Articolo di Giuseppe Mariani
Il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici
(D.M. n. 28 del 21 febbraio 2025)
3 marzo 2025
Con la pubblicazione del D.M. n. 28 del 21 febbraio 2025 prende avvio il nuovo Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici. È stato definitivamente abbandonato il precedente sistema, disegnato con la Direttiva 36/2016: un altro frutto della legge 107/2015 lasciato cadere per l’eccessiva difficoltà della sua attuazione.
Una premessa: il sistema frutto della legge 107/2015
Con la legge 107 era stata disposta la valutazione dei dirigenti scolastici condotta da un Nucleo di valutazione istituito presso l’USR, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione. La stessa legge (co. 93 dell’art. unico) precisava quali fossero i parametri di cui tener conto nel valutare la specificità delle funzioni (v. oltre, prospetto comparativo). Data la mancanza di dirigenti tecnici in grado di presiedere e supportare i Nuclei di valutazione, la legge 107 andò ad istituire (co. 94) gli “incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive.” Questo sistema di valutazione è stato sperimentato nel triennio scolastico 2016/19, per altro sterilizzato di ogni effetto sulla retribuzione di risultato, la quale ha continuato ad essere corrisposta sulla base di meccanismi contrattuali. Pur privati della loro ragion d’essere, sono rimasti in vigore gli incarichi temporanei di funzioni ispettive, incarichi prorogati fino ai nostri giorni (e oltre) in attesa che il concorso per l’arruolamento di 145 ispettori dia i suoi frutti. Frutti, per altro, di scarsa entità, in quanto il nuovo “corpo ispettivo”, da ripartire fra Ministero e diciotto Direzioni regionali, appare del tutto sottodimensionato.
Il nuovo sistema, a partire dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
Dopo un prolungato abbandono di campo, con il Ministero Valditara è ripartito il procedimento di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici: si noti che tale valutazione è un tassello obbligatorio (oltremodo significativo) del quadro generale del funzionamento della dirigenza pubblica (D.Lgs. 165/2001, art. 21). L’art. 13 del decreto-legge 71/2024 ha parzialmente novellato l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 (precisamente il secondo periodo del comma 1), che ora recita: “I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministrodell’istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell’azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione (…)» (sottolineature nostre). Rispetto al precedente impianto, è una svolta netta, che poggia su due pilastri:
> il sistema informativo del Ministero, che fornisce strumenti e dati;
> il nuovo “Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici”, istituito a seguito di decreto “adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore”.
Il decreto ministeriale n. 28 del 21 febbraio 2025
Passati ben più dei rituali sessanta giorni, il 21 febbraio 2025 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 28, che:
> istituisce il “Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici”
> ne regola il funzionamento
> per l’a.s. corrente adotta “le necessarie semplificazioni” in considerazione dell’anno scolastico abbondantemente oltre la sua metà.
Il decreto è passato attraverso il duplice filtro:
a) del “confronto” con le OO.SS., come da CCNL 7 agosto 2024 (art. 5, co. 3, lett. c: sono oggetto di confronto “i criteri generali delle procedure e dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti”;
b) del parere del CSPI, emesso lo scorso 4 febbraio, che propone una serie di osservazioni il cui mancato accoglimento andrebbe a tradursi in un giudizio negativo (il parere del CSPI è obbligatorio ma non vincolante).
La finalità ultima della valutazione è che essa sia di supporto all’agire professionale del dirigente scolastico, quale garanzia di qualità per tutto il sistema di istruzione e formazione. Il D.M. è stato trasmesso con nota n. 8369 del successivo 26 febbraio
Gli ambiti della valutazione
La valutazione è finalizzata, come sempre, a verificare la padronanza delle competenze professionali previste per i dirigenti scolastici: ma, a distanza di dieci anni, ne sono stati semplificati i criteri. Eccoli in parallelo.
I parametri individuati dalla legge 107/2015 | Gli ambiti di valutazione individuati dal D.M. 28/2025 |
competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento del risultato, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale; valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale; contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. | competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale; competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane; competenze concernenti l’analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché la progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento; competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio ed i referenti istituzionali. |
Se si tratti di una semplificazione dei criteri o non anche del loro impoverimento, ciascuno lo valuta da sé. Sta di fatto che elementi di valutazione quali la “valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto” o “l’apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale” o la “promozione della partecipazione e della collaborazione” sono stati stemperati nelle generiche enunciazioni dei nuovi ambiti 2 e 4. Il CSPI, a questo proposito, sottolinea che “aspetti rilevanti dell’operato della dirigenza scolastica, quali quelli più specificamente orientati alla dimensione pedagogica-didattica, non trovano ancora richiamo nel nuovo sistema e non risultano valorizzati nell’ottica della piena aderenza al disposto del comma 93 dell’art. 1 della legge n. 107/2015.” In verità, l’impoverimento dei parametri è stato inevitabile a fronte del nuovo sistema, che prevede, per l’80 per cento, la valutazione del dirigente “per tabulas” (quali i documenti strategici delle scuole: PTOF, RAV, PdM, contrattazione, la tenuta della sezione “Amministrazione trasparente”, la gestione del sito ecc.). Ne consegue il definitivo accantonamento dei “missi dominici” della legge 107, mandati dall’USR ad osservare e verificare in loco le modalità di vita e di lavoro di una comunità scolastica (anzi, di una comunità educante, come suona oggi nel CCNL scuola) e, all’interno di quelle, le qualità organizzative e relazionali del dirigente scolastico. La funzione del Nucleo era anche quella di proporre elementi di confronto e momenti di condivisione al dirigente scolastico, la cui solitudine professionale è un’esperienza vissuta da tutti. Ma il sistema è apparso troppo complicato e troppo costoso: oltretutto, ispettori non ci si improvvisa. È stato così smantellato anche questo tassello superstite della legge 107, finito per essere incorniciato e appeso su una parete del salotto buono di casa, a fianco della legge 53/2003, a riprova che la scuola italiana ha goduto, se non altro, di validi propositi. C’è da chiedersi se il nuovo Sistema di valutazione tenga conto davvero della “specificità delle funzioni”, quando pare ricalcato sullo schema applicato alla generalità della dirigenza pubblica, modello direttore dell’agenzia delle entrate, che più pratiche smaltisce in modo esemplare più acquisisce meriti. Ma, almeno in questi casi, non si evocano altisonanti richiami alla comunità (scolastica o educante che sia). Torniamo allora alle grisaglie della realtà, che è quella che tocca da vicino i dirigenti scolastici in servizio.
Il procedimento di valutazione dei risultati
La valutazione dei dirigenti scolastici è prevista con cadenza annuale e si conclude con l’adozione di una scheda di valutazione (è riportata nell’Allegato A del decreto). Tutte le fasi si svolgono all’interno di una piattaforma informatica dedicata, collegata al sistema informativo del Ministero integrato con altri sistemi. I dirigenti scolastici possono, se lo ritengono opportuno, integrare le informazioni presenti in piattaforma con evidenze riferite agli obiettivi assegnati, al fine di argomentare su eventuali aspetti ostativi al raggiungimento dei target previsti ovvero per rappresentare evidenze positive inerenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
- individuazione degli obiettivi da parte dei Capi dei Dipartimenti ministeriali: sono distinti in obiettivi generali e obiettivi specifici, a loro volta declinati in indicatori e target misurabili;
- assegnazione degli obiettivi ai dirigenti scolastici da parte dei direttori USR, integrando gli obiettivi nazionali con un obiettivo specifico di rilevanza regionale;
- misurazione e valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati: la competenza è dei direttori degli USR, i quali si avvalgono dell’attività istruttoria dei dirigenti degli ambiti territoriali
- eventuale fase di contradditorio tra i direttori USR e i dirigenti scolastici.
In base all’attività istruttoria di cui sopra, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, ripartiti fra:
> valutazione dei risultati in base al conseguimento degli obiettivi, per il massimo di 80 punti, determinati dalla somma dei punteggi associati ad ogni indicatore;
> comportamenti professionali e organizzativi per il massimo di 20 punti, attribuiti dai direttori USR, sulla base della rubrica di valutazione dei comportamenti professionali ed organizzativi di cui all’Allegato A2.
Quali sono i “comportamenti professionali ed organizzativi” valutati direttamente dall’USR?
Alla valutazione diretta (non “per tabulas”) sono quindi riservati i 20 punti a diposizione del direttore dell’USR. L’Allegato A2 ne enuncia i quattro parametri:
- orientamento al risultato e organizzazione
- problem solving e innovazione
- capacità di gestire le relazioni interne ed esterne
- integrazione con la comunità scolastica, sociale e il territorio.
Sembra che qui possano essere parzialmente recuperati quei parametri la cui rilevazione la legge 107 aveva affidato alle rilevazioni sul campo condotte dai Nuclei di valutazione: ci si chiede quali possano essere, oggi, gli strumenti di rilevazione a disposizione dell’USR. La citata nota ministeriale del 26 febbraio afferma: “Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali compete, inoltre, la valutazione dei risultati e dei comportamenti professionali e organizzativi tenendo conto degli elementi conoscitivi acquisiti, nonché della complessità del contesto in cui opera il Dirigente scolastico e garantendo una differenziazione delle valutazioni.”
L’esito della valutazione
Al termine del procedimento, il direttore dell’USR attribuisce annualmente i punteggi relativi alla valutazione dei Dirigenti scolastici: essi corrispondono ai seguenti livelli.
Punteggioassegnatoinpiattaforma | ValutazioneespressadalDirettoreUSR |
80 – 100 | ottimo raggiungimento degli obiettivi |
55 – 79 | buon raggiungimento degli obiettivi |
31 – 54 | sufficiente raggiungimento degli obiettivi |
Uguale o minore di 30 | mancato raggiungimento degli obiettivi |
La valutazione si intende “negativa” qualora il punteggio riportato dal dirigente scolastico sia uguale o inferiore a 30. Salvo il caso in cui il mancato raggiungimento degli obiettivi sia riconducibile a circostanze non dipendenti dalla volontà del dirigente scolastico (ad es. la mancanza o l’inadeguatezza del Dsga), il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale (art. 21 del D.Lgs. 165/2001).
Eventuale fase di contradditorio e ricorso all’Organo di garanzia
In caso di disaccordo sul punteggio della scheda di valutazione finale, il dirigente scolastico può chiederne il riesame, rivolgendo al direttore USR (entro 10 giorni dalla notifica della valutazione) un’istanza scritta e motivata. All’esito del contraddittorio, il direttore USR può confermare la valutazione o modificarla. La fase di contradditorio è, invece, obbligatoria in caso di valutazione negativa. Il Sistema prevede la costituzione di un Organismo di garanzia, al quale i dirigenti scolastici potranno rivolgersi dopo aver esperito la fase del contraddittorio e in caso di disaccordo sulla valutazione finale. L’Organismo, istituito con D.M., è un organo collegiale composto da uno dei Capi Dipartimento, con funzioni di Presidente, da due direttori generali e da due dirigenti scolastici, di cui uno appartenente al I ciclo e l’altro al II ciclo dell’istruzione.
La tempistica
La tempistica, con il Sistema a regime, è la seguente.
Azione | Tempistica | ||||
Definizione annuale degli obiettivi da parte dei Capi Dipartimento | entro luglio dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento | ||||
Assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli USR | entro agosto dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento | ||||
Visualizzazione progressiva in piattaforma dei dati presenti nel sistema informativo del Ministero e possibilità di integrazione da parte dei Dirigenti scolastici | l’intero anno scolastico di riferimento | ||||
Attività istruttoria e attribuzione del punteggio finale valutazione da parte dei Direttori USR | entro novembre dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento |
Nella fase transitoria, riferita al corrente a.s., la tempistica è invece la seguente.
Azione | Tempistica |
Definizione annuale degli obiettivi | entro marzo 2025 |
Attribuzione del punteggio finale di valutazione | entro novembre dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento |
La retribuzione di risultato
Alla valutazione dei risultati consegue la determinazione e la corresponsione della retribuzione di risultato:
> determinata annualmente nel rispetto del criterio della differenziazione
> corrisposta in unica soluzione
> nella misura definita in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale.
Monitoraggio e misure di accompagnamento
Il Ministero assicura che il Sistema sarà sottoposto, al termine dell’anno scolastico oggetto di valutazione, a monitoraggio, i cui esiti saranno oggetto di confronto con le OO.SS. “ai fini di una eventuale revisione del Sistema stesso” (DM, punto 2). Saranno altresì previste misure di accompagnamento al Sistema e momenti di formazione e di confronto nonché di condivisione degli esiti del monitoraggio anche al fine di consentire un processo di autovalutazione finalizzato al miglioramento dell’agire professionale dei dirigenti scolastici.