Pubblicato il 16 Settembre 2025.

Fonte: Italia oggi

Articolo di Alessandra Ricciardi

Il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127  “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026” facilita il cambio di indirizzo scolastico, eliminando esami integrativi per i primi due anni. L’obiettivo è prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo degli studenti

Nessun ostacolo al cambio di scuola alle superiori. Quando ci si rende conto di aver fatto una scelta sbagliata, cambiare in corsa accedendo alla classe corrispondente a quella frequentata in un istituto diverso sarà più facile, e a partire da quest’anno. Con il decreto-legge approvato all’ultimo Consiglio dei ministri si disciplina, in modo organico, il cambio di indirizzo con l’obiettivo dichiarato di sostenere il riorientamento dello studente, prevenire il rischio di dispersione scolastica e favorire il successo formativo. Diversi studi convergono nel dire che circa il 30% dei diplomati cambierebbe scuola o addirittura indirizzo potendo tornare indietro.

Il decreto-legge colma un vuoto normativo che si protraeva da anni, come emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2024, n. 3250, che ha annullato il decreto ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, concernente esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, «nella parte in cui, all’articolo 4, ha previsto l’obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado».

La pronuncia sottolinea che l’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 è stato abrogato dall’art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e rileva che gli esami, nel nostro ordinamento, devono essere espressamente disciplinati da una legge, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione. Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 4 del decreto ministeriale 5/2021 ha illegittimamente ripristinato un istituto soggetto a riserva di legge, quello appunto degli esami integrativi. Ma il CdS indica anche un altro punto debole del ricorso agli esami: non si tiene conto della necessità emersa negli ultimi anni di promuovere la dinamicità e la flessibilità delle scelte degli studenti.

Un indirizzo nuovo nelle politiche scolastiche che il dicastero di Viale Trastevere sotto la guida del ministro Giuseppe Valditara ha assunto già sotto diversi profili, dalla personalizzazione della didattica alla centralità dell’orientamento degli studenti, con l’introduzione del docente tutor e orientatore, al fine di individuare, sostenere e valorizzare i talenti dei singoli studenti. Ma come sarà possibile adesso cambiare istituto? La procedura è la seguente: entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, gli studenti possono presentare domanda di iscrizione a una classe corrispondente di un diverso indirizzo dello stesso grado di istruzione.

Il dl stabilisce due diverse modalità di passaggio; lo spartiacque è rappresentato dal terzo anno. Nel primo biennio, caratterizzato da una maggiore flessibilità, non vi saranno esami: le scuole riceventi, in base al certificato delle competenze rilasciato dalla scuola di provenienza, dovranno individuare, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, le modalità più idonee per accompagnare il passaggio dello studente da un percorso a un altro prevedendo gli interventi didattici necessari per colmare gli eventuali disallineamenti per un proficuo inserimento nel nuovo indirizzo o opzione.

Se il ripensamento si verifica a decorrere dal terzo anno, considerata la crescente specializzazione dei percorsi di studio, il passaggio richiede il superamento di un esame integrativo presso la scuola ricevente, da svolgersi in un’unica sessione, che dovrà concludersi prima dell’avvio delle attività didattiche.

Le modalità di svolgimento degli esami integrativi saranno definite con apposita ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito, in modo da garantire a livello nazionale l’uniformità delle procedure e la trasparenza.

Esami integrativi: il Consiglio di Stato annulla l’obbligo del DM 5/2021 e rimette alle scuole crediti, riallineamenti e passaggi tra indirizzi (da Orizzonte scuola – 1 settembre 2025)

Gli esami integrativi non sono più obbligatori per il passaggio tra indirizzi della secondaria di secondo grado: la Sezione VII del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3250, emanato ad aprile 2024, ha annullato l’articolo 4 del DM 5/2021 nella parte che imponeva l’obbligo generalizzato, richiamando il principio che gli esami “devono essere previsti da una legge” e valorizzando il diritto a percorsi flessibili in una fase evolutiva ancora in definizione per gli studenti.

L’effetto pratico è la ricollocazione delle scelte sui passaggi nel perimetro dell’autonomia didattica delle scuole, già delineata dall’articolo 4 del DPR 275/1999, con iniziative di recupero, sostegno e riconoscimento dei crediti calibrate sui percorsi individuali.

Quadro normativo e la svolta

Per anni i passaggi “orizzontali” erano regolati in modo disomogeneo: il DM 5/2021 aveva reintrodotto la linea dell’obbligo degli esami integrativi, in assenza del precedente fondamento legislativo dopo l’abrogazione dell’articolo 192, comma 2, del D.lgs. 297/1994, creando rigidità applicative e contenziosi interpretativi nelle scuole secondarie. Con la sentenza n. 3250/2024, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo l’obbligo generalizzato, sottolineando che la scelta del percorso non può “cristallizzarsi” in adolescenza e che l’accesso al nuovo indirizzo va gestito senza barriere sproporzionate, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente.

Cosa cambia per studenti e scuole

Viene meno l’imposizione automatica dell’esame integrativo nei cambi d’indirizzo: le istituzioni scolastiche devono ora valutare i casi, riconoscere i crediti e programmare azioni di riallineamento (lezioni integrative, sostegno, verifiche) in tempi e modi flessibili, evitando che tutto si riduca a una prova unica e “decisiva” potenzialmente stressante. L’impostazione richiede procedure trasparenti e non discriminatorie, con personalizzazione dei percorsi e attenzione all’equivalenza delle competenze, come evidenziato dalle analisi tecniche successive alla pronuncia.

Autonomia didattica al centro

L’articolo 4 del DPR 275/1999 affida alle scuole il compito di garantire il “successo formativo” con strumenti di flessibilità didattica e organizzativa, inclusi recupero e sostegno per favorire i passaggi tra indirizzi e sistemi formativi, nel rispetto del diritto ad apprendere e della libertà di insegnamento. La sentenza consolida tale cornice: alle scuole spetta un ruolo “decisivo” nell’orientare gli studenti, nel riconoscere i crediti formativi e nel definire verifiche mirate, modulando gli interventi su archi temporali ampi e coerenti con gli obiettivi specifici di apprendimento.

Note operative

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