Fonte: Orizzonte scuola
Articolo di Andrea Carlino
Un messaggio “in attesa di nomina” può pesare quanto una decisione. La Corte d’Appello di Trieste lo afferma con chiarezza: il racconto parziale di un dirigente scolastico ai genitori e alla stampa, nella fase cruciale dell’assegnazione dei docenti, diventa materia di giudizio disciplinare.
I giudici, con la sentenza n. 99/2025, depositata lo scorso 18 ottobre, hanno esaminato una vicenda in cui le comunicazioni del dirigente sono state giudicate non solo incomplete, ma anche idonee a suggerire una responsabilità esclusiva della pubblica amministrazione nella mancata nomina di docenti. Il tribunale ha riconosciuto che una comunicazione non pienamente trasparente può generare sfiducia e malintesi all’interno della comunità scolastica.
Fatti contestati e modalità di comunicazione
Nel dettaglio, i genitori lamentavano la perdurante riduzione dell’orario scolastico e chiedevano chiarimenti sulle ragioni dei ritardi nelle nomine. Il dirigente, tramite comunicazioni scritte e dichiarazioni giornalistiche, aveva evidenziato “l’attesa delle nomine da parte dell’Ufficio provinciale”, senza illustrare la complessità delle procedure di selezione o le difficoltà tecniche che rallentano il processo.
Secondo i giudici, la risposta, seppur basata su dati veri, risultava “parziale e suggestiva”, lasciando intendere che la responsabilità dei ritardi fosse esclusivamente imputabile all’amministrazione centrale, senza alcuna menzione alle procedure interne oppure alle eventuali rinunce da parte dei docenti convocati.
Nell’esame dei fatti, la Corte sottolinea che il dirigente avrebbe dovuto fornire “spiegazioni dell’accaduto”, anche citando la complessità del lavoro tra più istituti e l’elevato numero di posizioni da coprire, aiutando i genitori a comprendere le reali difficoltà organizzative.
Motivazione e fondamento della sanzione
La motivazione si fonda su specifici articoli del CCNL dei dirigenti scolastici e sul Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono trasparenza, chiarezza e collaborazione nelle relazioni con l’utenza e con gli altri organi dell’Amministrazione. La violazione di questi doveri è stata ritenuta sufficiente a integrare l’illecito disciplinare, anche in assenza di dolo o di un danno materiale concreto all’istituzione.
Decisione finale: 400 euro di multa
Il collegio giudicante ha confermato la responsabilità disciplinare del dirigente, motivando la sanzione pecuniaria di 400 euro come proporzionata al comportamento. Viene riformata la sentenza di primo grado: tutte le domande dell’appellato sono respinte, e le spese di giudizio sono poste a suo carico.





















