Ancora sul tema dei ritardi nel passaggio di consegne...
In una notizia del 20 novembre scorso abbiamo rilanciato una risposta ad un quesito che riguardava una situazione di stallo venutasi a creare in relazione ad un passaggio di consegne, visto che il consegnatario uscente e quello subentrante non riuscivano a trovare dei momenti di lavoro comune per portare a termine la procedura di passaggio di consegne. Oggi segnaliamo una sentenza della Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per
1) Inventario e custodia dei beni. La fattispecie esaminata dalla Corte dei Conti riguarda un caso di rilevante ritardo nell' effettuazione del passaggio di consegne in una Istituzione scolastica, in seguito al quale si evidenzia che sono andati smarriti alcuni beni della scuola e si acclara una rilevante negligenza nella inventariazione dei beni. Il fatto che sia stato difficile per
2) La prescrizione quinquennale. La sentenza pone un altro principio importante. La prescrizione dell'azione di responsabilità per danni non decorre dal momento in cui il mancato passaggio di consegne doveva essere fatto ma, al contrario, dal momento in cui è stato effettivamente posto in essere, con ritardo, e dalla correlata ricognizione di beni.
3) Responsabilità solidale del consegnatario uscente e di quello subentrante. Nel periodo che intercorre tra il momento in cui il passaggio di consegne doveva essere fatto e il momento del passaggio avvenuto con ritardo, si determina una situazione di "confusione" della gestione, da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità contabile in via solidale di entrambi gli agenti consegnatari, per cui
(fonte: Anp)