Assicurazioni e vigilanza sugli alunni: una scheda


Insegnanti, presidi e personale ausiliario sono responsabili per il mancato controllo sugli alunni.

Le ipotesi e le interpretazioni dei giudici dall'ingresso nell'edificio all'intervallo, dalle attività sportive ai viaggi.

di Nicola Da Settimo  Il Sole 24 Ore – 24 gennaio 2005

Docenti, presidi e personale ausiliario sono chiamati – ciascuno per la propria par­te – a svolgere compiti di sorve­glianza sugli studenti. Ma quali so­no i limiti della loro responsabilità in sede civile ed eventualmente pe­nale e amministrativa? Comincian­do dalla responsabilità civile, le pronunce della magistratura hanno chiarito che gli insegnanti rispondo­no solo nel tempo in cui gli alunni sono sottoposti alla loro vigilanza, altrimenti, per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica, risponde comunque il personale scolastico cui è «affida­to». Vediamo in concreto chi è responsabile nel corso di una norma­le giornata di scuola:

Entrata a scuola. Se un inciden­te a un alunno avviene in aula nei 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni, risponde il docente: il contratto scuola prevede infatti che i docenti si trovino nelle aule con questo anticipo, per accogliere i ragazzi. Risponde, invece, il perso­nale ausiliario addetto all'ingresso e ai piani o il dirigente scolastico che non ha organizzato adeguata­mente le modalità d'ingresso in mo­do da evitare discontinuità nella vigilanza dei minori, se il fatto dan­noso avviene prima che il singolo docente abbia assunto l’onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola e la sosta fuori dalle aule.

In classe. La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto dannoso è relativa all'età e al grado di maturazione degli allievi: oc­corre dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situa­zione pericolosa prospettabile, spe­cie in relazione a precedenti noti, frequenti, simili. Il docente rispon­de, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irre­quietezza causata dalla momenta­nea assenza dello stesso insegnan­te, o dalla mancanza di idonee mi­sure preventive.

Attività sportiva. La responsabi­lità è esclusa se: il docente era nella materiale impossibilità di in­tervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell’evento danno­so; erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo; il gioco non era di per sé pericoloso; non sono state violate le regole del gioco. Quindi i giudici hanno, ad esem­pio, ritenuto non responsabile l'in­segnante, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedi­bile, mentre lo hanno ritenuto re­sponsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancor­ché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti dai bambini.

L'intervallo. Fa parte dell'attività didattica e non co­stituisce interruzione degli ob­blighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organiz­zative e disciplinari idonee a evitare pericoli; in particolare devono essere presenti in clas­se o, se esiste un piano di sor­veglianza, laddove previsto (ad esempio nei corridoi). Il docen­te non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è repentino e fortuito.

Uscita. La scuola è responsa­bile fino alla riconsegna ai ge­nitori, effettiva o potenziale, cioè secondo le modalità consuete indicate dagli stessi geni­tori. Alle elementari è utile far dichiarare ai genitori con quali modalità e a chi desiderano che avvenga la riconsegna dei figli. Se i genitori chiedono che il figlio venga lasciato an­dare a casa a piedi, scatta la riconsegna “potenziale”. Ma se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lascia­to senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo in un certo luogo in attesa che questi lo raggiungano.

In gita. I viaggi di istruzione so­no a tutti gli effetti attività didattica della scuola. Il docente può sollevar­si dalla presunzione di responsabili­tà a suo carico provando di avere adottato le opportune misure discipli­nari e di non aver potuto impedire il fatto.

Ma i genitori restano responsabi­li del comportamento scorretto dei figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio: riposo not­turno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in for­mazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una caren­za di vigilanza, da un deficit educa­tivo imputabile alla famiglia (così detta culpa in educando).

Si pensi a casi in cui certe speri­colate acrobazie sui terrazzi sono avvenute in albergo e nel cuore della notte, magari mentre i poveri docenti montavano la guardia in corridoio. È evidente che non può essere richiesto a nessuno di essere sempre e ovunque presente e di non dormire tutta la notte.  (fonte: Il Sole 24 ore)

 
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