Pubblicato il 28 Maggio 2026.

Fonte: CISL Scuola

Articolo di redazione

L’articolo 3 del nuovo CCNL per l’Area Istruzione e Ricerca stabilisce il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, le cui regole sostituiscono integralmente il precedente contratto dell’8 luglio 2019. 

Nel comparto scuola, ogni riferimento temporale all’anno deve intendersi come “anno scolastico”.

Durata delle Ferie e Riposi

Il monte ore spettante varia in base all’articolazione dell’orario settimanale e all’anzianità:

  • Orario su 5 giorni: spettano 28 giorni lavorativi (26 giorni per i neoassunti nei primi tre anni)
  • Orario su 6 giorni: spettano 32 giorni lavorativi (30 giorni per i neoassunti nei primi tre anni)
  • Festività soppresse: a prescindere dall’orario, spettano ulteriori 4 giornate di riposo (ex Legge n. 937/77).

Pianificazione, Gestione e Sospensione

  • Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile e, di regola, non monetizzabile.
  • È responsabilità del dirigente programmare le ferie e delegare le proprie funzioni per assicurare la continuità delle attività della struttura.
  • Qualora indifferibili esigenze di servizio impediscano la fruizione delle ferie nell’anno di competenza, queste possono essere godute al massimo entro la fine dell’anno successivo.
  • Interruzioni e sospensioni: se le ferie vengono interrotte per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di quelle anticipate per i giorni non goduti. Le ferie vengono inoltre sospese in caso di lutto o di malattia documentata (ricovero o assenza superiore a tre giorni).

Casi Eccezionali di Monetizzazione La monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del servizio è ammessa unicamente entro i limiti di legge. La “Dichiarazione congiunta n. 1” chiarisce che il pagamento è possibile esclusivamente se la mancata fruizione non è imputabile alla volontà del dirigente. I casi tassativi in cui è ammessa la monetizzazione sono:

  • Decesso.
  • Malattia e infortunio.
  • Risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente.
  • Congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Schede illustrative del CCNL 2022/24

CISL Scuola offre un approfondimento dei contenuti del CCNL 2022/24, la cui ipotesi è stata sottoscritta l’11 maggio, e in particolare ad alcune novità introdotte su aspetti normativi ed economici.

Ecco a tal fine una raccolta di schede, che è possibile scaricare utilizzando il link sotto riportato.

SCHEDE RINNOVO CCNL 2022/24

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