Articolo di Giuseppe Mariani
Lo scorso 9 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127, rubricato “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”. È il quarto decreto legge emanato quest’anno in materia di istruzione1: segno, da un lato, dell’assiduità con cui il Ministero risponde alle domande del sistema ma, anche, della mancanza di un progetto d’insieme, decorsi ormai dieci anni dalla riforma della “buona scuola” e degli otto decreti legislativi di attuazione.
Il D.L. 127 è strutturato su sette articoli, oltre all’articolo finale che ne dispone l’entrata in vigore, articoli corrispondenti alle seguenti misure ritenute, ai sensi dell’art. 77 Cost., “casi straordinari di necessità e d’urgenza”:
> art. 1 esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione
> art. 2 consolidamento e sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale
> art. 3 risorse per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione scuola nonché in materia di welfare del personale scolastico
> art. 4 conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo
> art. 5 sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
> art. 6 edilizia scolastica
> art. 7 regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi.
Nel corso della presentazione ci occupiamo delle disposizioni contenute nei primi due articoli, quelli di maggior interesse sotto il profilo degli ordinamenti scolastici.
LA RIFORMA DELL’«ESAME DI MATURITÀ»
A partire dal 1° settembre 2018 (e fino alla conclusione del decorso a.s.), la materia dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è stata regolata dagli artt. 12-21 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62. Le nuove misure, valevoli già dal corrente a.s., assumono la forma di modificazioni della normativa previgente: per quanto riguarda il D.Lgs. n. 62, sono stati modificati gli articoli 12 (Oggetto e finalità dell’esame di Stato), 16 (Commissione e sede di esame), 17 (Prove di esame), 18 (Esiti dell’esame), 21 (Diploma finale e curriculum dello studente). Vediamole nel dettaglio.
Denominazione e finalizzazione dell’esame
L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità».
L’ esame:
> verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali;
> valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona;
> assume una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
Le discipline oggetto di colloquio d’esame
Superato il meccanismo della proposta inziale di un tema da parte della commissione (“[la commissione] propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline…”), diventano ora oggetto di colloquio d’esame le quattro discipline individuate annualmente, entro il mese di gennaio, dal Ministero.
La commissione d’esame
Viene rivista, di conseguenza, la costituzione delle commissioni d’esame, con la riduzione da tre a due sia dei membri esterni sia di quelli interni: il numero totale dei commissari diventa così di sei, oltre al presidente. Recita il novellato c. 4 dell’art. 16: “Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Il D.L prevede altresì che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/27, costituisca titolo preferenziale per la nomina a commissario degli esami di maturità l’aver partecipato alla formazione specifica.
Obbligo di svolgimento di tutte le prove
L’esame di maturità si intende validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove, sia le due prove scritte (eventualmente, per specifici indirizzi di studio, anche la terza prova) sia il colloquio.
Il punteggio finale e la sua integrazione per merito
Nulla cambia sui punteggi per la valutazione delle singole prove e del credito scolastico se non la riduzione da cinque a tre dell’integrazione per merito: “La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d’esame”.
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE
Più lungo e complesso è stato il percorso istitutivo della filiera formativa tecnologico-professionale.
Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Alle radici si colloca la norma madre di tutte le successive, ossia il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 44 (convertito con L. 17 novembre 2022, n. 175) Ulteriori misure urgenti (…) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con gli artt. 26 e 27 furono previste le riforme degli istituti tecnici e professionali: la prima tramite la misura dell’emanazione di un nuovo Regolamento, sostitutivo del D.P.R. n. 88 del 2010, la seconda tramite modifiche da apportare al D.Lgs. n. 61/2017 che già, a suo tempo, aveva operato la revisione del D.P.R. n. 87/2010. L’obiettivo sta nell’adeguamento dei relativi curricoli alle domande di competenze provenienti dal tessuto produttivo del Paese, orientando il modello di istruzione tecnica e professionale verso le innovazioni introdotte da Industria 4.0 e incardinandolo altresì nel rinnovato contesto dell’innovazione digitale. In quanto attuative del PNRR, le norme esecutive avrebbero dovuto entrare in vigore entro il 31 dicembre 2024.
La filiera formativa tecnologico-professionale nella legge n. 121/2024 e il suo anticipo tramite sperimentazione nel decorso a.s. 2024-25
Complessità tecnica, coinvolgimento di più soggetti ed esigenze territoriali diverse hanno indotto a soprassedere all’immediata attuazione dei progetti di riforma2, attivando invece la parallela e complementare istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (c.d. “4+2”): atto d’avvio, in data 27 ottobre 2023, ne fu l’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge S.924. L’iter di approvazione del d.d.l. si concluse con la pubblicazione sulla G.U. della L. 8 agosto 2024, n. 121 – Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale: la tecnica legislativa adottata fu, ancora un volta, quella dell’interpolazione, tramite l’inserimento del nuovo art. 25-bis all’interno del citato D.L. n. 144/2022. Tuttavia, mentre era in corso la discussione nelle aule parlamentari, il Ministero decideva di anticiparne con decreto gli indirizzi fondamentali, attivando una sperimentazione nazionale, così che fossero possibili le iscrizioni già a partire decorso a.s. 2024/25 (decreto dipartimentale n. 240 del 7 dicembre 2023). L’iniziativa ministeriale (assunta con parere negativo del CSPI, parere espresso il 7 dicembre 2023) risultò poi validata dalla legge n. 121, i cui sostanziali contenuti sono così riassumibili:
> attivazione di percorsi sperimentali quadriennali dell’istruzione tecnica e professionale (all’interno delle sperimentazioni ministeriali previste dall’art. 11 del Regolamento dell’autonomia), nel rispetto delle funzioni delle Regioni (art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998);
> assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al PECUP dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;
> così da consentire loro l’accesso all’esame di Stato (alias, oggi, di “maturità”)3;
> in assenza di esuberi di personale.
Trattandosi di una “filiera”, è previsto che le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stipulino accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle Università, delle
istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati. Tali accordi possono prevedere altresì l’istituzione di reti, denominate “campus“, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, altri soggetti pubblici e privati rappresentanti del settore produttivo di riferimento, delle impese e delle professioni.
D.L. 9 settembre 2025, n. 127: il consolidamento della sperimentazione
Con l’art. 2 del D.L 9 settembre 2025, n. 127 viene previsto il “consolidamento” della sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale: il che significa che dalla fase della sperimentazione si passa a quella della istituzionalizzazione ordinamentale.
Come in tutti i passaggi della riforma dell’istruzione tecnica e professionale, anche questa volta il legislatore ha scelto la strada dell’interpolazione del D.L. n. 144/2022, aggiungendo un comma 8-bis all’art. 25-bis (frutto, vedi sopra, della citata legge n. 121/2024). Ne deriva che il dirigente scolastico, nell’ambito dell’offerta formativa erogata dall’istituzione scolastica e in conformità agli accordi di rete da stipulare con i soggetti prima evidenziati, propone al Ministero la candidatura per l’attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale: ovviamente, in esito ai procedimenti deliberativi di legge. L’attivazione dei predetti percorsi è disposta con l’accoglimento della candidatura da parte del Ministero.
Si è in attesa dell’emanazione (entro sessanta giorni) del decreto ministeriale attuativo.
1 I tre decreti-legge precedenti sono i seguenti: Decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 – Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si noti che il D.L. non è stato convertito in legge, ma è stato abrogato dalla successiva L. 28 febbraio 2025, n. 20. La mancata conversione ha comportato la decadenza del decreto, ma i suoi effetti e gli atti compiuti sulla base di esso sono stati fatti salvi per effetto dell’art. 1 della suddetta legge; Decreto-legge 7 aprile 2025 , n. 45, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, convertito con L. 5 giugno 2025, n. 79 (v. oltre, nota 2); Decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, convertito con L. 30 luglio 2025, n. 109.
2 Circa la riforma dell’istruzione tecnica, con il successivo D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (v. nota 1), sono state apportate ulteriori modifiche al D.L. n. 144/2022, in particolare introducendovi il nuovo art. 26-bis con i relativi Allegati. Vi si prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/27 e in attesa dell’emanazione di un complessivo Regolamento di riordino della disciplina degli istituti tecnici: il Ministro, con proprio decreto, provvede all’attuazione della riforma degli istituti tecnici; entra in vigore il P.E.CU.P. dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’Allegato 2-bis del D.L.; è adottato il “Curricolo dei percorsi di istruzione tecnica” di cui all’Allegato 2-ter; il monte ore degli insegnamenti è definito per le singole aree dalla Tabella 1 (per l’Area di istruzione generale nazionale) dalla Tabella 2 (per l’Area di indirizzo flessibile settore economico), dalla Tabella 3 (per l’Area di indirizzo flessibile settore tecnologico-ambientale). Vi si stabilisce, infine, che gli istituti tecnici sono tenuti a rilasciare, a domanda dell’interessato, la certificazione delle competenze progressivamente acquisite ai diversi livelli intermedi sulla base del modello di certificato di competenze di cui all’Allegato 2-quater.
3La formula “4+2” utilizzata dai media per indicare la filiera formativa tecnologico-professionale fa sorgere la domanda se lo studente, che ha superato l’esame di maturità al termine del percorso quadriennale, sia poi obbligato a proseguire per i 2 anni successivi nella frequenza di corsi di formazione tecnica superiore. Ora, è vero che la legge n. 121/2024 ha istituito la filiera formativa tecnologico-professionale costituita dai percorsi quadriennali del secondo ciclo di istruzione e dal loro proseguimento nei percorsi formativi degli ITS Academy / dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Ma questo non significa, né la legge lo afferma, che sussista uno specifico obbligo di completamento del biennio finale del “4+2” negli ITS Academy o negli IFTS. Infatti, lo studente ottiene un vero e proprio diploma di scuola secondaria di secondo grado che gli consente di scegliere liberamente tra: proseguire nei due anni della filiera “4+2”; accedere al mercato del lavoro; iscriversi a percorsi universitari o ad altri canali formativi.