Il dirigente di turno in tribunale chiamato dalla Cgil scuola a rispondere di comportamento antisindacale. Nel caso specifico, la pretesa riguardava, fra l'altro, la vexatissima quaestio del fondo d'istituto e dell'informazione successiva, che i sindacati vogliono ad ogni costo estendere anche agli importi individualmente percepiti e non solo ai nominativi dei percipienti, contrariamente a quanto prevede il contratto da loro stessi firmato.
TRIBUNALE DI CATANIA - Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Carmelo Giongrandi ha emesso il seguente DECRETO - nel procedimento per ricorso ex art. 28 L n. 300/1970, iscritto al n. 4294/2003
TRA Sindacato Nazionale CGIL - Scuola, Federazione Provinciale di Catania, in persona del suo Segretario Provinciale e legale rappresentante pro tempore e la RSU costituita presso il Liceo Classico “Mario Cutelli” di Catania, nella sua intera composizione, nelle persone degli eletti prof. Elio Impellizzeri, Giuseppe Abate e Domenico Borzì rappresentati e difesi dall'avv. S.Spataro per procura a margine del ricorso; RICORRENTI
E Liceo Classico Statale “M. Cutelli” di Catania, in persona del Dirigente in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; RESISTENTE
a scioglimento della riserva;
letto il ricorso ex art. 28 della L. n. 300/1970 depositato in data 15.07.2003, con cui i ricorrenti in epigrafe indicati lamentano l'antisindacalità della condotta del dirigente dell'istituto scolastico resistente con riguardo: all'omessa tempestiva informazione successiva in materia di utilizzo del personale e conseguente corresponsione in relazione al P0F. (piano dell'offerta formativa) a.s. 2001-2002, che sarebbe stata data solo nell'aprile 2003; alla mancata sottoposizione a contrattazione integrativa di risorse destinate a retribuire personale dell'Istituto (docente e ATA afferenti al P.O.F.); esaminati gli atti acquisiti al fascicolo di causa; ritenuto che va in primo luogo rilevata la carenza di legittimazione attiva della R.S.U., esistente presso l'Istituto resistente, atteso che la rappresentanza sindacale unitaria, costituendo una struttura organizzativa autonoma non inserita organicamente nella singola associazione sindacale, non è riconducibile alla nozione di organismi locali delle associazioni sindacali, cui fa riferimento l'art. 28 Stat. Lav. per individuare i soggetti legittimati a valersi di tale istanza; ritenuto, nel merito, che il ricorso debba essere rigettato, siccome destituito di fondamento; che, invero diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, va considerato legittimo il comportamento, oggetto di censura, tenuto in concreto dal Dirigente Scolastico; che, per quanto riguarda il diritto all'informazione successiva, va in particolare evidenziato come il vigente CCNL lo restringe, per ciò che qui interessa, ai nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto ed alla verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse; che tale informazione cosi delimitata, è stata in concreto fornita, come risulta per tabulas (all.ti G, H, I e L del fascicolo di parte resistente); che, per quanto attiene alla lamentata seconda censura, il vigente CCNI prevede, tra le materie da sottoporre a contrattazione integrativa, unicamente i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori; con la conseguenza che; non risulta oggetto di contrattazione l'entità delle risorse a vario titolo disponibili per la attività d'Istituto; la disposizione pattizia sopra riportata non contempla ulteriori risorse rispetto a quelle del fondo d'Istituto di cui all'art. 28 del CCNI del 31/8/99; rilevato infine che, anche a voler in ipotesi considerare il fondo d'istituto come comprensivo di tutte le somme disponibili per la scuola, la parte resistente ha comunque dimostrato di aver sostanzialmente rispettato i criteri previsti all'art. 15 del contratto d'istituto (all. H del fascicolo di parte resistente, punti 1 e 2); che, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, non pare possa ravvisarsi nell'agire del Dirigente Scolastico, l'assunzione di comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività delle organizzazioni sindacali ricorrenti; che le spese di questa fase del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
visto l'art 28 della L. n. 300/1970; dichiara il difetto di legittimazione attiva della R.S.U. costituita presso il Liceo Classico “Mario Cutelli” di Catania; rigetta nel merito il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della amministrazione resistente, delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in complessivi € 1.750,00 di cui € 385,00 per diritti di procuratore, oltre IVA e CPA. Catania li 4.9.03 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott. Carmelo Giongrandi. (fonte: Anp)