Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione
e per l’Autonomia Scolastica
Uff. VI
1
MIURAOODGOS prot. n. 926 /R.U.U Roma, 2 febbraio 2009
Circolare n. 12
OGGETTO: Istituti di istruzione secondaria di II grado. Attività di recupero delle
carenze formative per l’anno scolastico 2008/2009.
Le azioni di recupero delle carenze formative degli allievi, previste dalla O.M. n.
92/2007 hanno comportato, nel decorso anno scolastico 2007-2008, un significativo
impegno professionale e umano dei dirigenti e dei docenti delle scuole secondarie di
2° grado e hanno fatto conseguire - nonostante le indubbie difficoltà di ordine
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didattico e organizzativo - esiti complessivamente soddisfacenti1. Al tempo stesso,
l’esperienza pregressa può offrire anche utili spunti di riflessione ai fini della gestione
di tali azioni nell’anno scolastico corrente.
In proposito si rammenta come l’O.M. 5 novembre 2007, n. 92 detti puntuali
disposizioni per il recupero delle carenze formative, attraverso istruzioni operative e
indicazioni organizzative che restano tuttora valide.
La nota del Direttore Generale della Direzione Generale Ordinamenti prot. 6163 del 4
giugno
metodologiche ancora presenti nell’O.M. n. 92/2007. Alle scuole, nell’ambito della
loro autonomia, erano cioè garantiti più ampi margini di discrezionalità per i tempi e
le modalità di realizzazione delle iniziative di recupero. Restava e resta fermo,
naturalmente, il rispetto dei principi generali e delle indicazioni normative contenute
nel D. M. n. 80/2007.
Si ricordano quelle principali:
nella programmazione annuale di ogni consiglio di classe, sulla base degli
indirizzi generali forniti dal Collegio dei docenti, sono previste - in forma
esplicita - tutte le iniziative promosse per sostenere e favorire
l’apprendimento di ciascun alunno;
tali iniziative vengono puntualmente comunicate ai genitori degli allievi;
le iniziative in questione possono essere realizzate attraverso i modelli
didattici della flessibilità, ossia integrando opportunamente:
le indicazioni riportate dall’articolo 2, comma 82 della Ordinanza
Ministeriale n. 92/2007;
la utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno
2006;
altre soluzioni didattiche autonomamente definite dai docenti del
Consiglio di classe.
1 I risultati nazionali sono consultabili in SERVIZIO STATISTICO DEL MIUR, Rilevazione sugli Scrutini
Finali ed Esami di Stato conclusivi del I e II ciclo – A.S. 2007/08, settembre 2008,
www.pubblica.istruzione.it/dg_studieprogrammazione.
2 “Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una
articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono
essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano
soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di
sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così
organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini
del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono
essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse
discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei
confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i
docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi
dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.”
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Tra le forme di supporto all’apprendimento va menzionata la possibilità
dell’istituzione del cosiddetto “sportello didattico”. In numerose situazioni esso è
risultato piuttosto efficace perché:
ha consentito un più diretto rapporto docente-studente;
ha favorito un’attenzione più mirata nei confronti dei bisogni cognitivi e
metodologici del singolo allievo in difficoltà.
Ma va pure positivamente segnalata la possibilità di programmare periodi di attività
didattica dedicati espressamente al recupero, al sostegno e al potenziamento. Essi
possono essere previsti secondo scadenze opportunamente scaglionate e
organizzati anche per temporanei gruppi classe. Tali gruppi potranno, ad esempio,
essere costituiti:
da studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline,
provenienti da classi parallele;
da studenti con livelli di preparazione omogeneo, provenienti da classi
parallele, che necessitino di un’adeguata azione di mantenimento;
da studenti con livelli di preparazione consolidata, provenienti da classi
parallele. Per essi può essere prevista una proficua azione di
approfondimento. Ma non va esclusa una loro funzione di assistenza e di
tutoraggio nei due gruppi classe precedenti.
Nello scorso anno scolastico non poche scuole hanno curato le diverse forme di
sostegno all’apprendimento sopra ricordate. È comunque ipotizzabile per l’a. s.
corrente una più limitata esigenza degli interventi di recupero in sede di scrutini
periodici e di fine anno previsti dall’articolo 2, commi 5 e 6 dell’O.M. 92/20073. Gli
alunni che stanno frequentando le rispettive classi, all’avvio delle lezioni, avevano
infatti, in linea di massima, le conoscenze e le competenze richieste.
Il D.M. 22 maggio 2007, n . 42 prevede i criteri per il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie nel caso dell’attivazione di specifici corsi di recupero.
Il Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera,
approva annualmente il piano di fattibilità degli interventi di recupero sulla base:
della consistenza delle risorse a tal fine disponibili nel fondo di istituto;
delle erogazioni liberali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007;
3 Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero “per gli studenti che
riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe
deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali”.
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delle altre eventuali risorse provenienti da collaborazioni esterne finalizzate
a garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello studente.
In proposito si ribadisce l’opportunità che in sede di contrattazione integrativa di
istituto le risorse destinate alle azioni di recupero e potenziamento abbiano avuto un
carattere di adeguata priorità4.
Infine, come già indicato dall’articolo 11 della Ordinanza Ministeriale n. 92/2007, le
scuole utilizzeranno per la realizzazione delle attività di sostegno, recupero e
potenziamento anche risorse attinte dal Fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa.
In sintesi, per il corrente a. s. 2008/2009 le istituzioni scolastiche possono avvalersi
di:
a) fondi residui relativi alle risorse finanziarie assegnate alle istituzioni
scolastiche nell’anno decorso;
b) fondo di istituto secondo quanto indicato all’art. 11 della O.M. n. 92/2007;
c) fondi per il miglioramento dell’offerta formativa;
d) risorse finanziarie aggiuntive, pari a 55 milioni di euro, in corso di
trasferimento a questo Ministero da parte del Ministero dell’economia e
finanze, che saranno quanto prima erogati alle singole istituzioni
scolastiche.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
4 Il Contratto Collettivo Nazionale Scuola-Quadriennio giuridico 2006/2009, nell’articolo 88, comma
2,- lettera c), prevede che con il fondo di istituto sono retribuite anche “le ore aggiuntive prestate
per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo”.