Fonte: CISL Scuola
Fra le “mille proroghe” dell’omonimo decreto, da poco convertito in legge e di cui si occupa la scheda illustrativa disponibile nella sezione “Documenti e strumenti”, una riguarda un tema sul quale la dirigenza scolastica reclama da tempo la giusta attenzione e adeguati interventi, quello delle responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.Come si ricorderà, la legge 215/2021, modificando l’art. 18 del D.Lgs 81/2008, aveva previsto che la valutazione dei rischi connessi alla sicurezza degli edifici scolastici vedesse coinvolti congiuntamente l’istituzione scolastica e l’amministrazione proprietaria degli immobili, tenuta per legge alla loro manutenzione.Le modalità con cui procedere a tale valutazione congiunta, per espressa previsione della norma, avrebbero dovuto essere definite, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, da un decreto del Ministro dell’Istruzione emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.Di tale decreto, superati abbondantemente i tre anni dall’entrata in vigore della legge 215/2021, continua a non esservi traccia: da tale ingiustificabile omissione, che rende di fatto inapplicabile un dettato normativo di cui è superfluo sottolineare la rilevanza, è scaturita la necessità della proroga disposta dalla legge 15/2025, che fissa per l’emanazione del decreto interministeriale (art. 4-quinquies) una nuova scadenza, fissata al 31 dicembre 2025.Si rimane dunque ancora in attesa: chissà se sarà la volta buona! |