatta salva, per il condannato, la possibilità di attivare il lungo procedimento di rivalsa nei confronti del corresponsabile.

(fonte: Anp) 

 
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