Pubblicato il 23 Giugno 2026.

Fonte: Sinergie di scuola

Acquisizione delle disponibilità entro il 15 luglio 2026: tutte le scadenze da rispettare. 

Facendo seguito alla nota prot. 11814 del 6/05/2026, concernente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s. 2026/2027, con la nuova nota 16054 del 19/06/2026 il MIM fornisce ulteriori indicazioni sulla gestione degli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria, tenuto conto dell’innovata disciplina rappresentata dall’O.M. n. 27 del 16/02/2026 e della conseguente complessità gestionale che investe diverse responsabilità amministrative.

La gestione di tutte le tipologie di spezzone orario è finalizzata alle operazioni relative alla “Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027” e al “Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo” di cui alla nota sulle supplenze.

Le fasi operative

La nota sintetizza le fasi operative relative agli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria.

FASE 0

a) Competenza: dirigenti scolastici

b) Procedura

1. Il dirigente scolastico, interpellati tutti i docenti titolari nella istituzione scolastica per l’a.s. 2026/2027, ivi compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità in ingresso, ne acquisisce formalmente la disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 6 nelle classi di concorso (ovvero sul sostegno) per le quali sono in possesso dell’abilitazione (o della specializzazione). L’acquisizione della disponibilità dei docenti deve riguardare tutte le classi di concorso presenti nell’istituzione scolastica, a prescindere dall’esistenza, all’atto della rilevazione, di spezzoni orari inferiori a 7 ore.

2. Il dirigente scolastico comunica all’Ufficio territorialmente competente, attraverso strumenti tecnici che saranno messi a disposizione dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, per quali classi di concorso/tipi posto e per quante ore (fino a un
massimo di 6) abbia acquisito la disponibilità di cui al punto 1. In caso di mancata comunicazione entro le scadenze previste, si intenderà che non sia stata manifestata alcuna disponibilità in tal senso.

c) Tempistica:

1. Per il punto b) 1: procedura da terminare entro il 15 luglio;

2. Per il punto b) 2: procedura da terminare entro il 20 luglio.

FASE 1

a) Competenza: Uffici territoriali.

b) Procedura: gli Uffici territoriali, nell’ambito della gestione dell’organico e delle disponibilità di fatto, nonché della relativa mobilità, utilizzano tutti gli spezzoni orari disponibili, ivi compresi tutti gli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria. Non rilevano, per la gestione della presente fase, le comunicazioni ricevute dai dirigenti scolastici all’esito della Fase 0.

c) Tempistica: procedura da terminare entro il 24 agosto.

FASE 2

a) Competenza: Uffici territoriali.

b) Procedura: all’esito delle operazioni di cui alla Fase 1, qualora sussista la disponibilità di spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria, gli Uffici territoriali, sulla base delle comunicazioni di cui alla fase 0, punto b) 2, assegnano alle scuole la gestione delle ore per le quali i dirigenti scolastici abbiano comunicato, entro il 20 luglio, la possibilità di riassorbimento interno, ai fini dell’assegnazione come ore aggiuntive ai docenti titolari.

c) Tempistica: procedura da terminare entro il 25 agosto.

FASE 3

a) Competenza: Uffici territoriali.

b) Procedura: completata la Fase 2, tutti gli spezzoni residui che si trovano nelle disponibilità dell’Ufficio (ivi compresi gli spezzoni inferiori a 7 ore al netto delle restituzioni operate in Fase 2) vengono utilizzati al fine della creazione dei posti orario di cui all’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza.

c) Tempistica: la procedura deve essere terminata prima delle operazioni finalizzate alla verifica di nominabilità relativa ai docenti confermabili su posto di sostegno di cui al punto B.3.1 a) della nota 7766 del 26/03/2026.

FASE 4

a) Competenza: Uffici territoriali.

b) Procedura: completata la Fase 3, tutti gli spezzoni residui inferiori a 7 ore che non sono stati utilizzati per la costituzione dei posti orario di cui all’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza, vengono restituiti alle scuole ai fini delle assegnazioni interne.

c) Tempistica: procedura da terminare entro il 31 agosto.

FASE 5

a) Competenza: dirigenti scolastici.

b) Procedura: a decorrere dal 1° settembre, formalizzate le assegnazioni ai docenti titolari che hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo nell’ambito della Fase 0, tutte le disponibilità orarie inferiori a 7 ore residuate dalle fasi di competenza degli Uffici territoriali, ovvero sopravvenute per qualsiasi ragione dopo l’inizio dell’anno scolastico, sono gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:

1. attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:

a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

2. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;

3. attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, secondo il seguente ordine:

a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

4. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.

c) Tempistica: procedura da svolgere a decorrere dal 1° settembre, non oltre il 31 dicembre.

NOTA BENE: nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, tutti gli spezzoni orari superiori a 6 ore nella scuola secondaria e tutti quelli di qualsiasi entità oraria nella scuola primaria e dell’infanzia rientrano nelle disponibilità degli Uffici territoriali anche dopo l’inizio dell’anno scolastico, fino al 31 dicembre.

Per quanto attiene ai posti orario di cui all’articolo 3, comma 2, dell’Ordinanza, le aggregazioni formalizzate dagli Uffici, sulla base della procedura di cui al punto 3.1 della nota sulle supplenze, saranno gestite unitariamente sia nella fase di attribuzione degli incarichi a tempo determinato mediante lo scorrimento delle graduatorie provinciali sia, in caso di esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto e, in caso di ulteriore incapienza, nelle fasi successive.

Tabella riassuntiva

FaseCompetenzaProcedura PrincipaleTempistica
FASE 0Dirigenti scolasticiAcquisizione formale della disponibilità dei docenti di ruolo a svolgere ore aggiuntive (fino a 6) e successiva comunicazione all’Ufficio territoriale.Disponibilità entro il 15 luglio; Comunicazione entro il 20 luglio.
FASE 1Uffici territorialiUtilizzo di tutti gli spezzoni disponibili (inclusi quelli < 7 ore) per le operazioni di organico, mobilità e disponibilità di fatto.Entro il 24 agosto.
FASE 2Uffici territorialiAssegnazione alle scuole della gestione delle ore per le quali è stato comunicato il possibile riassorbimento interno nella Fase 0.Entro il 25 agosto.
FASE 3Uffici territorialiUtilizzo degli spezzoni residui per la creazione di posti orario (secondo l’Art. 2, c. 3 dell’Ordinanza).Prima della verifica di nominabilità per il sostegno.
FASE 4Uffici territorialiRestituzione alle scuole degli spezzoni residui inferiori a 7 ore non utilizzati per i posti orario.Entro il 31 agosto.
FASE 5Dirigenti scolasticiGestione delle disponibilità residue o sopravvenute tramite assegnazione ai docenti titolari (secondo ordine di priorità) o scorrimento delle graduatorie d’istituto.Dal 1° settembre ed entro il 31 dicembre.

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