Fonte: Orizzonte scuola
Articolo di Andrea Carlino
Con la delibera n. 262 del 3 giugno 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio, il Consiglio dell’ANAC (l’autorità anticorruzione) ha approvato il nuovo regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
L’aggiornamento recepisce le novità introdotte dal Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023), in particolare l’art. 222, e rafforza il potere sanzionatorio dell’Autorità.
Il regolamento disciplina in modo dettagliato le modalità di attivazione della vigilanza, sia d’ufficio sia su segnalazione, e introduce il Modulo Unico Informatizzato come canale esclusivo per le segnalazioni dei terzi.
Vengono inoltre precisate le condizioni per l’archiviazione delle segnalazioni, la gestione delle segnalazioni anonime e i criteri di priorità per l’avvio dei procedimenti, con l’obiettivo di garantire efficacia, trasparenza e tempestività nell’azione di controllo.
Procedimento sanzionatorio: termini, contraddittorio e criteri di graduazione
Il regolamento aggiorna in modo puntuale il procedimento sanzionatorio: la contestazione dell’addebito deve avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione delle informazioni necessarie e può essere attivata d’ufficio o su segnalazione.
Il procedimento si svolge in contraddittorio, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981, e può concludersi con una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 5.000 euro.
L’importo viene graduato caso per caso, tenendo conto di criteri come la gravità dell’infrazione, l’elemento psicologico, le azioni correttive adottate, il valore del contratto, l’effetto pregiudizievole, le motivazioni addotte e l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi. È prevista la possibilità di pagamento in misura ridotta: se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione, la sanzione si riduce al minimo edittale (o al doppio in caso di più violazioni).
Le sanzioni sono irrogate ai soggetti responsabili, con responsabilità solidale dell’ente, e si applicano ai contratti derivanti da procedure indette dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Fattispecie sanzionatorie: l’allegato A e le violazioni in fase esecutiva
Il nuovo regolamento è corredato da un allegato A che elenca in modo esemplificativo le violazioni sanzionabili nella fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Tra queste figurano: omessa redazione dei verbali di consegna o avvio delle prestazioni, mancato controllo su subappalti e ausiliarie, omessa verifica dei requisiti delle imprese subappaltatrici, mancato avvio delle penali, violazioni degli obblighi del RUP e del direttore dei lavori, mancata escussione o rinnovo delle garanzie, approvazione illegittima di varianti, ritardi ingiustificati nel collaudo, proroghe e rinnovi irregolari, mancata risoluzione del contratto nei casi previsti e inerzia nella costituzione del Collegio consultivo tecnico. Le sanzioni si applicano anche ai contratti di concessione, con vincolo di solidarietà tra responsabile e ente.
Il regolamento prevede, infine, la pubblicazione degli atti conclusivi sul sito ANAC, garantendo la massima trasparenza e tracciabilità delle decisioni assunte.