Pubblicato il 20 Gennaio 2026.

Fonte: Sinergie di scuola

Articolo di redazione

Domande e risposte sulle novità introdotte dall’a.s. 2025/26.

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, la tutela assicurativa INAIL non sarà più limitata ai soli laboratori o rischi tecnici, ma si estenderà a tutte le attività di insegnamento e apprendimento.

A ribadirlo è lo stesso istituto con Circolare n. 1 del 9/01/2026.

1. Qual è la principale novità introdotta dalla Circolare n. 1 del 2026?

La circolare stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, l’estensione della tutela assicurativa per le attività di insegnamento e apprendimento è diventata strutturale. Questo supera la precedente limitazione che circoscriveva l’obbligo assicurativo solo a specifiche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.

2. Chi sono i soggetti del personale scolastico coperti dall’assicurazione?

La copertura comprende il personale docente (inclusi professori e ricercatori a tempo determinato), i docenti a contratto, i titolari di assegni o contratti di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, gli esperti esterni, gli assistenti e gli istruttori.

3. Quali studenti rientrano nella tutela INAIL?

Sono assicurati tutti gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, dalle scuole dell’infanzia fino all’università, comprese le scuole non paritarie, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e i percorsi di formazione terziaria professionalizzante.

4. Quali attività sono coperte per gli studenti all’interno degli istituti?

La tutela opera per tutti gli eventi lesivi riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività e alle loro pertinenze. Sono inclusi, ad esempio, infortuni dovuti a urti contro suppellettili, scivolamenti o cadute nei locali scolastici, scale, bagni o cortili.

5. L’assicurazione copre anche attività esterne alla scuola?

Sì, la copertura si estende a tutte le attività organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, sia interne che esterne. Esempi includono viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, missioni e attività ricreative o culturali.

6. Cosa si intende per “formazione scuola-lavoro”?

A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono ufficialmente ridenominati “formazione scuola-lavoro”.

7. È prevista la copertura per l’infortunio in itinere per gli studenti?

Sì, la tutela si applica agli infortuni occorsi nel tragitto tra l’abitazione (o altro domicilio) e il luogo in cui si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro. È coperto anche il tragitto tra la scuola e il luogo dell’esperienza di lavoro.

8. La tutela per l’infortunio in itinere nel percorso scuola-lavoro ha valore retroattivo?

Sì, trattandosi di una norma di interpretazione autentica, il riconoscimento della tutela si applica anche agli eventi accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nel rispetto del termine di prescrizione triennale.

9. Quali prestazioni eroga l’INAIL in caso di infortunio di uno studente?

L’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative. Le prestazioni sanitarie sono garantite per tutto il periodo dell’inabilità temporanea e, se necessario, anche dopo la guarigione clinica per il recupero dell’integrità psico-fisica.

10. Gli studenti hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta?

No, per gli studenti non è prevista l’erogazione di questa indennità, poiché essa ha natura sostitutiva della retribuzione. L’unica eccezione riguarda i casi in cui gli studenti siano anche lavoratori.

11. Come funziona l’assicurazione per le scuole e università statali?

Questi istituti rientrano nella cosiddetta “gestione per conto dello Stato”. Tale gestione si applica a tutto il personale con contratto di lavoro subordinato e agli studenti delle istituzioni scolastiche, universitarie e AFAM statali.

12. I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sono inclusi nella gestione per conto dello Stato?

No, le collaborazioni coordinate e continuative non rientrano in tale gestione. Per loro l’assicurazione è attuata con un premio ordinario calcolato sulla base dei compensi percepiti, entro i limiti minimi e massimi previsti.

13. Qual è il regime assicurativo per gli allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)?

Gli allievi degli ITS sono assicurati mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario. Il premio è calcolato in base a un tasso medio del 14,21 per mille (voce di tariffa 0616) e si applica sia alle attività in aula che a quelle in azienda.

14. Come viene gestita l’assicurazione per le scuole non statali?

Per le scuole e gli istituti non statali, l’assicurazione degli alunni è attuata tramite un premio speciale unitario annuale. Per l’anno 2023/2024, tale premio era stato fissato a 9,87 euro per alunno, più un’addizionale dell’1%.

15. Qual è l’estensione della tutela per il personale docente e ricercatore?

La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, includendo l’infortunio in itinere. Non ci sono limiti di orario per le attività autorizzate dalle istituzioni, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie all’insegnamento.

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