Pubblicato il 1 Novembre 2025.

Fonte: Orizzonte scuola

Articolo di Andrea carlino

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Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Tra le novità rilevanti per il mondo della scuola, spiccano, come già detto nelle scorse ore, le disposizioni specifiche volte a garantire maggiore sicurezza agli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

L’articolo 7 del decreto interviene sulla legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo il nuovo comma 784-novies. La norma stabilisce che le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante. La finalità è garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi, coerente con la funzione prevalentemente orientativa dei percorsi scuola-lavoro.

Tutela assicurativa INAIL estesa

Il decreto interviene anche sull’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L’articolo 7, comma 1 del nuovo decreto-legge n. 159/2025 stabilisce una interpretazione autentica delle disposizioni vigenti, chiarendo che la tutela INAIL si applica anche agli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dello studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e viceversa. Tale estensione assicurativa garantisce una copertura completa per gli studenti durante l’intero percorso formativo, comprendendo gli infortuni in itinere.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato come “l’esperienza scuola-lavoro deve essere un’occasione educativa, non un pericolo per i ragazzi”, annunciando che l’INAIL promuoverà nelle scuole programmi di educazione alla sicurezza, integrati nei percorsi di educazione civica.

Formazione e informazione sulla sicurezza

L’articolo 5 del decreto-legge n. 159/2025 introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di prevenzione e formazione. Tra le novità, il nuovo comma 6-bis dell’articolo 11 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che l’INAIL promuova campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. Le risorse sono destinate, tra l’altro, ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché ai percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale.

Borse di studio per orfani di vittime

L’articolo 8 del decreto prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’erogazione di borse di studio destinate agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei percorsi IeFP, delle università, dell’AFAM e degli ITS Academy, titolari della rendita a superstiti riconosciuta dall’INAIL ai sensi dell’articolo 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Gli importi annuali sono progressivi3.000 euro per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 5.000 euro per la scuola secondaria di secondo grado e i percorsi IeFP, 7.000 euro per università, AFAM e ITS Academy.

L’erogazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno di studio e alla presentazione di apposita domanda all’INAIL entro sessanta giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

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