Insegnanti, presidi e personale ausiliario sono responsabili per il mancato controllo sugli alunni.
Le ipotesi e le interpretazioni dei giudici dall'ingresso nell'edificio all'intervallo, dalle attività sportive ai viaggi.
di Nicola Da Settimo Il Sole 24 Ore – 24 gennaio 2005
Docenti, presidi e personale ausiliario sono chiamati – ciascuno per la propria parte – a svolgere compiti di sorveglianza sugli studenti. Ma quali sono i limiti della loro responsabilità in sede civile ed eventualmente penale e amministrativa? Cominciando dalla responsabilità civile, le pronunce della magistratura hanno chiarito che gli insegnanti rispondono solo nel tempo in cui gli alunni sono sottoposti alla loro vigilanza, altrimenti, per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica, risponde comunque il personale scolastico cui è «affidato». Vediamo in concreto chi è responsabile nel corso di una normale giornata di scuola:
Entrata a scuola. Se un incidente a un alunno avviene in aula nei 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni, risponde il docente: il contratto scuola prevede infatti che i docenti si trovino nelle aule con questo anticipo, per accogliere i ragazzi. Risponde, invece, il personale ausiliario addetto all'ingresso e ai piani o il dirigente scolastico che non ha organizzato adeguatamente le modalità d'ingresso in modo da evitare discontinuità nella vigilanza dei minori, se il fatto dannoso avviene prima che il singolo docente abbia assunto l’onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola e la sosta fuori dalle aule.
In classe. La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto dannoso è relativa all'età e al grado di maturazione degli allievi: occorre dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile, specie in relazione a precedenti noti, frequenti, simili. Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso insegnante, o dalla mancanza di idonee misure preventive.
Attività sportiva. La responsabilità è esclusa se: il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell’evento dannoso; erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo; il gioco non era di per sé pericoloso; non sono state violate le regole del gioco. Quindi i giudici hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile l'insegnante, se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti dai bambini.
L'intervallo. Fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli; in particolare devono essere presenti in classe o, se esiste un piano di sorveglianza, laddove previsto (ad esempio nei corridoi). Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è repentino e fortuito.
Uscita. La scuola è responsabile fino alla riconsegna ai genitori, effettiva o potenziale, cioè secondo le modalità consuete indicate dagli stessi genitori. Alle elementari è utile far dichiarare ai genitori con quali modalità e a chi desiderano che avvenga la riconsegna dei figli. Se i genitori chiedono che il figlio venga lasciato andare a casa a piedi, scatta la riconsegna “potenziale”. Ma se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo in un certo luogo in attesa che questi lo raggiungano.
In gita. I viaggi di istruzione sono a tutti gli effetti attività didattica della scuola. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico provando di avere adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.
Ma i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio: riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (così detta culpa in educando).
Si pensi a casi in cui certe spericolate acrobazie sui terrazzi sono avvenute in albergo e nel cuore della notte, magari mentre i poveri docenti montavano la guardia in corridoio. È evidente che non può essere richiesto a nessuno di essere sempre e ovunque presente e di non dormire tutta la notte. (fonte: Il Sole 24 ore)