Pubblicato il 10 Settembre 2026.

Fonte: Dirigenti News CISL Scuola

Articolo di redazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota prot. n. 1829/2026, ha ribadito che l’interdizione post partum prevista dall’art. 17, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 151/2001 richiede la contemporanea presenza di due condizioni: da un lato, l’accertamento che le mansioni o le condizioni ambientali di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino; dall’altro, l’impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio.

L’interdizione costituisce, pertanto, una misura residuale, applicabile solo quando non sia possibile eliminare il rischio attraverso adeguati interventi organizzativi né procedere a un cambio di mansione.

Ricevuta l’istanza, l’Ispettorato territorialmente competente svolge la necessaria attività istruttoria, verificando l’effettiva esposizione ai fattori di rischio, le mansioni svolte e la concreta possibilità di una diversa collocazione lavorativa. Qualora risultino integrati i requisiti di legge, viene adottato il provvedimento di interdizione post partum, secondo quanto già precisato dall’INL con Nota n. 5944 dell’8 luglio 2025.

Il provvedimento ha natura di atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo e produce immediatamente i propri effetti. La definitività, tuttavia, non impedisce all’Amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, qualora ne ricorrano i presupposti. La scelta dello strumento di autotutela deve essere effettuata dall’ufficio che ha adottato l’atto, in relazione alla natura del vizio riscontrato.

L’esercizio dell’autotutela richiede comunque un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla rimozione o modifica del provvedimento e l’affidamento maturato dai destinatari in relazione agli effetti dell’atto.

Infine, sebbene l’annullamento produca, in via generale, effetti ex tunc, la giurisprudenza ammette, quando la retroattività risulti incongrua o manifestamente ingiusta, la possibilità di limitarne gli effetti o di stabilirne la decorrenza ex nunc. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2755 del 2011, chiarendo che la retroattività dell’annullamento non costituisce un effetto necessariamente inderogabile né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale

Condividi articolo