Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'autonomia scolastica
Circolare ministeriale n. 100
Roma, 11 dicembre 2008,
prot. n. 12809
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI
All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
via M. Buonarroti 10 - 50122
FIRENZE
Oggetto: Prime informazioni sui processi di attuazione del D.L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169
Nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008 è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, recante norme urgenti in materia di istruzione e università. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni riguardanti la scuola, questo Ministero sta predisponendo i relativi provvedimenti e avviando le iniziative necessarie. Ha ben presente, infatti, l’importanza che essi possono assumere, già nel corrente anno scolastico per le scuole, gli studenti, i docenti e le famiglie. Mentre è in corso la loro compiuta definizione, con la presente circolare si forniscono prime informazioni sugli interventi di attuazione della legge in oggetto, soprattutto con riferimento agli articoli che, già nell’immediato, vanno a incidere sulle dinamiche dei quotidiani processi di insegnamento e di apprendimento.
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (art. 1)
L’articolo 1 della legge n. 169/2008 apre la strada all’introduzione nel nostro sistema scolastico dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, da impartire nell’ambito del monte ore delle aree storico-geografica e storico-sociale delle scuole di ogni ordine e grado e con iniziative analoghe nella scuola dell’infanzia. Non si tratta di una mera rivisitazione della tradizionale “educazione civica”, bensì di una sostanziale innovazione curricolare. Infatti, sono previste come misure preliminari il varo di un piano di sensibilizzazione e di formazione per i docenti e l’avvio di una specifica sperimentazione ex art. 11 del D.P.R. n. 275/1999.
La riflessione sulle esperienze già realizzate e in corso nelle scuole e l’approfondimento dei temi trattati costituiscono una solida base formativa nella prospettiva della sperimentazione nazionale dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”; insegnamento che dovrà, tuttavia, interpretare quei temi alla luce delle recenti acquisizioni e delle sensibilità oggi diffuse nelle culture giovanili.
Lo schema di progetto di sperimentazione è stato definito e sottoposto al Consiglio nazionale della pubblica istruzione che lo ha esaminato e, nella seduta del 17 novembre
In questa prospettiva il Ministro, nell’atto di indirizzo all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia del 15 settembre
• promuovere opportune azioni di sensibilizzazione e aggiornamento per i docenti;
• adottare in merito soluzioni metodologiche e tecniche secondo standard professionali europei;
• mettere a punto un approccio culturalmente appropriato.
In questo contesto di transizione progettuale le scuole, nella propria autonomia, tenendo a riferimento le specifiche istanze ed esigenze emergenti dai rispettivi territori, già nel corrente anno scolastico:
• individuano nelle Indicazioni e nei Programmi di insegnamento vigenti le parti che sviluppano i princìpi, i temi e i valori della Costituzione, nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale;
• approfondiscono, attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile;
• in fase di verifica in itinere provvedono, laddove possibile, all’inserimento di alcuni significativi argomenti nella programmazione delle aree “storico-geografica” e “storico sociale” e delle discipline riconducibili a tali aree; per gli argomenti aventi carattere e valenza trasversale, nella programmazione delle altre aree e discipline;
• svolgono ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le conoscenze apprese al riguardo si trasformino in competenze personali di ogni studente;
• stabiliscono, o consolidano, ogni utile raccordo e interlocuzione con le famiglie, con gli enti locali e con le agenzie culturali operanti sul territorio.
Tenuto conto dei ricorrenti fenomeni di bullismo e di offesa alla dignità della persona, l’opera di sensibilizzazione intensa e puntuale verso le giovani generazioni, per un compiuto e partecipato esercizio dei diritti e dei doveri, a partire da quelli scolastici, appare quanto mai urgente. In tal senso, l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” fornisce un utile quadro di riferimento e di riflessioni.
Le iniziative sviluppate, già nel corrente anno scolastico, dalle scuole, soprattutto se raggruppate in reti tematiche e in azioni cooperative, costituiscono la necessaria fase di avvio dell’innovazione che avrà compiuta realizzazione sperimentale a partire dal prossimo anno scolastico 2009/2010.
La valutazione del comportamento degli studenti (art. 2)
L’articolo 2 della legge regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado a partire dal corrente anno scolastico. Fin dalla prima valutazione periodica il consiglio di classe valuta - mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento - espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe - corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell’allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni (2). Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiornamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge. Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa (valenza propria, peraltro, di ogni valutazione scolastica), è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:
• l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell’attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le famiglie;
• l’informazione, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.
I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale. La bozza di decreto è stata già predisposta; ha costituito oggetto di un primo confronto con le associazioni dei genitori e degli studenti ed è in fase di stesura definitiva.
La valutazione del rendimento scolastico degli studenti (art. 3)
L’articolo 3 della legge n. 169/2008 riguarda la valutazione del rendimento scolastico degli studenti. A partire dalla prima valutazione periodica, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, la valutazione degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate con voti numerici espressi in decimi. E' il caso di ricordare che:
• nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;
• nella scuola secondaria di primo grado - con decisione assunta se necessario a maggioranza dal consiglio di classe - sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Si sottolinea che la nuova legge prescrive che l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo sia espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale dell’alunno. Per dare sistematicità, coerenza e assetto funzionale alle norme in materia di valutazione degli studenti la legge n. 169/2008 prevede un apposito regolamento di coordinamento delle disposizioni normative e di applicazione dell’art. 3 della stessa legge. In tale prospettiva uno schema di regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti è stato definito ed inviato al Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il previsto parere.
Insegnante unico nella scuola primaria (art. 4)
Riguardo ai contenuti dell’art. 4 della legge n. 169/2008, un apposito regolamento (3) determinerà i diversi modelli orario che le scuole primarie potranno avviare, dall’anno scolastico 2009/2010, anche sulla base delle richieste delle famiglie.
Adozione dei libri di testo (art. 5)
In relazione all’art. 5 della legge di cui all’oggetto è stata predisposta la bozza della circolare relativa all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2009/2010. Le novità apportate dalla legge impegnano le scuole ad un'attenta considerazione delle procedure di adozione dei libri di testo tenendo conto delle profonde modifiche introdotte:
• la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo;
• la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti;
• la restrizione della scelta ai testi per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici da rendere separatamente disponibili.
Con le prossime adozioni dei libri di testo prenderà avvio la transizione, da realizzarsi nell’arco di un triennio, dal libro di testo a stampa ad una proposta differenziata di testi in versione on-line o mista (4). Sotto questo profilo sarà determinante lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche delle scuole e la loro finalizzazione anche alla luce degli investimenti in corso in attuazione dell’art. 1, comma 633 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007). Al fine di un maggior rigore nel rispetto dei tetti di spesa, nella bozza di circolare sulle adozioni, rispetto alla scadenza generale della seconda decade di maggio, è prevista l’anticipazione al 15 aprile della scadenza per le adozioni per la scuola secondaria di primo grado (il settore che presenta più numerosi casi di superamento dei tetti di spesa); rimane fissata al 30 marzo, come lo scorso anno, la scadenza per l’adozione di libri di testo per alunni ipovedenti o non vedenti.
La presente comunicazione viene inserita nel sito intranet del Ministero. A conclusione dei rispettivi percorsi di definizione i provvedimenti in corso verranno comunicati immediatamente alle scuole e a tutte le strutture amministrative. Il contenuto delle diverse azioni di cui si dà una prima informazione nella presente circolare dovrà, comunque, essere tenuto in considerazione nelle iniziative di informazione e di orientamento in vista del prossimo anno scolastico previste dalla recente nota prot. n. AOODPIT/1818 del 3 dicembre 2008 (5).
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
(1) Cfr. in www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/prot9690.pdf. l’Atto di indirizzo, prot. n. 9690.
(2) Cfr. in particolare la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 in www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml.
(3) Definito in attuazione del Piano programmatico, di cui all’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(4) E' quanto appunto prevede l’art. 15 della legge del 6 agosto 2008, n. 133.
(5) Cfr. www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot1818_08.shtml.