Fonte: Orizzonte Scuola
Articolo di Avv. Marco Barone

Un lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo contro la sua azienda per ricevere l’indennità sostitutiva dei giorni di ferie non utilizzati. La società aveva fatto opposizione e, in parte, il Tribunale le aveva dato ragione: non risultava provato che il mancato utilizzo delle ferie non fosse colpa del lavoratore.
La vicenda è arrivata in Cassazione, che ha colto l’occasione per precisare un nuovo principio di diritto, destinato a integrarsi con quelli già esistenti. Si tratta di un tema che riguarda anche la scuola, dove il problema delle ferie non godute è spesso discusso.
Nessuna perdita automatica del diritto alle ferie
Secondo la Corte, non si può parlare di perdita automatica del diritto alle ferie retribuite o della relativa indennità. L’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 – modificato poi dalla legge n. 228/2012 – va letto alla luce della direttiva europea 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenze del 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, oltre alle cause C-619/16 e C-684/16) ha infatti chiarito che il diritto alle ferie non si perde automaticamente. Prima di arrivare a quel punto, bisogna verificare se il lavoratore sia stato davvero messo dal datore di lavoro in condizione di usarle. Ciò significa che l’azienda deve averlo informato in modo adeguato e tempestivo (Cass. ord. n. 16175/2024).
Quando il diritto può andare perso
La perdita del diritto alle ferie, e dell’indennità corrispondente alla fine del rapporto di lavoro, è possibile solo in una situazione precisa: il datore deve provare di aver invitato il lavoratore a fruirne, anche con comunicazioni formali, e di averlo avvertito con chiarezza che, se non lo avesse fatto, quelle ferie sarebbero state perse.
Inoltre, l’invito deve arrivare in tempo utile, così che le ferie possano svolgere davvero la loro funzione di riposo e recupero. Solo se queste condizioni sono rispettate, il lavoratore può perdere il diritto (Cass. n. 21780/2022).
La Cassazione ha quindi fissato un principio chiaro: “spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver messo il lavoratore in condizione di utilizzare tutte le ferie residue” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 luglio 2025, n. 20035).