Pubblicato il 19 Settembre 2024.

Fonte: Fonte: Dirigenti news - CISL Scuola. Articolo del 19.09.2024.

Avviene ciclicamente che il 1° settembre cada di domenica. È capitato quest’anno e la circostanza, che si potrebbe annoverare tra quelle normalmente ricorrenti e facilmente prevedibili, calata nel contesto della gestione amministrativa delle scuole può avere conseguenze non irrilevanti per quanto riguarda il personale, in particolare per quello che lavora con contratti di incarico a tempo determinato che si rinnovano ogni anno, come gli incaricati IRC. Conseguenze legate alla “accensione” di un rapporto di lavoro decorrente dal 1° settembre, ma nel quale la presa di servizio avviene “fisicamente” il giorno successivo, per una chiusura festiva delle scuole configurabile come causa di forza maggiore. 

 

Proprio per ovviare a ogni possibile inconveniente, con la nota 115135 del 25 luglio scorso (istruzioni operative in materia di supplenze) la Direzione Generale per il personale scolastico del MIM aveva precisato che “la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025”, aggiungendo poi, per argomentare l’indicazione data alle scuole: “la circostanza che tale data coincida con la domenica – e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio – configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali”. La stessa indicazione è stata successivamente ripresa, in forma identica, nella nota 130813 del 28 agosto, riguardante le assunzioni in ruolo, a firma della stessa Direzione generale.

 

Tra le possibili conseguenze di un’eventuale decorrenza del contratto posticipata di un giorno non ci sono solo quelle di natura direttamente retributiva: la questione più rilevante è quella della interruzione di continuità che un contratto decorrente dal 2 settembre determinerebbe rispetto alla scadenza del precedente, in data 31 agosto, con effetti di non poco conto sul piano previdenziale: si pensi, ad esempio, alla necessità di liquidare il TFR per i periodi lavorativi conclusi il 31 agosto e quindi interrotti, sia pure per un solo giorno. Un disagio, se non un danno, per gli interessati (in modo particolare per i docenti IRC incaricati, il cui contratto è soggetto a proroga di anno in anno), un inutile aggravio di lavoro per le segreterie scolastiche cui è affidata la gestione dei contratti.

 

Purtroppo, le chiarissime indicazioni fornite dal Ministero (registrare i contratti con decorrenza dal 1° settembre) sono state in qualche caso disattese, in quanto nel registrare a sistema la decorrenza del contratto in molte scuole è stata inserita erroneamente la data del 2 settembre, anziché quella del 1°, nel campo “presa di servizio”. 

 

Onde evitare che insorgano le problematicità sinteticamente descritte poc’anzi, è opportuno che le scuole provvedano a verificare le registrazioni effettuate, correggendo eventualmente la data di decorrenza dei contratti in modo che coincida col 1° settembre, come da indicazioni fornite dal Ministero con la nota citata.

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