Fonte: Dirigenti news CISL Scuola
Articolo di redazione
Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per il personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027 è regolato dall’Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026 e dalla Nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026. Le supplenze temporanee assegnate per coprire esigenze di servizio hanno termine nell’ultimo giorno di effettiva permanenza della necessità. Per individuare i destinatari di questi incarichi, i dirigenti scolastici devono attingere alle graduatorie di istituto, come previsto dall’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale.
Gestione delle Assenze Brevi (Fino a 10 Giorni) e Novità Normative
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una stretta sulle supplenze brevi nelle scuole secondarie, trasformando da facoltà a obbligo l’uso del personale interno per le sostituzioni. La gestione varia a seconda del grado di istruzione e della tipologia di posto:
- Scuole Secondarie (I e II grado) – Posti Comuni: Per le assenze dei docenti fino a 10 giorni, il dirigente scolastico ha l’obbligo di coprire la supplenza impiegando il personale già presente nell’organico dell’autonomia. Qualora tale personale venga impiegato in un grado di istruzione diverso dal proprio, conserva comunque il trattamento stipendiale originario.
- Deroga per le Scuole Secondarie: Il ricorso a supplenti esterni è consentito solo in presenza di motivate esigenze di natura didattica che impediscono la sostituzione interna. Se sussistono tali ostacoli, il dirigente deve esplicitamente motivare questa impossibilità nell’atto di nomina del supplente esterno.
- Scuola dell’Infanzia, Primaria e Posti di Sostegno (Tutti i gradi): La regola dell’obbligo non si applica a queste categorie. Per le supplenze fino a 10 giorni su posti comuni nell’infanzia e primaria, si utilizzano le procedure stabilite dall’articolo 11, comma 5, dell’Ordinanza ministeriale. Tuttavia, resta facoltà del dirigente scolastico decidere come procedere: può infatti avvalersi della medesima procedura descritta sopra, coprendo il posto e ricorrendo al personale dell’organico dell’autonomia.
Divieto di Sostituzione per il Primo Giorno di Assenza
Un’importante limitazione amministrativa riguarda l’inizio della supplenza. Ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della Legge 190/2014, non è possibile nominare un supplente temporaneo per coprire il primo giorno di assenza del docente titolare. Tale divieto è derogabile esclusivamente in due casi specifici:
- Quando la mancata sostituzione comprometterebbe la tutela e la garanzia dell’offerta formativa.
- Quando è necessario intervenire per rispettare le norme di prevenzione e protezione dei rischi (sicurezza).
Il Diritto al Completamento d’Orario.
Un aspetto cruciale della nuova disciplina riguarda la tutela del docente a cui viene conferita una supplenza con orario non intero.
- A differenza del passato, il diritto al completamento dell’orario non è più subordinato ad alcuna condizione.
- L’aspirante ha il diritto di conseguire il completamento tramite altre supplenze a orario parziale, fino a raggiungere il monte ore obbligatorio previsto per il personale di ruolo corrispondente.
- Questo diritto è esercitabile esclusivamente all’interno della provincia in cui il candidato è inserito.
- Qualora si tratti di uno spezzone orario derivante da una supplenza breve e saltuaria, il completamento può avvenire anche frazionando le disponibilità orarie.
- Tuttavia, in caso di frazionamento, è tassativo salvaguardare l’unicità dell’insegnamento all’interno della classe o nelle attività di sostegno, accertandosi sempre che vi sia piena compatibilità oraria tra i diversi servizi prestati (art. 14, comma 19, dell’Ordinanza ministeriale).
Gestione spezzoni inferiori alle 7 ore
In base alla nota MIM n.16054 del 19.06.2026, la Fase 5 rappresenta il momento in cui la gestione delle disponibilità orarie passa a livello di singola istituzione scolastica. La competenza esclusiva per l’esecuzione di questa procedura è affidata ai dirigenti scolastici.
Tempistiche e avvio della procedura
La procedura della Fase 5 ha un arco temporale ben definito: si svolge a decorrere dal 1° settembre e deve concludersi non oltre il 31 dicembre.
Prima di procedere all’assegnazione dei nuovi spezzoni, il dirigente scolastico deve innanzitutto formalizzare le assegnazioni a favore dei docenti titolari che, durante la Fase 0, avevano già dichiarato la propria disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre il proprio orario d’obbligo.
Fatto questo, il dirigente si occupa di gestire tutte le disponibilità orarie inferiori a 7 ore che sono residuate dalle fasi precedenti (quelle di competenza degli Uffici territoriali), oppure che sono sopravvenute per qualsiasi motivo dopo l’inizio dell’anno scolastico.
L’ordine di priorità per l’assegnazione
L’aspetto più rilevante e rigoroso della Fase 5 è l’ordine di priorità con cui il dirigente scolastico deve attribuire questi spezzoni residui. La nota stabilisce una gerarchia chiara, divisa in quattro step principali, che privilegia prima il personale interno specializzato/abilitato, poi il personale esterno specializzato/abilitato, passando successivamente a chi possiede solo il titolo di studio.
Ecco l’ordine di priorità vincolante:
1. Personale interno con abilitazione/specializzazione. La prima opzione è l’attribuzione interna ai docenti già in servizio nella scuola che possiedono la specifica abilitazione (o specializzazione per il sostegno) per l’insegnamento richiesto. All’interno di questo gruppo, si segue questo sotto-ordine:
- a. Docenti con contratto a tempo determinato che hanno titolo al completamento orario.
- b. Docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno già un orario completo.
- c. Docenti con contratto a tempo determinato che hanno già un orario completo.
2. Scorrimento graduatorie di istituto (I e II fascia). Se le ore non possono essere coperte con il personale interno del punto 1, si procede con l’attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite lo scorrimento della I e della II fascia di istituto.
3. Personale interno senza abilitazione ma con titolo di studio In caso di ulteriore disponibilità, si torna al personale interno in servizio, rivolgendosi ai docenti sprovvisti della specifica abilitazione o specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio. Anche in questo caso si applica il medesimo sotto-ordine:
- a. Docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento.
- b. Docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo.
- c. Docenti con contratto a tempo determinato con orario completo.
4. Scorrimento graduatorie di istituto (III fascia) Come ultima ratio, l’attribuzione avviene assegnando le ore a docenti con contratto a tempo determinato tramite lo scorrimento della III fascia di istituto.
In sintesi, la Fase 5 struttura un sistema “a cascata” logico e rigoroso che garantisce la copertura delle ore residuali tutelando prima il diritto al completamento dei docenti precari interni già abilitati, per poi esaurire tutte le opzioni possibili fino all’eventuale chiamata da terza fascia.





















