Articolo di Giuseppe Mariani, esperto di diritto scolastico - autore manuali Edises
Dopo una lunga gestazione è diventato finalmente legge il ddl 1830 sulla riforma dei criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
La legge, pubblicata in Gazzetta il 16 ottobre, entra in vigore il 30 ottobre ed è rubricata Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati; consta di tre articoli, dei quali il primo e il terzo sono di interesse generale in quanto toccano i temi appena accennati. Il secondo, invece, detta disposizioni relative alle scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) che adottano il metodo Montessori: ne viene “liberalizzato” l’accesso a partire dall’a.s. 2025/2026, dettando le condizioni per future nuove istituzioni. Si tratta, quindi, di un settore particolare, che non incide sull’ordinamento scolastico complessivo.
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE
In questa presentazione ci occupiamo soprattutto delle norme contenute nell’articolo 1 della legge, rubricato, per l’appunto, “disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti“.
Per chiarezza di esposizione, evidenziamo i quattro nuclei della riforma, indicando per ciascuno di essi la portata e le condizioni di applicazione:
1) la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
2) la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
3) la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado
4) la riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Andiamo con ordine.
1) La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
L’evoluzione della normativa dal 2017 a oggi
A partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 62/2017, la normativa circa la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria è cambiata più volte:
> inizialmente era stato disposto che nelle scuole del primo ciclo, quindi anche nella primaria, la valutazione periodica e finale fosse espressa in “decimi che indicano differenti livelli di apprendimento” (art. 2, c. 1);
> a partire dall’a.s. 2020/21, fu stabilito che la valutazione periodica e finale nella scuola primaria fosse “espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento” (legge n. 41/2020, art. 1, c. 2-bis, come modificato dalla legge n. 126/2020, art. 32, co. 6-sexies): con l’O.M. n. 172/2020 furono impartite le istruzioni applicative, corredate dalle Linee Guida, per la formulazione dei giudizi descrittivi correlati a quattro livelli di apprendimento: a) in via di prima acquisizione; b) base; c) intermedio; d) avanzato;
> a partire dall’a.s. 2024/25, in applicazione della citata legge n. 150/2024, “la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti” (art. 1, c. 1, lett. a).
Come si applica l’innovazione?
I punti fermi sono tre:
a) l’abrogazione dell’attuale valutazione degli apprendimenti sui quattro livelli, abrogazione disposta con l’art. 1, c. 2, della legge;
b) la sua sostituzione con i “giudizi sintetici”;
c) l’attesa dell’ordinanza del Ministro che ne indichi le modalità di attuazione, in particolare delle formulazioni dei giudizi (non è detto che sarà recuperata la scaletta “non sufficiente – sufficiente – buono – distinto -ottimo”).
Una volta uscita l’ordinanza ministeriale, i collegi dei docenti dovranno riunirsi per l’adeguamento dei propri PTOF: è noto che i criteri di valutazione sono oggetto di pubblicità legale sul sito della scuola (D.Lgs. n. 62/2017, art. 1, c. 2).
Ci saranno i tempi per l’applicazione entro il primo scrutinio quadrimestrale?
È necessario che questo avvenga, e la prima condizione sta nella tempestività del Ministro. In caso contrario, le scuole rischierebbero di trovarsi in una situazione paradossale in quanto, abrogato il sistema applicato fino alla fine dello scorso a.s., si prospetterebbe una situazione di vuoto normativo.
2) La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
La legge n. 150/2024 è intervenuta sul D. Lgs. n. 62/2017, modificando le norme relative alla valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (c. 5 dell’art. 2 e c. 2-bis dell’art. 6) e stabilendo che:
a) la valutazione del comportamento è espressa in decimi (e non più con “un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione”);
b) se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Le nuove norme sono immediatamente esecutive, in quanto la stessa legge ha direttamente apportato le relative modifiche al D. Lgs. n. 62/2017.
3) La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado
È stata mantenuta, ovviamente, la regola della valutazione del comportamento con voto espresso in decimi; e, tanto più, è stato mantenuto il criterio, in caso di voto inferiore a sei decimi, della non ammissione al successivo anno di corso / all’esame conclusivo del ciclo, a prescindere dalla valutazione dei risultati nelle discipline. Alla base di queste disposizioni sta l’art. 2, c. 1, della legge n. 169/2008, tradotta nell’art. 7 del Regolamento della valutazione emanato con DPR n. 122/2009: disposizioni tutte confermate dalla nuova legge, che è però intervenuta su norme di dettaglio.
Vediamo quali sono.
a) attribuzione del credito scolastico nel triennio: il punteggio della fascia più alta può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. d);
b) ammissione dei candidati interni all’esame di Stato: nel caso in cui il candidato sia ammesso col voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe gli assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio d’esame (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. c).
4) La riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti nonché del Regolamento della valutazione (DPR 122/2009).
I due ultimi commi (il 4 e il 5) dell’art. 1 della nuova legge prevedono l’emanazione di uno o più Regolamenti finalizzati alla revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento: tali Regolamenti vanno adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi, entro il 30 aprile 2025).
Gli obiettivi proclamati sono quelli “di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti”.
Gli strumenti normativi che la legge si propone di riformare sono due:
a) lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con DPR 21 novembre 2007, n. 235)
b) il Regolamento per la valutazione (DPR 22 giugno 2009 , n. 122: l’art. 7 è rubricato Valutazione del comportamento).
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti
La riforma andrà a modificare l’istituto dell’allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni: la sanzione, come è noto, è di competenza del consiglio di classe.
È previsto che:
a) l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
b) l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo
svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti all’amministrazione periferica del Ministero. Il consiglio di classe potrà deliberare che tali attività possano proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
Il Regolamento per la valutazione
Le direttive fornite dalla nuova legge per la riforma del DPR n. 122/2009 sono più complesse e vanno nelle seguenti direzioni:
a) estensione della casistica che consente l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato;
b) in caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica (ossia, primo quadrimestre), lo studente deve essere coinvolto in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale;
c) va conferito maggiore peso al voto di comportamento nella valutazione complessiva, riferita all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o dei compagni;
d) per gli studenti del secondo ciclo che abbiano riportato il voto di sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione all’anno scolastico successivo (norma in analogia a quella vigente in materia di debiti nelle discipline).
MISURE A TUTELA DELL’AUTOREVOLEZZA E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI E DEL PERSONALE SCOLASTICI
L’art. 3 della legge, rubricato come sopra, dispone uno specifico risarcimento danni in favore dell’istituzione scolastica, quantificato in una somma da euro 500 a euro 10.000: il risarcimento è sempre ordinato dal Tribunale contestualmente alla sentenza di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.