Fonte: Dirigentiscuola
Articolo di Redazione

In questi giorni dominati dalle occupazioni e dalle proteste studentesche divampate in tutta Italia anche sull’onda di quanto avvenuto all’estero, è passata sotto relativo silenzio una pronuncia giurisprudenziale destinata a rappresentare un importante precedente in ordine alle funzioni e alle responsabilità dei dirigenti scolastici su un tema molto sentito da alunni e famiglie: l’incapacità oggettiva di insegnare e la possibilità di allontanare dall’insegnamento docenti inadeguati.
Il riferimento è alla sentenza n. 4044/2026 del Tribunale di Milano depositata lo scorso 12 ottobre, con la quale il giudice del lavoro ha sancito la piena legittimità della dispensa dal servizio per incapacità didattica comminata a una docente, che si è vista respingere integralmente il ricorso con addebito delle spese di lite.
Il fatto è lineare, e fotografa una situazione che purtroppo nei nostri istituti scolastici è ben più frequente di quanto si voglia credere (i “presidi” lo sanno bene). Siamo nella scuola secondaria di I grado e una prof di inglese (ma il principio è applicabile a qualsiasi altra disciplina, a partire dal sostegno, specializzazione in cui ogni dirigente scolastico rileva quotidianamente carenze anche gravissime da parte dei docenti) manifesta numerose criticità: uso pressoché esclusivo dell’italiano durante le lezioni, carenze metodologiche, scarsa interazione con gli studenti, difficoltà nella gestione delle classi, inadeguata attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali e criteri di valutazione non sufficientemente strutturati. Il tutto aggravato da circostanziati episodi di particolare disagio degli alunni (tra cui la proiezione, avulsa dalla programmazione didattica, di un video relativo ad abusi sessuali nelle scuole americane), con rimproveri, urla e comportamenti non compatibili con una corretta relazione educativa: in un caso, richiamato dalla relazione ispettiva, un alunno con disturbo dell’attenzione era rimasto per l’intera lezione con la mano alzata senza essere coinvolto dalla docente, condotta che tecnicamente assume i connotati della “disconferma”, e che è tanto più grave ove esercitata nei confronti di alunni in condizioni di fragilità. Al che, nel luglio del 2025, la dirigente scolastica, dopo aver informato l’Ufficio di Ambito e sollecitato una doverosa ispezione, disponeva alla professoressa – peraltro in servizio da oltre 30 anni – non già una contestazione disciplinare, ma direttamente la dispensa dal servizio ex art. 512 del Testo Unico Scuola (dlgs 297/94).
Quest’ultimo, poco noto agli stessi dirigenti scolastici, disciplina l’incapacità didattica, che consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all’insegnamento per deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali. Il Tribunale, nel convalidare la lettura dirigenziale, ha ritenuto che le criticità non fossero riconducibili a una semplice “diversità” di impostazione pedagogica o a un carattere particolarmente severo, ma investissero aspetti essenziali della funzione docente: trasmissione delle conoscenze, gestione della classe, relazione educativa e inclusione.
Respinta anche la (prevedibile) eccezione relativa alla libertà di insegnamento: ad essere censurato, infatti, non è un particolare metodo pedagogico, ma l’inadeguato svolgimento delle funzioni fondamentali della docenza. E, detto per inciso, la libertà di insegnamento – perlopiù invocata a sproposito – non può essere il paravento per non insegnare, ma dovrebbe essere frutto di un’approfondita e consapevole riflessione metodologica. Per dirla semplice: un conto è la strada con cui si arriva alla meta, altro conto è non arrivarci proprio.
Il giudice inoltre ha escluso anche la riconducibilità dell’inettitudine a circostanze di carattere sanitario, riportando l’incapacità a ragioni squisitamente tecniche e professionali.
Infine, il Tribunale respinge anche la possibilità di ricorrere all’utilizzazione in altri compiti prevista dall’art. 514 del 297/94: le criticità accertate riguardano gli aspetti essenziali della funzione docente e non una limitazione funzionale superabile attraverso un diverso impiego. Illuminanti i richiami giurisprudenziali a recenti pronunciamenti di Cassazione, precisamente le sentenze n. 17897 e 22466 del 2023. Particolarmente interessante la prima, poiché esclude il carattere disciplinare dell’istituto della dispensa: quest’ultimo, infatti, non deve essere interpretato in senso afflittivo per il docente, quanto tutelante per il discente. In altre parole, non si tratta di una misura “punitiva” ai danni dell’insegnante, ma di un provvedimento che mette in primo piano il diritto dello studente ad apprendere in un clima sereno e proficuo. Nel secondo caso, gli Ermellini si addentrano nella perimetrazione del concetto di incapacità didattica, qui ben tipizzato e definito.
Nel complesso, ed è l’aspetto che maggiormente ci riguarda come dirigenti scolastici, emerge una lettura della normativa che pone in capo al dirigente scolastico la facoltà e la responsabilità di valutare concretamente la capacità didattica degli insegnanti e, nel caso, anche di porre rimedio a situazioni di inettitudine conclamata. Quante volte capita che un dirigente riceva da parte di famiglie e studenti numerose, reiterate e concordanti segnalazioni relative a condizioni di estremo disagio vissute in classe? In quante scuole vi sono situazioni di effettiva inadeguatezza alla relazione educativa che si protraggono da anni, ben note all’intera comunità scolastica senza che sia stato fatto nulla di concreto?
Molto spesso i dirigenti sono preda di una sorta di “senso di impotenza” a fronte di tali circostanze, purtroppo frequenti nelle nostre scuole. La sentenza milanese potrebbe rappresentare in quest’ottica un interessante precedente, se non altro in quanto valorizza non già – astrattamente – il sinallagma lavorativo fra lo Stato e il docente, quanto – in una prospettiva sostanzialistica – l’effettiva centralità dello studente, spesso relegata a sterili dichiarazioni di intenti. Finalmente il dirigente, fatta naturalmente la dovuta istruttoria e coinvolti i soggetti competenti, è legittimato senza se e senza ma a porre un limite a situazioni di manifesta incapacità di svolgere il ruolo docente.
Sgombriamo infine il campo da ogni equivoco: qui non si tratta, come superficiali e tendenziose narrazioni di parte sindacale vorranno far credere, di una indiscriminata estensione del potere datoriale, ma di una precisa responsabilità dirigenziale per l’esercizio della quale il dirigente scolastico deve essere dotato di adeguati strumenti a presidio, come lumeggia la legge (dlgs 165/01 art. 25 c. 2), dell’efficienza ed efficacia formative.




















