Fonte: Fonte: Dirigenti new - CISL Scuola. Articolo del 19.09.2024.
Premesso che in ciascun istituto scolastico è di competenza del dirigente, per il conferimento di una supplenza, lo scorrimento in ordine di priorità delle graduatorie di istituto (prima fascia, poi seconda fascia e infine terza fascia), con l’ordinanza ministeriale 88 del 2024, all’articolo 13, comma 23, è stata prevista una nuova modalità per l’individuazione di supplenti in caso di esaurimento di tutte le graduatorie e/o in attesa della conclusione delle operazioni da parte degli Ambiti territoriali.
Prima di affrontare in modo più specifico queste nuove modalità, su cui stanno pervenendo numerose richieste di chiarimento, è utile ricordare che:
- Per la scuola primaria e dell’infanzia gli aspiranti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria disponibilità per supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e immediata presa di servizio (art. 11 c. 4 – art. 13)
- Per i posti di sostegno, esaurite le specifiche graduatorie di prima, seconda e terza fascia di istituto, si passa agli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto delle scuole viciniori. In caso di ulteriore carenza, si scorrono nuovamente le proprie graduatorie di posto comune o disciplina, di prima, seconda e terza fascia, incrociando, per la sola scuola secondaria, gli aspiranti sulla base del miglior punteggio in graduatoria.
- Per i posti comuni, qualora non vi siano più aspiranti da interpellare in tutte le graduatorie del proprio istituto, il dirigente scolastico può conferire la supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia, secondo il criterio della viciniorità e seguendo la stessa sequenza di scorrimento descritta in precedenza.
Esaurite queste fasi, subentra ciò che prevede l’ordinanza citata, ossia la pubblicazione, sul sito della scuola e in un’apposita sezione del sito dell’Ufficio scolastico territorialmente competente, di un INTERPELLO per ogni supplenza da conferire.
Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell’interpello sono indicati nel paragrafo 2 della circolare ministeriale n. 115135 del 25/07/2024:
- data di inizio della supplenza
- titoli di accesso necessari
- modalità e termine di presentazione delle istanze
- presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
- modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
- richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
- ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile
In relazione alle criticità evidenziate nella gestione degli interpelli (difficoltà per l’elevato numero di risposte, urgenza della copertura, assenza di riscontro, ecc.), si suggeriscono alcune delle possibili soluzioni da adottare:
- In caso di massima urgenza e motivandolo accuratamente, non potendo altrimenti provvedere alla copertura della sezione/classe, dovendo garantire il diritto all’istruzione degli allievi, in attesa delle risposte all’interpello, si può provvedere al conferimento di una supplenza nei termini di presa di servizio previsti dall’interpello. In tal caso, si può ricorrere, ad esempio, a precedenti disponibilità o a persone che abbiano già risposto a precedenti interpelli per le medesime tipologie di posto.
- nel predisporre il modello di interpello si raccomanda di utilizzare, come previsto dalla CM n. 115135 del 25/07/2024, anche ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il conferimento della supplenza, allargando in tal modo la platea dei destinatari che possono rispondere all’interpello stesso (ad esempio indicando, in assenza di persone in possesso del titolo di studio coerente richiesto, una preferenza per altri titoli di studio; per il sostegno, tenere conto di aspiranti con pregresse esperienze, pur non avendo questi raggiunto il triennio utile per l’inserimento in terza fascia).
- è opportuno porre attenzione al fatto che l’OM non impone di graduare le domande pervenute in occasione dei singoli interpelli, fatto salvo il rispetto della priorità per docenti abilitati/specializzati o, in subordine, in possesso del titolo di studio coerente con l’insegnamento (per la scuola primaria e dell’infanzia si considera come tale, in subordine, la frequenza del quinto, quarto o terzo anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria).
Si ricorda infine che non è consentita la partecipazione alla procedura a coloro che sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.